Provvedimento AGCM C12815 n. 32019 del 14/07/2026
FUTURA/GENERAL-GENERAL NORD-GENERAL PROVIDER-LO.DIS
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento n. 32019 del 14 luglio 2026 autorizza, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge n. 287/1990, l’acquisizione da parte di Futura, controllata da Conad Nord Ovest, del controllo esclusivo delle società Target, attive soprattutto nella distribuzione specializzata di prodotti per la casa e la persona con le insegne PiùMe e Profumerie Bacci. L’istruttoria, avviata ai sensi dell’articolo 16, comma 4, aveva individuato criticità in alcuni mercati locali assumendo che vi rientrassero anche supermercati, ipermercati e discount. L’AGCM ha invece circoscritto il mercato merceologico ai drugstore: l’operazione non determina quindi sovrapposizioni tra CNO, attiva nella GDO, e le Target. I patti di non concorrenza e non sollecitazione sono accessori solo se limitati a tre anni e al territorio dei punti vendita interessati.
CNO, tramite Futura, acquisisce il controllo esclusivo delle società del gruppo PiùMe e di Lo.Dis.; concentrazione autorizzata senza condizioni, con limiti ai patti accessori.
Acquisizione del controllo delle società del gruppo PiùMe
Il provvedimento n. 32019, adottato il 14 luglio 2026, autorizza l’operazione notificata da Conad Nord Ovest Società Cooperativa (CNO), tramite la controllata Futura S.r.l., relativa all’acquisizione del controllo esclusivo delle società Target. L’AGCM aveva avviato un’istruttoria di fase II il 28 aprile 2026 per verificare possibili effetti restrittivi, soprattutto nei mercati locali della vendita al dettaglio di prodotti per la casa e la persona.
Parti e contenuto dell’operazione
CNO è una delle cooperative socie di Conad e opera nella GDO in più regioni italiane; Futura è la società acquirente. Le Target comprendono General, General Nord, General Provider, PiùMe, Sviluppo Sud e Lo.Dis. Le società commerciali gestiscono o supportano la rete PiùMe, mentre General gestisce anche le profumerie “Profumerie Bacci Forte dei Marmi”; Lo.Dis. svolge attività logistiche per General e General Nord.
L’operazione è regolata da un Accordo Quadro sottoscritto da Futura e General Service Holding il 22 dicembre 2025. All’esito Futura acquisirà 271 punti vendita: 262 negozi PiùMe, di cui 10 in franchising, e 9 profumerie Bacci. I punti vendita PiùMe sono distribuiti in Liguria (83), Toscana (67), Piemonte (48), Lombardia (25), Veneto (13), Emilia-Romagna (10), Trentino-Alto Adige (6), Friuli-Venezia Giulia (4) e Lazio (6); le profumerie Bacci sono in Toscana (5) e Liguria (4). Una prima fase dell’operazione era subordinata all’approvazione dell’Autorità.
Quadro normativo e procedimento
L’acquisizione del controllo esclusivo di più imprese integra una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. L’operazione ricade nella disciplina nazionale, non ricorrendo le condizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed era soggetta a notifica preventiva ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990. Il provvedimento indica il superamento della soglia di 595 milioni di euro di fatturato nazionale complessivo delle imprese interessate e della soglia di 36 milioni di euro per almeno due di esse.
La comunicazione è pervenuta il 7 aprile 2026. L’istruttoria è stata avviata con delibera del 28 aprile 2026 ai sensi dell’articolo 16, comma 4; le risultanze istruttorie sono state comunicate alle parti il 23 giugno 2026. CNO e Cerim sono state sentite il 3 e il 4 giugno 2026. Le parti non hanno presentato memorie finali né chiesto di essere sentite dal Collegio, rinunciando a tali facoltà.
Mercati inizialmente individuati e profili di criticità
Nel provvedimento di avvio erano stati considerati: i mercati locali della vendita al dettaglio di prodotti per igiene della casa, cura della persona, profumeria e cosmetici; il mercato nazionale dell’approvvigionamento di prodotti per l’igiene della casa e la cura della persona; il mercato nazionale della vendita all’ingrosso di tali prodotti e di profumeria e cosmetici; nonché i mercati locali del commercio al dettaglio di profumi e cosmetici di lusso.
La preoccupazione concorrenziale iniziale riguardava il mercato locale della vendita al dettaglio di prodotti home & personal care, sulla base della definizione adottata nel precedente AGCM C12488 – Bubbles Bidco/Quattro, provvedimento n. 30404 del 2 dicembre 2022, che comprendeva sia i drugstore sia supermercati, ipermercati e discount, escludendo le superette con superficie inferiore a 400 m². In 41 isocrone la quota combinata risultava superiore al 30%, con incrementi significativi e possibili effetti sul grado di concentrazione. Le quote riportate erano comprese tra il 30-35% e il 70-75%; il valore massimo riguardava Barga. L’Autorità aveva tuttavia già osservato che il precedente test SSNIP era risultato al margine e che i vincoli competitivi esercitati dalla GDO sui negozi specializzati potevano essere residuali.
