Sentenza del 22/05/2017 n. 3582 - Comm. Trib. Prov. Milano
Interpello disapplicativo - Diniego di disapplicazione della normativa sulle società di comodo - Atto amministrativo non provvedimentale - Impugnabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la risposta negativa all’interpello disapplicativo previsto dall’art. 11, comma 2, della legge n. 212/2000, con cui era stata negata la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo prevista dalla legge n. 724/1994. La contestazione riguardava, in particolare, l’impugnabilità del diniego davanti al giudice tributario e la sua qualificazione come diniego di un’agevolazione fiscale.
La decisione
La sentenza ha escluso l’impugnabilità autonoma della risposta negativa all’interpello. L’interpello disapplicativo è stato qualificato come atto amministrativo non provvedimentale, privo di effetti vincolanti nei confronti del contribuente e non equiparabile a un atto impositivo. Il diniego non costituisce inoltre un diniego di agevolazione fiscale, poiché il contribuente resta libero di dichiarare e assoggettare a tassazione ordinaria il reddito effettivamente conseguito; la disciplina delle società di comodo opera secondo i suoi presupposti senza imporre necessariamente un reddito minimo astratto e svincolato dalla realtà economica. Il ricorso è quindi risultato infondato o comunque inammissibile quanto all’autonoma impugnazione del diniego.
Norme richiamate
Art. 11, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212
Interpello disapplicativo
La risposta all’interpello disapplicativo costituisce un atto amministrativo non provvedimentale e, di per sé, non produce effetti impositivi vincolanti tali da renderla autonomamente impugnabile.
Art. 19, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Atti impugnabili davanti al giudice tributario
L’elenco degli atti impugnabili non comprende la risposta negativa a un interpello disapplicativo, poiché essa non è equiparabile a un atto impositivo e non determina autonomamente una lesione definitiva della posizione del contribuente.
Legge 23 dicembre 1994, n. 724
Disciplina delle società di comodo
Il diniego della disapplicazione della disciplina sulle società di comodo non è qualificabile come diniego di un’agevolazione fiscale; il contribuente può comunque assoggettare a tassazione ordinaria il reddito effettivamente conseguito, secondo le regole applicabili.
Massime di principio
- La risposta negativa a un interpello disapplicativo, da sola, non è normalmente un atto autonomamente impugnabile se non produce direttamente effetti impositivi o vincolanti.
- L’eventuale illegittimità o erroneità del diniego può essere fatta valere, in linea generale, contestando il successivo atto impositivo nel quale l’Amministrazione applichi concretamente la disciplina contestata.
- Un interpello disapplicativo non equivale necessariamente alla richiesta di un’agevolazione: la disapplicazione mira a evitare l’applicazione di una disciplina antielusiva o presuntiva in presenza di situazioni oggettive particolari.
- La disciplina sulle società di comodo non determina automaticamente la tassazione di un reddito inesistente in ogni caso; la sua applicazione deve essere verificata nell’ambito dell’accertamento e della successiva determinazione dell’imposta.
- Per valutare l’impugnabilità di un atto tributario occorre verificare se esso produca una lesione attuale, concreta e immediata oppure se si limiti a fornire un orientamento amministrativo privo di effetti impositivi autonomi.
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