Sentenza del 08/07/2016 n. 13959 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - Tassa sui marmi nel Comune di Carrara ex l. n. 749 del 1911 - Incompatibilità con il diritto comunitario - Rimborso - Termine di decadenza ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Decorrenza - Data del pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione del silenzio-rifiuto del Comune di Carrara sull'istanza di rimborso della cosiddetta tassa sui marmi, dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea dalla Corte di giustizia CE nella sentenza 9 settembre 2004, causa C-72/03, perché costituiva una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione. Il contribuente chiedeva il rimborso degli importi pagati dal 16 luglio 1992 al 31 dicembre 2004. La questione centrale era stabilire da quando decorresse il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992: dalla data della sentenza europea oppure dalla data di ciascun pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo del Comune e accolto il secondo. Ha stabilito che il termine biennale per presentare l'istanza di rimborso decorre dalla data del pagamento, non dalla data della sentenza della Corte di giustizia che ha accertato l'incompatibilità del tributo con il diritto europeo. L'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 è applicabile anche in assenza di una specifica disciplina per la tassa sui marmi, poiché non rende impossibile o eccessivamente difficile la tutela del contribuente e non è più gravoso rispetto alle analoghe azioni fondate sul diritto interno. La Corte ha escluso anche l'applicazione del termine ordinario decennale dell'indebito oggettivo, sia perché la relativa questione era stata sollevata tardivamente, sia perché il tributo non era privo di qualsiasi collegamento con un rapporto tributario. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la causa rinviata alla medesima Commissione, in diversa composizione, per verificare quali pagamenti fossero effettivamente coperti dalla decadenza e quali potessero ancora essere rimborsati.
Norme richiamate
Legge n. 749 del 1911, articolo unico
Istituzione della tassa sui marmi a favore del Comune di Carrara
La tassa istituita da tale disposizione è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione europea nella parte in cui costituiva una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione.
Articolo 23 del Trattato CEE
Divieto di tasse di effetto equivalente ai dazi doganali
La tassa sui marmi violava il principio di libera circolazione delle merci perché gravava sulle esportazioni con un onere equivalente a un dazio.
Articolo 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
Il termine biennale decorre dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione
In mancanza di una disciplina specifica, la domanda di rimborso tributario deve essere presentata entro due anni dal pagamento. La successiva pronuncia giudiziale che accerta l'illegittimità del tributo non sposta il termine iniziale.
Articolo 267 TFUE
Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea
Non era necessario il rinvio pregiudiziale perché la questione risultava sufficientemente chiarita dalla giurisprudenza europea e nazionale.
Articolo 2033 del codice civile
Ripetizione dell'indebito
Il termine ordinario decennale dell'indebito oggettivo non si applica quando il pagamento conserva un collegamento con un rapporto tributario e l'illegittimità riguarda solo determinati effetti o periodi del tributo.
Sentenza Corte di giustizia CE 9 settembre 2004, causa C-72/03, Carbonati Apuani
I tributi riscossi anteriormente al 16 luglio 1992 non sono rimborsabili, salvo specifiche contestazioni già proposte
La Corte ha delimitato gli effetti temporali della propria pronuncia, consentendo in linea generale il rimborso solo per i pagamenti successivi al 16 luglio 1992.
Sentenza Corte di giustizia CE 16 luglio 1992, causa C-163/90, Legros
È stata individuata come data dalla quale il Comune di Carrara non poteva più ignorare l'incompatibilità della tassa con il diritto europeo; tuttavia non coincide con il dies a quo del termine nazionale biennale, che resta ancorato al pagamento.
Massime di principio
- Quando un tributo viene successivamente dichiarato contrario al diritto dell'Unione europea, il diritto al rimborso non comporta automaticamente la decorrenza del termine dalla data della sentenza che accerta l'illegittimità.
- In assenza di una disciplina speciale, per i rimborsi tributari si applica il termine di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dal singolo pagamento o dal momento in cui si verifica il presupposto restitutorio.
- I termini di decadenza nazionali sono compatibili con il diritto europeo se sono ragionevoli, si applicano allo stesso modo alle violazioni del diritto interno e dell'Unione e non rendono eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al rimborso.
- La certezza dei rapporti giuridici, soprattutto in materia tributaria, può prevalere sull'esigenza di mantenere indefinitamente aperta la possibilità di chiedere la restituzione di somme versate.
- La sentenza che accerta l'incompatibilità europea di un tributo può delimitare temporalmente i rimborsi, salvaguardando i rapporti già esauriti per effetto di decadenza o prescrizione.
- La qualificazione della pretesa come indebito oggettivo soggetto a prescrizione decennale non può essere introdotta tardivamente e, comunque, non è automatica quando il pagamento è riconducibile a un rapporto tributario.
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