Sentenza del 02/01/2018 n. 15 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRAP - rimborso - istanza - dies a quo - versamento dell'acconto - è tale - versamento del saldo - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa domanda è stata respinta perché il termine di 48 mesi per chiedere il rimborso decorre già dalla data di versamento degli acconti, trattandosi di pagamenti autonomamente eseguiti e potenzialmente ripetibili. Il successivo versamento del saldo non sposta né interrompe il termine, quindi non rileva ai fini della decorrenza.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso dell’IRAP ritenuta non dovuta, sostenendo che il termine per presentare l’istanza decorresse dal versamento del saldo d’imposta. La questione riguardava l’individuazione del dies a quo del termine di 48 mesi previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. n. 602/1973
Il termine di 48 mesi per presentare istanza di rimborso
Il termine decadenziale per chiedere il rimborso di un tributo decorre dal momento del versamento indebito. Nel caso degli acconti IRAP, il dies a quo coincide con la data dei relativi pagamenti e non con quella del successivo saldo.
Massime di principio
- Quando un tributo viene pagato mediante acconti e saldo, ciascun versamento può rilevare autonomamente ai fini della decorrenza del termine per chiedere il rimborso.
- Per individuare il dies a quo occorre verificare quando il pagamento è divenuto indebito o non dovuto, senza presumere che il termine decorra sempre dal saldo o dalla liquidazione finale dell’imposta.
- Il termine di 48 mesi previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 è decadenziale: l’istanza deve essere presentata entro tale termine, altrimenti il diritto al rimborso può risultare precluso.
- In presenza di acconti d’imposta, è opportuno calcolare separatamente i termini di rimborso per ciascun versamento e non attendere il pagamento del saldo.
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