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Sentenza

Sentenza n. 591/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500557

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie e contestuale annullamento d’ufficio del permesso di costruire

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale che, contestualmente, annullava in autotutela il permesso di costruire rilasciato per la demolizione, ricostruzione, ampliamento e riqualificazione energetica di un immobile e ordinava la demolizione delle opere realizzate. Ha dedotto, tra l’altro, difetto e apparenza della motivazione, violazione degli artt. 3, 7 e ss. della l. 241/1990, illegittimità della contestuale adozione dell’annullamento d’ufficio e dell’ordine di demolizione, violazione dell’art. 9 del d.m. 1444/1968 e violazione della normativa edilizia statale e regionale in materia di volumetria e interventi edilizi. Il Comune aveva fondato l’autotutela su due profili: la presunta rappresentazione non veritiera di un piano seminterrato, con conseguente computo volumetrico asseritamente indebito, e il mancato rispetto della distanza di dieci metri da un fabbricato fronteggiante. Il ricorrente ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione dei lavori, dall’aumento dei costi e dalla lesione dell’affidamento.

La decisione

Il ricorso è stato accolto quanto alla domanda di annullamento e respinto quanto alla domanda risarcitoria. Il TAR ha respinto le censure relative alla mancata indicazione della data e degli estremi di protocollo dell’atto, ritenendole irrilevanti, nonché quella relativa alla mancata indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere, qualificata come mera irregolarità non invalidante. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione per relationem, poiché gli atti richiamati erano individuati e disponibili mediante accesso, senza obbligo di allegazione o notificazione integrale; le eventuali contestazioni specifiche avrebbero dovuto essere formulate anche mediante motivi aggiunti. È stata respinta anche la censura partecipativa: la comunicazione di avvio contenuta nell’ordinanza di sospensione dei lavori aveva investito la verifica della legittimità delle opere e del titolo edilizio, e il ricorrente aveva concretamente partecipato presentando osservazioni e documenti. Sono state invece accolte le censure relative alla motivazione sostanziale dell’annullamento d’ufficio. Quanto al piano seminterrato, dagli elaborati depositati in giudizio è emerso che esso era stato rappresentato sin dall’origine come seminterrato ed era stato approvato con il permesso di costruire; non vi era quindi alcuna falsa rappresentazione. L’ulteriore affermazione circa il superamento della volumetria consentita non era sorretta dall’indicazione dei parametri normativi statali, regionali o comunali applicati. Quanto alle distanze, il provvedimento non individuava il fabbricato fronteggiante, la sua posizione, la distanza concreta né gli elementi necessari per verificare l’applicabilità dell’art. 9 del d.m. 1444/1968. Tale carenza impediva di comprendere i presupposti dell’autotutela e ostacolava il diritto di difesa, anche perché non era individuabile il controinteressato. L’annullamento dell’autotutela ha comportato il consequenziale annullamento dell’ordine di demolizione. La domanda risarcitoria è stata respinta perché il ricorrente non aveva provato l’effettivo aumento dei costi, il danno patrimoniale, il nesso causale e gli altri elementi della responsabilità aquiliana; la liquidazione equitativa non può supplire all’assenza di prova di un danno quantificabile. È stata inoltre esclusa una lesione attuale dell’affidamento, poiché l’annullamento giurisdizionale consentiva la riespansione del permesso di costruire e la conservazione o ripresa delle opere. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.000 euro per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione è rispettato quando il provvedimento espone adeguatamente le ragioni della decisione; è ammissibile la motivazione per relationem se gli atti richiamati sono individuati e resi disponibili, senza obbligo di allegarli o notificarli integralmente.

  • art. 3 comma 4 l. 241/1990

    La mancata o erronea indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere costituisce una mera irregolarità non invalidante.

  • artt. 7-10-bis l. 241/1990

    La partecipazione è effettiva quando il procedimento comunicato consente all’interessato di rappresentare osservazioni e documenti sui profili sostanziali oggetto di verifica, anche se l’amministrazione non indica espressamente la specifica disposizione sull’annullamento d’ufficio.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio richiede una motivazione concreta e adeguata sull’illegittimità originaria del titolo, fondata su presupposti fattuali accertati e su parametri normativi chiaramente individuati.

  • art. 9 d.m. 1444/1968

    L’applicazione della distanza minima tra pareti finestrate deve essere motivata mediante l’individuazione del fabbricato fronteggiante, della concreta distanza e dei presupposti che rendono applicabile la disciplina.

  • art. 22 l. 241/1990

    Gli atti richiamati nella motivazione per relationem possono essere acquisiti mediante accesso; la mancata allegazione non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento.

  • art. 2697 c.c.

    Nell’azione risarcitoria grava sul danneggiato l’onere di provare il danno, il nesso causale e gli altri elementi costitutivi della responsabilità.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità della pubblica amministrazione per attività provvedimentale illegittima richiede la prova di fatto illecito, danno ingiusto, nesso causale ed elemento soggettivo dell’amministrazione.

  • art. 1226 c.c.

    Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare

    La liquidazione equitativa presuppone che l’esistenza del danno sia provata e che sia impossibile determinarne precisamente l’ammontare; non può supplire all’assenza di prova del danno o di un criterio di quantificazione.

  • art. 64 c.p.a.

    Nel giudizio risarcitorio il ricorrente deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa, secondo le regole ordinarie sull’onere probatorio.

Massime di principio

  • L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio non può fondarsi su una generica affermazione di illegittimità: l’amministrazione deve individuare con precisione i fatti posti a base del ritiro e indicare i parametri normativi, urbanistici ed edilizi che renderebbero illegittimo il titolo.
  • Quando l’amministrazione contesta il superamento della volumetria per effetto di un piano seminterrato, deve verificare gli elaborati progettuali approvati e spiegare, sulla base di specifiche disposizioni applicabili, perché il vano debba essere computato nella volumetria assentibile; non è sufficiente qualificare la rappresentazione progettuale come non veritiera senza riscontro documentale.
  • Un provvedimento che contesta il mancato rispetto delle distanze legali deve individuare il fabbricato fronteggiante, la sua collocazione, la distanza concretamente rilevata e i presupposti di applicabilità della disciplina invocata; l’omissione di tali elementi integra difetto di motivazione lesivo del diritto di difesa.
  • La comunicazione di avvio del procedimento può valere anche ai fini del riesame del titolo edilizio se, considerando il suo contenuto e lo svolgimento dell’istruttoria, rende percepibile che l’amministrazione sta verificando la legittimità originaria del titolo e consente all’interessato di presentare osservazioni e documenti su tale questione.
  • Nell’azione risarcitoria contro la pubblica amministrazione il privato deve provare tutti gli elementi della responsabilità aquiliana, compreso il danno concreto e il nesso causale; la liquidazione equitativa non sostituisce la prova dell’esistenza del danno né può essere utilizzata in presenza di un danno astrattamente quantificabile ma non documentato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaMotivazione del provvedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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