Sentenza del 02/01/2018 n. 8 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - imposte sui redditi - redditometro - famiglia fiscale - rileva - sua considerazione - è necessaria. Redditometro - presunzione semplice - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'accertamento sintetico fondato sul redditometro, sostenendo che l'Ufficio non avesse considerato i redditi dichiarati dal coniuge, rilevanti ai fini della cosiddetta "famiglia fiscale" e sufficienti, nel caso concreto, a giustificare il possesso dei beni valorizzati per determinare sinteticamente il reddito. È stato inoltre contestato che il redditometro fosse stato utilizzato come prova automatica e sufficiente della maggiore capacità reddituale, senza ulteriori elementi di riscontro.
La decisione
L'accertamento è stato ritenuto non adeguatamente comprovato, poiché l'Ufficio aveva omesso di considerare i redditi del coniuge, qualora questi fossero stati di entità tale da giustificare il possesso dei beni considerati. La decisione ribadisce inoltre che l'accertamento redditometrico dà luogo a una presunzione semplice e, pertanto, non può da solo legittimare la rettifica del reddito in assenza di ulteriori elementi probatori. Il ricorso del contribuente è quindi risultato fondato.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico e del redditometro
Il redditometro consente di inferire sinteticamente il reddito del contribuente sulla base delle spese e dei beni posseduti, ma il risultato dell'accertamento costituisce una presunzione semplice e deve essere valutato insieme agli elementi forniti dal contribuente e agli ulteriori riscontri disponibili.
Principio della famiglia fiscale
Nel valutare la capacità di spesa e il possesso dei beni del contribuente, l'Ufficio deve considerare anche le risorse economiche del coniuge o degli altri componenti del nucleo familiare, quando tali risorse possono spiegare in modo plausibile la disponibilità patrimoniale contestata.
Massime di principio
- In un accertamento redditometrico l'Amministrazione non può ignorare i redditi leciti e dichiarati dal coniuge o dagli altri componenti del nucleo familiare se questi sono idonei a spiegare le spese o i beni contestati.
- Il redditometro costituisce una presunzione semplice, non una prova automatica: l'Ufficio deve fornire ulteriori elementi o motivazioni idonei a dimostrare la maggiore capacità contributiva.
- Il contribuente può contrastare l'accertamento dimostrando l'origine delle risorse utilizzate per sostenere le spese, anche attraverso redditi del coniuge, risparmi, finanziamenti o altre disponibilità documentate.
- La motivazione dell'accertamento deve confrontarsi concretamente con le giustificazioni offerte dal contribuente; l'omessa valutazione di elementi rilevanti può rendere l'atto non adeguatamente provato o motivato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 gen 2018Sentenza del 02/01/2018 n. 2 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 2 gen 2018Sentenza del 02/01/2018 n. 3 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 2 gen 2018Sentenza del 02/01/2018 n. 13 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 2 gen 2018Sentenza del 02/01/2018 n. 15 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 2 gen 2018Sentenza del 02/01/2018 n. 16 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 3 gen 2018Sentenza del 03/01/2018 n. 18 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →