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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12667/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una serie di cartelle di pagamento riferite all’anno d’imposta 2002, originate da controlli automatizzati sulle dichiarazioni fiscali. Dopo uno sgravio parziale in autotutela e dopo precedenti contenziosi sul medesimo debito, veniva notificata una nuova cartella comprensiva di sanzioni e interessi. La contribuente impugnava la cartella; la controversia giungeva in appello dinanzi alla giustizia tributaria regionale, che accoglieva solo in parte il gravame della contribuente, limitatamente alla pretesa sugli interessi. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000 e degli artt. 11, 12, 20 e 25, sostenendo che la CTR avesse errato nell’affermare che la modalità di calcolo degli interessi dovesse essere espressamente indicata nella motivazione della cartella. In sostanza, l’Ufficio contestava l’annullamento disposto dalla CTR per difetto di motivazione sulla voce interessi, assumendo che la cartella fosse sufficientemente motivata secondo i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia delle Entrate. Ha richiamato il principio secondo cui, se la cartella di pagamento segue un atto precedente che abbia già determinato il quantum del tributo e degli interessi relativi, la motivazione può limitarsi al richiamo dell’atto presupposto e alla quantificazione degli ulteriori accessori; se invece la cartella costituisce il primo atto relativo alla pretesa per interessi, occorre indicare importo richiesto, base normativa e decorrenza, senza necessità di specificare i saggi applicati o le modalità di calcolo. Nel caso concreto, la CTR non aveva chiarito se gli interessi indicati in cartella fossero già stati oggetto della precedente cartella oppure rappresentassero accessori successivi, incorrendo così in un errore di diritto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    L’obbligo di motivazione della cartella sugli interessi è soddisfatto, in presenza di un atto presupposto che abbia già determinato il debito, mediante il richiamo dell’atto precedente e l’indicazione dell’importo degli ulteriori accessori; se la cartella è il primo atto sugli interessi, deve indicare importo, base normativa e decorrenza.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    La motivazione dell’atto amministrativo è sufficiente se consente di comprendere la pretesa, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza in tema di interessi.

  • artt. 11, 12, 20 e 25

    Norme richiamate nel motivo di ricorso come parametro della dedotta violazione, senza ulteriore specificazione nel testo circa il loro contenuto applicativo concreto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è stato proposto per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • In materia di cartella di pagamento, la motivazione della pretesa per interessi varia a seconda che la cartella sia successiva a un atto che abbia già determinato il debito, oppure sia il primo atto con cui l’Amministrazione pretende quegli interessi.
  • Se esiste un atto presupposto che abbia già fissato il quantum dell’obbligazione tributaria e degli interessi, la cartella può essere motivata mediante il richiamo di quell’atto e l’indicazione dei soli accessori ulteriormente maturati.
  • Se la cartella costituisce il primo atto con cui vengono richiesti interessi, l’atto deve indicare l’importo richiesto, la base normativa degli interessi e la decorrenza, senza necessità di esporre i singoli saggi periodicamente applicati o il dettaglio del calcolo.
  • Il giudice di merito che annulli una cartella per difetto di motivazione sugli interessi deve accertare e spiegare se gli interessi contestati siano già compresi in precedenti atti impositivi o se siano accessori successivi, perché da tale verifica dipende la sufficienza della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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