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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04667/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il primo motivo era formulato in modo generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari limitatamente al trattamento sanzionatorio. Denunciava l'inosservanza dell'art. 133 c.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse trascurato le censure difensive sulla quantificazione della pena, arrivando a una determinazione ritenuta illogica e sproporzionata rispetto alla fattispecie delittuosa contestata. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico e indeterminato: non indicava quali specifici elementi della motivazione di merito fossero erronei, non offriva concreti dati di fatto né puntuali ragioni di diritto, e non consentiva quindi di individuare i rilievi mossi né di esercitare il sindacato di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    norma invocata dal ricorrente per contestare la quantificazione della pena; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, perché ritiene il motivo di ricorso generico e quindi non scrutinabile.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e adeguatamente argomentati; la mancanza di indicazione puntuale dei rilievi contro la motivazione della sentenza impugnata determina l'inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    è la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura contro il trattamento sanzionatorio deve essere specifica: è inammissibile il motivo che si limiti ad affermazioni apodittiche sulla eccessività o illogicità della pena senza indicare gli errori della motivazione di merito.
  • L'onere di specificità del ricorso ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. richiede che il ricorrente individui in modo puntuale gli elementi di fatto e di diritto posti a base della doglianza, così da consentire al giudice di legittimità un effettivo controllo.
  • La deduzione di violazione dell'art. 133 c.p. non è sufficiente, di per sé, a rendere ammissibile il motivo se manca una critica concretamente correlata alla motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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