Sentenza del 02/01/2018 n. 16 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento induttivo - lavoratore autonomo - rimanenze - asserita antieconomicità dell'attività - non sono sufficienti - invalidità dell'atto - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’accertamento induttivo è stato ritenuto privo di adeguato fondamento e, conseguentemente, l’atto impositivo è stato dichiarato invalido. La rilevazione di rimanenze di modesta entità e la sola asserita antieconomicità dell’attività non potevano giustificare la ricostruzione induttiva del reddito in presenza di una contabilità regolare, coerente con gli studi di settore e di una spiegazione plausibile della temporanea contrazione dell’attività.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione aveva determinato induttivamente un maggior reddito valorizzando le rimanenze di magazzino e ritenendo antieconomica l’attività professionale. Le rimanenze consistevano però in beni di trascurabile entità, quali guanti monouso e bicchieri di plastica, normalmente impiegati nell’attività odontoiatrica. Tali elementi non erano sufficienti a superare la contabilità regolarmente tenuta dal professionista, risultata coerente e congrua rispetto agli studi di settore. Inoltre, la temporanea riduzione dell’attività era giustificata dal rientro al lavoro dopo una prolungata sospensione per motivi di salute.
Massime di principio
- Nei confronti di un lavoratore autonomo, la presenza di rimanenze di valore modesto o fisiologiche rispetto all’attività professionale non è, da sola, sufficiente a fondare un accertamento induttivo.
- La presunta antieconomicità dell’attività deve essere dimostrata attraverso elementi concreti, gravi e coerenti; non può derivare dalla mera comparazione astratta tra ricavi e costi.
- Una contabilità regolarmente tenuta, coerente e congrua rispetto agli studi di settore costituisce un elemento difensivo rilevante e non può essere superata da indizi isolati o di scarsa consistenza.
- Le circostanze personali o professionali che spiegano una temporanea riduzione dei ricavi, come una prolungata malattia, devono essere valutate dall’Amministrazione prima di qualificare l’attività come antieconomica.
- L’accertamento induttivo deve poggiare su una motivazione specifica e su una pluralità di elementi effettivamente idonei a mettere in discussione l’attendibilità complessiva della contabilità.
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