Sentenza del 02/01/2018 n. 13 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Redditometro - presunzione legale - è tale. Redditometro - beni indice - mantenimento - considerazione del nucleo familiare - non è necessaria. Redditometro - bene strumentale all'attività d'impresa - prova - spetta al contribuente - esclusività dell'impiego imprenditoriale - è necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato l'accertamento fondato sul redditometro, sostenendo l'applicazione retroattiva del cosiddetto "nuovo redditometro" introdotto dall'art. 22 del d.l. 78/2010, l'erronea determinazione della capacità contributiva in relazione ai beni indice e la necessità di considerare il contributo economico degli altri componenti del nucleo familiare al mantenimento dei beni. È stata inoltre contestata la rilevanza redditometrica di un'autovettura asseritamente strumentale all'attività d'impresa.
La decisione
La disciplina del nuovo redditometro non può essere applicata retroattivamente ai periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore. Tuttavia, la presunzione prevista dall'art. 38 del d.P.R. 600/1973 è una presunzione legale relativa (iuris tantum), per cui l'Amministrazione non deve dimostrare ulteriori elementi oltre a quelli previsti dalla legge e dai relativi decreti attuativi. Non è inoltre necessario ridurre la capacità reddituale attribuita ai beni indice in ragione del possibile contributo dei familiari al mantenimento. L'autovettura può essere esclusa dal calcolo soltanto se il contribuente dimostra documentalmente che essa è utilizzata esclusivamente per l'attività professionale o d'impresa. Nel complesso, le contestazioni del contribuente sono state accolte solo limitatamente alla non retroattività del nuovo redditometro, mentre l'impostazione sostanziale dell'accertamento è stata confermata.
Norme richiamate
Art. 22 del decreto-legge 78/2010
La disciplina dell'accertamento redditometrico recata dall'art. 22, d.l. 78/2010 non può essere oggetto di applicazione retroattiva a periodi d'imposta pregressi, per espressa previsione di legge.
Il cosiddetto nuovo redditometro si applica esclusivamente ai periodi d'imposta per i quali la legge ne prevede l'efficacia e non può essere utilizzato retroattivamente.
Art. 38 del d.P.R. 600/1973
La presunzione di cui all'art. 38, d.P.R. 600/1973 è da considerarsi legale "iuris tantum".
L'accertamento basato sul redditometro beneficia di una presunzione legale relativa: l'esistenza e la disponibilità di determinati beni o spese consentono di presumere un reddito corrispondente, salvo prova contraria del contribuente.
Disciplina regolamentare del redditometro
L'accertamento redditometrico non ha la necessità di fondarsi su elementi ulteriori al di fuori di quelli previsti dalla norma di legge e dalla disciplina regolamentare che ne costituisce attuazione.
L'Amministrazione può fondare l'accertamento sugli elementi indicativi di capacità contributiva previsti dalla legge e dai regolamenti, senza dover fornire ulteriori prove autonome sulla disponibilità economica del contribuente.
Norme sul redditometro relative ai beni indice e al nucleo familiare
La redditività dei beni indice non può essere ridotta in ragione di un asserito contributo degli altri membri del nucleo familiare al mantenimento degli stessi.
La mera convivenza o il sostegno economico, anche ipotizzato, da parte dei familiari non riduce automaticamente il reddito presunto attribuibile al titolare o utilizzatore del bene.
Disciplina redditometrica dei beni strumentali all'attività economica
Ai fini redditometrici non può essere omesso il riconoscimento dell'autovettura a meno che il contribuente non ne dimostri documentalmente l'afferenza totale all'attività economica.
Per escludere un'autovettura dal calcolo redditometrico non basta dichiararne l'uso professionale o imprenditoriale: occorre una prova documentale dell'impiego esclusivo nell'attività economica.
Massime di principio
- Il nuovo redditometro non può essere applicato a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore; occorre distinguere sempre tra la disciplina vigente nel periodo accertato e quella successiva.
- Quando la legge stabilisce una presunzione redditometrica, l'Amministrazione non deve necessariamente dimostrare ulteriori circostanze oltre alla disponibilità dei beni o alle spese previste dalla normativa.
- La presunzione redditometrica è relativa: il contribuente può superarla, ma deve fornire una prova concreta, documentale e specifica dell'origine delle risorse o dell'erroneità dell'imputazione.
- Il semplice fatto che familiari conviventi contribuiscano alle spese non comporta automaticamente una riduzione del reddito presunto attribuito ai beni indice.
- Per escludere un bene, come un'autovettura, dal calcolo redditometrico in quanto strumentale all'attività d'impresa o professionale, è necessaria la prova dell'utilizzo esclusivo e non meramente prevalente o occasionale.
- La contestazione di un accertamento redditometrico deve concentrarsi sia sulla corretta applicazione temporale della normativa sia sulla produzione di documenti idonei a dimostrare l'effettiva destinazione dei beni e la provenienza delle somme impiegate.
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