Provvedimento AGCM C12829 n. 32020 del 14/07/2026
COSTANTIN/DALLA BERNARDINA F.LLI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeCostantin S.p.A. acquisisce l’intero capitale di Dalla Bernardina F.lli S.r.l.; il perimetro comprende otto impianti stradali nel territorio veronese e partecipazioni in due società controllate. Nei sette bacini locali con sovrapposizioni, le quote congiunte post-operazione risultano inferiori al 10%, 15%, 20% o 25%, a seconda dell’area. L’AGCM ritiene che l’operazione non ostacoli significativamente la concorrenza né crei o rafforzi una posizione dominante e delibera di non avviare l’istruttoria. La clausola di non concorrenza è accessoria solo se limitata alle aree in cui opera la Target e a una durata massima di due anni.
Costantin acquisisce il controllo esclusivo di Dalla Bernardina F.lli e di otto stazioni di servizio nel Veronese; l’AGCM non avvia l’istruttoria.
Acquisizione di Dalla Bernardina F.lli da parte di Costantin
Il provvedimento n. 32020, adottato il 14 luglio 2026, esamina l’acquisizione del controllo esclusivo di Dalla Bernardina F.lli S.r.l. da parte di Costantin S.p.A. L’Autorità conclude la fase di valutazione preliminare senza avviare l’istruttoria prevista dall’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.
Le parti e l’operazione
Costantin è attiva a livello nazionale soprattutto nella distribuzione al dettaglio di carburanti per autotrazione, oltre che nella vendita al dettaglio di GPL per uso domestico e nella vendita all’ingrosso di carburanti liquidi e gassosi. È controllata al 100% da C & C Holding S.p.A. Nel 2025 ha realizzato in Italia un fatturato di circa [1-2] miliardi di euro.
Dalla Bernardina opera direttamente e tramite società controllate nella distribuzione al dettaglio di carburanti per autotrazione nel territorio veronese. Nel 2025 ha realizzato in Italia un fatturato di circa [35-100] milioni di euro. Costantin acquisisce l’intero capitale sociale della Target e, quindi, il controllo esclusivo. Il perimetro comprende otto stazioni di servizio e le partecipazioni detenute da Dalla Bernardina in DBF S.r.l. (77,5%, con controllo esclusivo) e D2 S.r.l. (50%, con controllo congiunto). Sono invece escluse le attività extrarete e il deposito carburanti, che saranno scorporati prima del closing.
Gli impianti interessati sono situati nei comuni di Sommacampagna, San Martino Buon Albergo, Bussolengo, Verona, San Giovanni Lupatoto e Nogarole Rocca; risultano pompe bianche o, in alcuni casi, gestite a marchio Q8.
Qualificazione e obbligo di notifica
L’acquisizione del controllo costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. L’operazione ricade nell’ambito della disciplina nazionale, non sussistendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004.
La comunicazione preventiva era dovuta ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990, poiché il fatturato nazionale complessivo delle imprese interessate nell’ultimo esercizio superava 595 milioni di euro e il fatturato nazionale individuale di almeno due imprese interessate superava 36 milioni di euro. La comunicazione è pervenuta il 15 maggio 2026; a seguito della richiesta di informazioni del 4 giugno 2026, i termini sono stati interrotti ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.P.R. n. 217/1998. La risposta è pervenuta il 19 giugno 2026.
Clausola di non concorrenza
L’offerta vincolante prevede una clausola di non concorrenza a carico degli attuali proprietari dell’azienda, anche per interposta persona fisica o giuridica. In base alla Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03), paragrafo 20, la clausola può essere considerata accessoria all’operazione soltanto se limitata alle aree geografiche in cui la società acquisita svolge la propria attività e a una durata non superiore a due anni. Il limite temporale è motivato dall’assenza di trasferimento di know-how a Costantin, già attiva nei mercati interessati. L’Autorità si riserva di valutare la clausola qualora sia attuata oltre tali limiti.
Mercati rilevanti
La Target vende benzina, gasolio e GPL attraverso impianti di distribuzione stradale. In linea con i precedenti dell’Autorità, il mercato merceologico della distribuzione di carburanti per autotrazione in rete non distingue tra le diverse tipologie di carburante. È invece distinta la distribuzione in rete autostradale da quella in rete stradale ordinaria, che è quella interessata dall’operazione.
