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Circolare

Circolare numero 112 del 19-12-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che la Banca Centrale Europea ha ridotto al 2,50% il tasso ufficiale di riferimento con decorrenza dal 10 dicembre 2008. Di conseguenza, l’interesse di differimento e di dilazione sui debiti contributivi diventa pari all’8,50% annuo dal medesimo giorno. La variazione incide anche sulle sanzioni civili per omissioni o ritardi nel versamento dei contributi, con specifiche distinzioni tra diverse fattispecie e con applicazione dal 12 novembre 2008 per le misure sanzionatorie richiamate.

Variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

Variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

La circolare dell’INPS dà atto della riduzione del tasso ufficiale di riferimento disposta dalla Banca Centrale Europea e ne recepisce gli effetti sui debiti contributivi, sugli interessi di differimento e dilazione e sulle sanzioni civili per omissioni o ritardi nei versamenti. Il provvedimento rileva sia per la gestione delle rateazioni sia per la determinazione delle somme aggiuntive dovute in caso di inadempienze contributive.

Tasso ufficiale di riferimento e decorrenza

La Banca Centrale Europea ha fissato il T.U.R. nella misura del 2,50% con decorrenza dal 10 dicembre 2008. Tale valore costituisce il parametro base per il calcolo degli interessi di differimento e di dilazione applicabili ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

Interesse di differimento e interesse di dilazione

L’interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14 giugno 1996, convertito dalla legge n. 402 del 29 luglio 1996, è pari all’8,50% dal 10 dicembre 2008.

Per l’interesse di dilazione:

  • si applica alle rateazioni concesse dal 10 dicembre 2008;
  • il tasso da utilizzare è l’8,50%;
  • la Direzione Centrale delle Entrate Contributive provvede all’inserimento nelle tabelle centrali;
  • i piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del precedente tasso restano invariati.

Differimento del termine di versamento

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota dell’8,50% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2008.

Sanzioni civili per omesso o ritardato versamento

La circolare indica che la modifica del T.U.R. incide anche sulla misura delle sanzioni civili, distinguendo le diverse fattispecie previste dall’art. 116 della legge n. 388/2000.

In particolare:

  • per il ritardato pagamento di inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini, oppure denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione civile è pari al T.U.R. maggiorato di 5,5 punti e quindi all’8% annuo;
  • per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto dal 1° ottobre 2000, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo;
  • per le inadempienze previste dal comma 10 del medesimo art. 116, la sanzione civile è pari al T.U.R. maggiorato di 5,5 punti e quindi all’8% annuo.

Procedure concorsuali e limite minimo della sanzione ridotta

Per le procedure concorsuali, il richiamo al "prime-rate" contenuto nella circolare n. 88/2002 deve intendersi sostituito dal tasso ufficiale di riferimento del 2,50%.

La circolare ricorda inoltre che l’importo della sanzione ridotta non può comunque essere inferiore al limite fissato dalla legge, coincidente con il tasso degli interessi legali, pari al 3%.

Punti principali

Riduzione del TUR e nuovo tasso applicabile

La Banca Centrale Europea ha fissato il tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) al 2,50% con decorrenza dal 10 dicembre 2008. Questo nuovo valore costituisce la base per il calcolo del tasso di differimento e di dilazione dei debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

Interesse di differimento e di dilazione

L’interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14 giugno 1996, convertito dalla legge n. 402 del 29 luglio 1996, è pari all’8,50% dal 10 dicembre 2008. L’interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dal 10 dicembre 2008, deve essere calcolato nella stessa misura dell’8,50%; i piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del precedente tasso non subiscono modifiche.

Decorrenza per il differimento dei contributi

Nei casi in cui sia autorizzato il differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota dell’8,50% si applica alla contribuzione relativa al mese di dicembre 2008.

Sanzioni civili per ritardo o omissione contributiva

La circolare riepiloga le principali misure delle sanzioni civili in relazione alle diverse situazioni contributive. Per le inadempienze spontaneamente denunciate nei termini o entro l’anno e pagate entro 30 giorni, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione è pari al T.U.R. maggiorato di 5,5 punti, quindi all’8% annuo secondo l’art. 116, comma 8, lettere a) e b), secondo periodo, della legge n. 388/2000. Per i contributi accertati dall’Istituto dal 1° ottobre 2000, denunciati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, la sanzione è pari al 30% annuo ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b). Per le inadempienze di cui al comma 10 del medesimo articolo, la sanzione è pari al T.U.R. maggiorato di 5,5 punti, quindi all’8% annuo.

Procedure concorsuali e limite minimo della sanzione

Per le procedure concorsuali, il riferimento al "prime-rate" indicato nella circolare n. 88/2002 deve intendersi sostituito dal tasso ufficiale di riferimento, pari al 2,50%. Inoltre, si ricorda che l’importo della sanzione ridotta non può mai essere inferiore al limite legale degli interessi legali, pari al 3%.

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