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Sentenza

Sentenza del 02/01/2018 n. 8 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accertamento - imposte sui redditi - redditometro - famiglia fiscale - rileva - sua considerazione - è necessaria. Redditometro - presunzione semplice - è tale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità dell'accertamento sintetico fondato sul redditometro, sostenendo che l'Ufficio non avesse considerato i redditi dichiarati dal coniuge, rilevanti ai fini della cosiddetta "famiglia fiscale" e sufficienti, nel caso concreto, a giustificare il possesso dei beni valorizzati per determinare sinteticamente il reddito. È stato inoltre contestato che il redditometro fosse stato utilizzato come prova automatica e sufficiente della maggiore capacità reddituale, senza ulteriori elementi di riscontro.

La decisione

L'accertamento è stato ritenuto non adeguatamente comprovato, poiché l'Ufficio aveva omesso di considerare i redditi del coniuge, qualora questi fossero stati di entità tale da giustificare il possesso dei beni considerati. La decisione ribadisce inoltre che l'accertamento redditometrico dà luogo a una presunzione semplice e, pertanto, non può da solo legittimare la rettifica del reddito in assenza di ulteriori elementi probatori. Il ricorso del contribuente è quindi risultato fondato.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'accertamento sintetico e del redditometro

    Il redditometro consente di inferire sinteticamente il reddito del contribuente sulla base delle spese e dei beni posseduti, ma il risultato dell'accertamento costituisce una presunzione semplice e deve essere valutato insieme agli elementi forniti dal contribuente e agli ulteriori riscontri disponibili.

  • Principio della famiglia fiscale

    Nel valutare la capacità di spesa e il possesso dei beni del contribuente, l'Ufficio deve considerare anche le risorse economiche del coniuge o degli altri componenti del nucleo familiare, quando tali risorse possono spiegare in modo plausibile la disponibilità patrimoniale contestata.

Massime di principio

  • In un accertamento redditometrico l'Amministrazione non può ignorare i redditi leciti e dichiarati dal coniuge o dagli altri componenti del nucleo familiare se questi sono idonei a spiegare le spese o i beni contestati.
  • Il redditometro costituisce una presunzione semplice, non una prova automatica: l'Ufficio deve fornire ulteriori elementi o motivazioni idonei a dimostrare la maggiore capacità contributiva.
  • Il contribuente può contrastare l'accertamento dimostrando l'origine delle risorse utilizzate per sostenere le spese, anche attraverso redditi del coniuge, risparmi, finanziamenti o altre disponibilità documentate.
  • La motivazione dell'accertamento deve confrontarsi concretamente con le giustificazioni offerte dal contribuente; l'omessa valutazione di elementi rilevanti può rendere l'atto non adeguatamente provato o motivato.

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