Definizione merceologica: il canale drugstore
L’istruttoria ha approfondito la sostituibilità tra negozi specializzati e GDO attraverso richieste di informazioni a operatori dei due canali, audizioni, analisi dei dati di assortimento e prezzi e una survey sui consumatori. L’AGCM ha concluso che il mercato rilevante del prodotto è circoscritto ai negozi specializzati drugstore, escludendo supermercati, ipermercati e discount.
Le evidenze quantitative mostrano differenze sostanziali nell’ampiezza dell’offerta. Il numero medio di referenze per la cura della casa è pari a 3.821 nei drugstore, contro 2.642 nei supermercati, 2.600 negli ipermercati e 775 nei discount. Per la cura della persona i valori sono rispettivamente 18.847, 5.258, 6.086 e 1.321. Lo spazio espositivo medio considerato è di 259 m² nei drugstore e 51 m² nella GDO. La sovrapposizione degli assortimenti è limitata: tra drugstore e GDO la probabilità di trovare lo stesso prodotto è pari al 23% rispetto all’assortimento del drugstore per gli ipermercati, al 20% per i supermercati e al 2% per i discount. L’indice di Jaccard è rispettivamente del 19,1%, 16,4% e 2%, mentre tra supermercati e ipermercati raggiunge il 63,6%.
Anche la composizione dei prezzi e dei prodotti differenzia i canali. Nei drugstore la media e la mediana del prezzo unitario dei prodotti per la cura della persona sono pari a 12,5 e 7,5 euro; nei supermercati a 9,1 e 5,1 euro, negli ipermercati a 7,3 e 5 euro e nei discount a 3,6 e 2,9 euro. Per le sole referenze comuni, i drugstore risultano invece mediamente meno cari della GDO: circa il 12% in meno nella cura della casa e il 2% in meno nella cura della persona. La somiglianza congiunta di assortimento e prezzi, misurata dalla cosine similarity, è bassa tra drugstore e supermercati (0,106) e tra drugstore e ipermercati (0,164), rispetto al valore di 0,448 tra supermercati e ipermercati.
Le differenze riguardano anche la funzione commerciale: il drugstore offre un assortimento specializzato, profondo e comprendente prodotti premium o specifici, personale dedicato e un’esperienza d’acquisto mirata alle esigenze di casa e persona. Nella GDO tali prodotti costituiscono invece una componente accessoria di una spesa prevalentemente alimentare, con assortimenti più standardizzati e orientati ai prodotti ad alta rotazione. Gli elementi acquisiti presso gli operatori e le parti hanno confermato questa distinzione, anche quanto a logistica, modalità di approvvigionamento, rotazione delle scorte e formazione del personale.
Survey e test SSNIP
La exit survey commissionata dalle parti a SWG è stata svolta dal 30 gennaio al 2 febbraio 2026 su 6.956 consumatori, presso 41 punti vendita situati nelle isocrone considerate problematiche in Toscana, Liguria e Piemonte. Ha confermato la delimitazione geografica isocronale: quasi il 50% degli intervistati aveva raggiunto il negozio in auto e il 43,7% a piedi; tra chi aveva usato l’auto, il 77,7% aveva impiegato meno di 15 minuti. Tra i fattori di scelta emergevano prossimità, convenienza e presenza del personale.
La survey ha rilevato che, a fronte di un aumento ipotetico del 10% dei prezzi dei drugstore, il 62,5% dei clienti continuerebbe ad acquistare nei negozi specializzati e il 91% della spesa resterebbe nel canale. La quota di spesa dirottata verso altri canali è stata stimata nel 9,1%; la parte indicata come destinata alla GDO, sommando le diverse tipologie di punti vendita, era pari al 22,9% delle risposte relative alle alternative, ma il dato di spesa complessivamente persa rimaneva pari al 9,1%. Quest’ultima percentuale è inferiore alla perdita critica stimata nel 15-20% sulla base dei margini acquisiti nel procedimento. L’aumento del 10% sarebbe quindi profittevole per un ipotetico monopolista dei drugstore, indicando che la GDO non esercita un vincolo concorrenziale sufficiente a essere inclusa nel medesimo mercato.
La survey ha inoltre evidenziato che i consumatori attribuiscono ai drugstore assortimento più ampio e completo, assistenza, prodotti specifici e marchi non reperibili nella GDO; circa il 59% ha considerato i negozi specializzati e i supermercati complementari e non sostitutivi. L’AGCM ha ritenuto non decisiva l’analisi econometrica di ingresso prodotta dalle parti, rilevando criticità metodologiche e un numero limitato di episodi di ingresso degli operatori specializzati.
Valutazione degli effetti concorrenziali
Una volta esclusa la GDO dal mercato del prodotto, non sussiste sovrapposizione orizzontale tra le parti: CNO opera nel canale GDO, mentre le Target sono attive nel canale specializzato drugstore. L’Autorità ha considerato inoltre che CNO intende mantenere distinti i due formati sul piano commerciale, gestionale, operativo e logistico e conservare per i negozi specializzati l’insegna PiùMe.