Il mercato geografico è locale e corrisponde ai bacini di utenza (catchment areas) individuati a partire da ciascun impianto. Per la rete stradale ordinaria, il bacino è definito sulla base di una percorrenza di 15 minuti.
Posizioni di mercato ed effetti concorrenziali
L’Autorità individua sette catchment areas in provincia di Verona nelle quali si sovrappongono gli impianti di Costantin e quelli della Target. Per uno degli impianti acquisiti non vi sono sovrapposizioni, non essendo presenti impianti dell’acquirente nella stessa area. La stima delle quote è basata su dati dettagliati dei volumi erogati dagli operatori presenti nei singoli bacini.
Le quote congiunte post-operazione risultano:
- inferiori al 10% nel bacino di Bussolengo;
- inferiori al 15% in due aree del comune di Verona, Via Bionde e Via Legnago;
- inferiori al 20% in tre aree: San Martino Buon Albergo, Sommacampagna–Via Circonvallazione e Verona–Strada Rodigina;
- inferiori al 25% nell’area di Sommacampagna–Via Aeroporto.
Sulla base di tali elementi, l’Autorità ritiene che l’operazione non sia idonea a determinare criticità concorrenziali nei mercati locali della distribuzione di carburanti per autotrazione in rete stradale ordinaria.
Esito del procedimento
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, l’operazione non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante. L’AGCM delibera quindi di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della stessa legge. Le conclusioni sono comunicate alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.
Punti principali
Operazione e perimetro
Costantin acquisisce l’intero capitale e il controllo esclusivo di Dalla Bernardina. Sono inclusi otto impianti di distribuzione stradale nei comuni di Sommacampagna, San Martino Buon Albergo, Bussolengo, Verona, San Giovanni Lupatoto e Nogarole Rocca, nonché le partecipazioni della Target in DBF S.r.l. (77,5%, controllo esclusivo) e D2 S.r.l. (50%, controllo congiunto). Le attività extrarete e il deposito carburanti della Target sono esclusi e destinati allo scorporo prima del closing.
Notifica e soglie
L’operazione è una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Non ricorrendo le condizioni di applicabilità del Regolamento (CE) n. 139/2004, si applica la disciplina nazionale. La notifica preventiva era obbligatoria ai sensi dell’articolo 16, comma 1, perché il fatturato nazionale complessivo delle imprese interessate superava 595 milioni di euro e quello individuale di almeno due imprese superava 36 milioni di euro.
Mercato rilevante e sovrapposizioni
Il mercato è quello della distribuzione di carburanti per autotrazione in rete stradale ordinaria, senza distinzione merceologica tra benzina, gasolio e GPL. La dimensione geografica è locale e viene individuata mediante bacini di utenza calcolati con un tempo di percorrenza di 15 minuti da ciascun impianto. Sono state individuate sette aree locali con sovrapposizioni tra gli impianti delle Parti.
Quote ed effetti concorrenziali
Le quote congiunte post-merger sono inferiori al 10% a Bussolengo; inferiori al 15% in due aree di Verona (Via Bionde e Via Legnago); inferiori al 20% in tre aree (San Martino Buon Albergo, Sommacampagna–Via Circonvallazione e Verona–Strada Rodigina); inferiori al 25% a Sommacampagna–Via Aeroporto. Per uno degli impianti acquisiti non risultano sovrapposizioni. L’Autorità conclude che non emergono criticità concorrenziali.
Clausola di non concorrenza
La clausola prevista nell’offerta vincolante, riferita agli attuali proprietari della Target anche per interposta persona, può essere considerata accessoria alla concentrazione solo se limitata geograficamente alle aree in cui opera la società acquisita e temporalmente a non più di due anni. L’assenza di trasferimento di know-how giustifica il limite biennale, poiché Costantin è già attiva nei mercati interessati. L’AGCM si riserva di valutare eventuali pattuizioni eccedenti tali limiti.
Esito
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, l’Autorità ritiene che l’operazione non ostacoli in misura significativa la concorrenza effettiva e non comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante. Delibera pertanto di non avviare l’istruttoria prevista dall’articolo 16, comma 4.
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