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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11627/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo congrua e logicamente coerente la motivazione del Tribunale di sorveglianza sul diniego dell'affidamento in prova terapeutico. Ha quindi confermato l'esito negativo della richiesta di misura alternativa e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il soggetto detenuto ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale a finalità terapeutica ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990, presentata in relazione a una pena complessiva di 8 anni, 11 mesi e 26 giorni di reclusione, inflitta per più reati in materia di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza l'erroneità del diniego della misura alternativa. La Corte ricostruisce i criteri applicabili alla misura terapeutica: presupposto soggettivo della tossicodipendenza o alcooldipendenza certificata da struttura sanitaria pubblica, presupposto oggettivo dei limiti di pena, e valutazione prognostica sulla possibilità di conseguire le finalità del programma trattamentale e sul reinserimento sociale, tenendo conto della pericolosità del condannato e della sua evoluzione personale. Nel caso concreto, la Corte ritiene che il Tribunale abbia motivato correttamente il giudizio negativo valorizzando non solo la gravità dei fatti già definiti, ma soprattutto la commissione, appena quattro giorni dopo la revoca di una precedente misura di affidamento in prova, di un ulteriore reato della stessa specie e addirittura più grave per quantità di stupefacente, circostanza considerata indice di persistente contiguità con circuiti criminali dediti al traffico illecito. Il ricorso non si confronta con tale ratio e non indica elementi concreti idonei a superare il giudizio sfavorevole.

Norme richiamate

  • art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990

    disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale richiesto per ragioni terapeutiche; richiede presupposti soggettivi e oggettivi e una valutazione prognostica favorevole sulla riuscita del programma e sul reinserimento sociale

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice dei reati in materia di stupefacenti per i quali il ricorrente stava espiando la pena

  • art. 115 d.P.R. n. 309 del 1990

    indica i soggetti/enti con i quali può essere concordato il programma terapeutico

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    richiamato per l'anonimizzazione dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di impugnazione irrituale

Massime di principio

  • L'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990 presuppone, oltre allo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza certificato, una valutazione prognostica complessiva favorevole sulla capacità del programma di realizzare il recupero e il reinserimento sociale del condannato.
  • Nel giudizio sull'ammissione alla misura, la gravità del reato e i precedenti penali non possono da soli fondare il diniego, ma costituiscono elementi iniziali del percorso valutativo della personalità.
  • La decisione deve fondarsi anche sulla condotta successiva alla condanna e sui comportamenti attuali, che sono decisivi per apprezzare l'effettivo percorso di emenda e il rischio di recidiva.
  • Il giudice può valorizzare, in senso sfavorevole, la commissione di ulteriori reati della stessa specie in un tempo ravvicinato rispetto alla revoca di precedenti misure, poiché tale dato può esprimere persistente contiguità con ambienti criminali e ridotta affidabilità del percorso trattamentale.
  • È inammissibile il ricorso che non si confronti specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato e non indichi elementi concreti idonei a superare il giudizio prognostico sfavorevole.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeSpaccioImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleStupefacentiProcesso penale

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