La preesistente esperienza di punti vendita Conad e PiùMe collocati in prossimità è stata interpretata come indicativa di complementarietà e attrazione reciproca, non di cannibalizzazione. La generalità degli operatori interpellati non ha ravvisato effetti anticoncorrenziali significativi; alcune osservazioni di GS sull’eventuale integrazione dei formati e sul potere verso clienti e fornitori sono state ritenute non decisive alla luce della separazione dei business. L’AGCM ha concluso che l’operazione non è suscettibile di ostacolare significativamente la concorrenza effettiva mediante la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.
Patti accessori e decisione
L’Accordo Quadro prevede obblighi di non concorrenza e non sollecitazione per cinque anni. L’AGCM li considera direttamente connessi e necessari alla concentrazione soltanto se limitati a tre anni e al territorio in cui sono attivi i punti vendita Target, in quanto funzionali alla salvaguardia del loro valore e al trasferimento di know-how. L’Autorità si riserva di valutare le clausole che dovessero produrre effetti oltre tali limiti.
Con deliberazione adottata ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge n. 287/1990, l’AGCM ha autorizzato l’operazione comunicata, senza misure correttive strutturali o comportamentali, ferma la delimitazione sopra indicata dei patti accessori. Il provvedimento è impugnabile davanti al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla notificazione oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Punti principali
Parti e perimetro dell’operazione
Futura S.r.l., soggetta alla direzione e al coordinamento di Conad Nord Ovest, acquisisce il controllo esclusivo delle Target, comprendenti General, General Nord, General Provider, PiùMe, Sviluppo Sud e Lo.Dis. Il perimetro operativo comprende 271 punti vendita: 262 punti PiùMe, di cui 10 in franchising, e 9 profumerie Bacci. La prima fase dell’operazione era sospensivamente condizionata all’approvazione dell’Autorità.
Rilevanza e procedimento
L’operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Non ricorrendo le condizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 139/2004, si applica la disciplina nazionale; l’obbligo di notifica discende dall’articolo 16, comma 1, per il superamento delle soglie di fatturato indicate nel provvedimento: oltre 595 milioni di euro a livello nazionale per le imprese interessate nel complesso e oltre 36 milioni per almeno due di esse. L’istruttoria è stata avviata il 28 aprile 2026 e la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie è stata trasmessa il 23 giugno 2026.
Mercati e criticità inizialmente individuate
In avvio l’AGCM aveva individuato mercati locali della vendita al dettaglio di prodotti per igiene della casa, cura della persona, profumeria e cosmetici; il mercato nazionale dell’approvvigionamento; quello nazionale della vendita all’ingrosso delle medesime categorie; e mercati locali del commercio al dettaglio di profumi e cosmetici di lusso. La possibile criticità riguardava il primo ambito: includendo drugstore e GDO, in 41 isocrone la quota combinata risultava superiore al 30%, con incrementi e variazioni della concentrazione ritenuti rilevanti. Le quote indicate per tali isocrone variavano, in prevalenza, tra il 30% e il 55%, con un massimo del 70-75% a Barga.
Definizione del mercato: drugstore distinti dalla GDO
L’istruttoria ha concluso che drugstore e GDO non sono sostituibili. I drugstore presentano assortimenti più ampi e profondi, maggiore spazio espositivo, più referenze premium e specialistiche e un servizio di assistenza dedicato; la GDO ha invece un’offerta home & personal care più limitata e accessoria rispetto alla spesa alimentare. L’analisi degli assortimenti ha rilevato sovrapposizioni contenute: l’indice di Jaccard è pari al 19,1% tra drugstore e ipermercati, al 16,4% tra drugstore e supermercati e al 2% tra drugstore e discount. Lo SSNIP test, basato su un aumento ipotetico del 10%, ha stimato una perdita di spesa del 9,1%, inferiore alla perdita critica del 15-20%; l’aumento sarebbe dunque profittevole per un ipotetico monopolista dei drugstore. L’AGCM ha pertanto definito il mercato merceologico come limitato ai negozi specializzati.
Effetti concorrenziali ed esito
Con il mercato così definito non vi è sovrapposizione orizzontale: CNO opera nella GDO, mentre le Target sono attive nel canale drugstore. L’AGCM ha inoltre rilevato che le parti intendono mantenere distinti i due formati sotto il profilo commerciale, gestionale, operativo e logistico; gli operatori terzi, in generale, non hanno segnalato rischi concorrenziali significativi. L’operazione è stata autorizzata ai sensi dell’articolo 18, comma 2, non ravvisandosi un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva ai sensi dell’articolo 6, comma 1.
Patti accessori e impugnazione
Gli obblighi di non concorrenza e non sollecitazione sono considerati direttamente connessi e necessari all’operazione soltanto se circoscritti a tre anni e al territorio in cui sono attivi i punti vendita Target. L’Autorità si riserva di valutare le clausole eventualmente attuate oltre tali limiti. Il provvedimento è impugnabile davanti al TAR Lazio entro 60 giorni dalla notificazione oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
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