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Sentenza

Sentenza del 05/10/2016 n. 19880 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a P.M. un avviso di accertamento per maggiori IVA, IRPEF e IRAP, oltre sanzioni, ritenendo non congrui i ricavi dichiarati rispetto agli studi di settore. Il contribuente ha impugnato l'accertamento sostenendo, con quattro motivi, la contraddittorietà e l'errata motivazione della sentenza, la falsa applicazione degli artt. 39 e 42 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993, nonché la violazione degli artt. 24 e 53 della Costituzione. In particolare, contestava la legittimità dell'accertamento fondato sugli studi di settore e su una ritenuta irrealistica percentuale di ricarico nel settore della vendita al dettaglio di carni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i motivi inammissibili perché il ricorso non conteneva, per ciascuna censura, i quesiti di diritto o il momento di sintesi richiesti dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Di conseguenza, ha rigettato il ricorso senza esaminare nel merito le contestazioni sull'accertamento. P.M. è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.645 euro per compensi, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39

    Disciplina i presupposti e le modalità dell'accertamento induttivo e analitico-induttivo dei redditi. Nel caso concreto, la censura relativa a tale norma non è stata esaminata nel merito perché il motivo era inammissibile.

  • D.L. n. 331/1993, art. 62-sexies

    Riguarda l'utilizzabilità degli studi di settore nell'attività di accertamento. La sentenza di merito aveva ritenuto che gli studi di settore non costituissero prova piena, ma potessero concorrere con ulteriori elementi, quali l'inverosimiglianza della percentuale di ricarico.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 42

    Riguarda i requisiti e la motivazione dell'avviso di accertamento. Anche la relativa censura non è stata esaminata per l'inammissibilità formale del ricorso.

  • Costituzione, artt. 24 e 53

    L'art. 24 tutela il diritto di difesa, mentre l'art. 53 stabilisce il principio di capacità contributiva. Il richiamo a tali disposizioni non ha potuto essere valutato perché il motivo non rispettava i requisiti processuali di ammissibilità.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina temporale applicabile, imponeva la formulazione di uno specifico quesito di diritto per ciascun motivo e, in caso di vizio di motivazione, di un adeguato momento di sintesi o quesito di fatto. La mancata formulazione comportava l'inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il rispetto dei requisiti formali del ricorso è essenziale: una censura non formulata secondo le prescrizioni applicabili può essere dichiarata inammissibile senza alcun esame delle questioni sostanziali.
  • Quando una disciplina processuale richiede quesiti di diritto o specifici momenti di sintesi, questi devono essere distinti e riferiti a ciascun motivo; il semplice richiamo generico a norme o principi non è sufficiente.
  • Gli studi di settore, secondo l'impostazione richiamata nella sentenza, non costituiscono necessariamente prova piena e automatica, ma possono essere utilizzati insieme ad altri elementi presuntivi concretamente idonei a sostenere l'accertamento.
  • Per contestare efficacemente un accertamento fondato su studi di settore e percentuali di ricarico occorre dedurre specificamente sia l'assenza o insufficienza degli elementi ulteriori, sia le ragioni concrete per cui i dati presunti non rappresentano la situazione economica effettiva.
  • La soccombenza nel giudizio di legittimità comporta normalmente la condanna della parte perdente al pagamento delle spese processuali, salvo diversa decisione motivata del giudice.

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