Cassazione Penale, Sentenza n. 20461/2026 del 03/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze (13/05/2025) che aveva riformato la sentenza del Tribunale di Lucca: il ricorrente deduceva (i) nullità per mancata considerazione di una istanza di rinvio per legittimo impedimento trasmessa via PEC alla casella dell'ufficio protocollo generale anziché all'indirizzo PEC specificamente destinato al deposito degli atti penali; (ii) vizio motivazionale per la presunta non applicazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p. (presunto proscioglimento dovuto in presenza di prove contraddittorie/ricostruzione alternativa fornita dall'imputato); (iii) violazione del divieto di reformatio in peius e mancata concessione delle attenuanti generiche con conseguente ingiustificato incremento della pena rispetto al minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo (nullità per mancata considerazione dell'istanza inviata via PEC all'ufficio protocollo) la Corte ha ritenuto che la trasmissione non sia valida: l'istanza è stata inviata a una casella PEC di protocollo generale non inserita nell'elenco DGSIA degli indirizzi abilitati al deposito di atti penali, perciò il deposito è da considerarsi processualmente inesistente; la Corte ha richiamato la disciplina transitoria del deposito telematico (art. 87-bis d.lgs. n.150/2022, art.24 d.l. n.137/2020) e la prassi delineata dal provvedimento DGSIA (9/11/2020) e dai successivi decreti ministeriali. Quanto agli altri motivi, sono stati ritenuti generici, non specifici o in parte inammissibili perché dedotti per la prima volta in sede di legittimità; inoltre la doglianza circa la reformatio in peius risultava infondata in fatto (la Corte d'appello aveva semplicemente eliminato il segmento di pena riferito al reato prescritto, lasciando la pena originaria per il reato più grave così come determinata in primo grado). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 5.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Disciplina il deposito tramite PEC nel regime transitorio: richiede l'inoltro agli indirizzi PEC degli uffici giudiziari elencati nel provvedimento DGSIA; prevede l'inammissibilità dell'atto trasmesso a un indirizzo non riconducibile a quelli indicati, salvo particolari eccezioni tecniche.
art. 111-bis cod. proc. pen.
Stabilisce il principio generale della modalità telematica esclusiva del deposito degli atti nel processo penale (salvo discipline transitorie e casi di malfunzionamento), confermando la centralità del deposito telematico.
art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto Ristori)
Ha introdotto in via transitoria la possibilità di depositare atti penali via PEC e ha rimesso al provvedimento DGSIA l'individuazione degli indirizzi abilitati, ponendo le basi per la disciplina degli indirizzi PEC dedicati al deposito processuale.
Provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) 9 novembre 2020
"depositoattipenali[numero].tipologiaufficio.sede@giustiziacert.it"
Ha pubblicato l'elenco degli indirizzi PEC abilitati al deposito degli atti penali e le specifiche tecniche: soltanto gli indirizzi ivi indicati sono destinatari legittimi del deposito con valore processuale; indirizzi di protocollo generale o con dominio @giustizia.it non sono idonei.
decreto Ministero della Giustizia 29 dicembre 2023, n. 217 e decreto 27 dicembre 2024, n. 206
Hanno regolato la fase transitoria del deposito telematico per uffici e tipologie di atti, indicando scadenze (per le Corti d'appello l'obbligo pieno dal 1° gennaio 2027) e confermando il rinvio all'elenco DGSIA per gli indirizzi PEC abilitati.
Sentenza Sezioni Unite n. 6565 del 11 dicembre 2025 (Rv. 289326 – 01)
"l'impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto ... è inammissibile, salvo che la stessa sia stata inoltrata, nei termini di legge, ... dalla casella di ricezione dell'indirizzo non compreso ... alla casella dell'indirizzo compreso"
Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale: in regime transitorio l'invio a indirizzi PEC non compresi nell'elenco DGSIA è inammissibile eccetto la specifica ipotesi di reinoltro dalla casella non compresa a quella compresa entro i termini.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) e c))
Norma richiamata come parametro per le censure di legittimità (vizi di motivazione, violazione di norme di diritto): la Corte ha ritenuto le censure genericamente formulate o infondate e quindi inammissibili.
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiede la specificità del motivo in appello; la Corte ha osservato che alcune doglianze erano apodittiche e aspecifiche, mancando dei requisiti per il sindacato di legittimità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Prima di depositare atti o istanze via PEC in materia penale verificare sempre l'elenco DGSIA pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia e utilizzare esclusivamente gli indirizzi ivi indicati (es. caselle del formato "depositoattipenali...@giustiziacert.it").
- L'invio a una casella PEC di protocollo generale o a indirizzi non inseriti nell'elenco DGSIA è, in linea di principio, processualmente inefficace: l'atto si considera inesistente e l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
- Se per errore si invia un atto a una casella non abilitata, cercare immediatamente (entro i termini) la reinoltro dalla casella che ha ricevuto l'atto alla casella abilitata indicata dall'elenco DGSIA, tenendo traccia documentale dell'operazione (la Sezione Unite ha previsto un'eccezione limitata in tal senso).
- Conservare e documentare l'invio telematico (PEC, ricevute di avvenuta consegna), ma ricordare che la prova di consegna alla casella sbagliata non supplisce alla regola della correttezza dell'indirizzo destinatario previsto dalla normativa transitoria.
- In sede di legittimità, evitare motivi generici o apodittici: i motivi devono essere specifici e coerenti con quanto dedotto nei precedenti gradi (non è ammesso dedurre per la prima volta questioni non devolute al giudice d'appello).
- La modifica del trattamento sanzionatorio in grado di appello va valutata con attenzione alla regola della reformatio in peius: verificare la corretta ricostruzione dei fatti e della gerarchia dei reati usata dai giudici di merito prima di sollevare censure in cassazione.
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