Cassazione Civile, Ordinanza n. 31588/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni 2005, 2006 e 2007, emessi per maggiori ricavi e per varie riprese fiscali: omessa contabilizzazione e fatturazione di ricavi, indebita deduzione di costi per oneri fittizi di personale, omessa regolarizzazione di fatture passive, indebita deduzione di costi non inerenti e irregolarità contabili. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l’appello della società, eliminando una delle riprese sui maggiori ricavi. L’Agenzia ricorreva in Cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione delle norme sul processo tributario e sulla prova presuntiva per avere la CTR attribuito valore determinante a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese da terzi e prodotte dalla società per contrastare i prospetti di contabilità parallela rinvenuti in sede di verifica; con il secondo deduceva vizio motivazionale per avere il giudice d’appello valorizzato apoditticamente tali dichiarazioni. La società resisteva e proponeva ricorso incidentale, lamentando, per l’anno 2006, omessa motivazione sulla ripresa relativa a costi per personale fittizi e pagamenti in nero, mentre nelle more chiedeva la definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, poi riconosciuta solo per il 2005 e il 2007.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere limitatamente agli anni di imposta 2005 e 2007, per effetto della definizione agevolata non contestata dalla contribuente. Per l’anno 2006 ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia, ritenendo che la CTR avesse erroneamente trattato le dichiarazioni di terzi come prova testimoniale e, comunque, avesse omesso di valutarne criticamente gravità e precisione ai fini presuntivi; ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo dell’Agenzia, perché formulato secondo il vecchio paradigma del vizio motivazionale non più applicabile, e inammissibile il ricorso incidentale della società, ritenendo la censura non conforme al paradigma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. e comunque priva di specifica indicazione dei fatti decisivi omessi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, per il solo profilo accolto e per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 119/2018
La definizione agevolata determina l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere nei limiti in cui risulta perfezionata e non contestata.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario sono precluse prova testimoniale e giuramento; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è assimilabile alla prova testimoniale, ma può valere come indizio.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione alla ripartizione dell’onere probatorio e al giudizio sulla prova indiziaria.
art. 2700 c.c.
Richiamato nel motivo dell’Agenzia, ma la Corte decide principalmente sul diverso tema dell’utilizzabilità delle dichiarazioni di terzi come indizi.
art. 2729 c.c.
Le dichiarazioni di terzi possono integrare presunzioni semplici solo se gli indizi presentano gravità, precisione e concordanza.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È il paradigma del motivo per violazione di legge, correttamente utilizzato per la censura sulla prova tributaria.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Nel testo applicabile post riforma è deducibile solo l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione; è inammissibile la censura formulata nei termini della vecchia insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Richiamato per chiarire che una doglianza di "motivazione apparente" va semmai sussunta in tale vizio, non nel n. 5.
d.l. n. 83/2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in l. n. 134/2012
La riforma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione.
art. 6 CEDU
Le dichiarazioni di terzi sono utilizzabili nel processo tributario nel rispetto delle garanzie del giusto processo, richiamate anche rispetto alle sanzioni.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Le dichiarazioni di terzi sono ammissibili come elementi indiziari nel rispetto della parità delle armi.
art. 3 Cost.
Il principio di parità delle armi è ricondotto al principio di uguaglianza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sono dati atto i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da un terzo non ha valore di prova testimoniale, ma può essere utilizzata come elemento indiziario da entrambe le parti.
- Perché un indizio fondi una presunzione semplice è necessario che il giudice ne verifichi in concreto gravità, precisione e concordanza, non essendo sufficiente la mera pluralità di dichiarazioni convergenti.
- La valutazione della prova indiziaria deve essere compiuta nel contesto dell’intero compendio istruttorio, con apprezzamento critico dell’attendibilità del dichiarante e della coerenza delle dichiarazioni rispetto agli altri elementi acquisiti.
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non è ammissibile una censura che si limiti a denunciare insufficienza o contraddittorietà della motivazione; occorre l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione.
- Quando una definizione agevolata si perfeziona solo per alcuni periodi d’imposta e non viene contestata, il giudizio si estingue limitatamente a tali annualità e prosegue per le altre.
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