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Circolare

Circolare numero 108 del 9-12-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INPS illustra la nuova disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2009, che elimina i limiti al cumulo tra alcune pensioni e i redditi da lavoro autonomo e dipendente. In particolare, le pensioni di anzianità, i trattamenti di prepensionamento e determinate pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo risultano totalmente cumulabili, con specifiche precisazioni sui requisiti, sulle decorrenze e sulle esclusioni. Restano fermi alcuni profili, come l’obbligo di cessazione del rapporto di lavoro per il diritto alla pensione e le discipline speciali per part-time, lavoratori socialmente utili e assegni straordinari.

Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro

Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro

La circolare INPS n. 108 del 9 dicembre 2008 illustra l’applicazione dell’articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133. La disciplina, efficace dal 1° gennaio 2009, amplia la possibilità di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro autonomo e dipendente, con riferimento principalmente alle pensioni di anzianità e ad alcune pensioni liquidate nel sistema contributivo.

Decorrenza e ambito generale

Dal 1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. La stessa regola vale per i trattamenti di prepensionamento riconducibili ai medesimi regimi previdenziali.

Per le pensioni di anzianità già liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2009, la circolare precisa che le rate spettanti dal 1° gennaio 2009 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro.

Pensioni conseguite nel sistema contributivo

La circolare richiama l’articolo 1, comma 19, della legge n. 335/1995, secondo cui per i lavoratori integralmente in regime contributivo le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità confluiscono in un’unica prestazione denominata pensione di vecchiaia.

Dal 1° gennaio 2009 risultano interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente:

  • le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con almeno 40 anni di anzianità contributiva;
  • le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti di età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne;
  • le pensioni dirette conseguite in via anticipata nel regime contributivo rispetto a tali età, purché il soggetto abbia maturato i requisiti previsti dall’articolo 1, commi 6 e 7, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, restando ferme le decorrenze disciplinate dal comma 6 del medesimo articolo.

Per verificare il raggiungimento dei 40 anni di contribuzione, deve essere considerata la contribuzione utile per il diritto o, se più favorevole, quella utile per la misura della pensione, inclusa la contribuzione utilizzata successivamente al pensionamento per la liquidazione di supplementi.

Anche per le pensioni liquidate nel sistema contributivo con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2009, se rientranti nell’ambito della nuova norma, le rate maturate da tale data sono cumulabili senza limiti.

Esclusioni e discipline particolari

La circolare chiarisce che la nuova disciplina non si applica:

  • ai lavoratori che trasformano il rapporto da tempo pieno a tempo parziale, per i quali continuano a operare le disposizioni speciali dell’articolo 1, commi 185, 186 e 187, della legge n. 662/1996;
  • ai trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili, che restano soggetti alla disciplina specifica;
  • agli assegni straordinari per il sostegno del reddito, anch’essi regolati da una normativa propria.

Requisito di cessazione del rapporto di lavoro

Resta invariato il principio generale secondo cui il lavoratore dipendente, per conseguire la pensione di anzianità o di vecchiaia, deve risolvere il rapporto di lavoro. La circolare richiama espressamente l’articolo 10, comma 6, del decreto legislativo n. 503/1992 per la pensione di anzianità e l’articolo 1, comma 7, del medesimo decreto per la pensione di vecchiaia.

Questioni ancora riservate

L’INPS segnala infine che restano da fornire indicazioni sul regime di cumulo applicabile alle pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo senza i requisiti previsti dall’articolo 1, commi 6 e 7, della legge n. 243/2004, come modificata dalla legge n. 247/2007. La riserva riguarda, in particolare, le pensioni conseguite con decorrenza precedente al 1° gennaio 2008 secondo i requisiti allora vigenti e quelle conseguite dal 1° gennaio 2008 con requisiti meno stringenti rispetto a quelli richiesti dalla disciplina di salvaguardia.

Punti principali

Decorrenza della nuova disciplina

Dal 1° gennaio 2009 vengono aboliti i limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro per le fattispecie indicate dall’articolo 19 del decreto-legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008.

Pensioni di anzianità e trattamenti di prepensionamento

Le pensioni di anzianità e i trattamenti di prepensionamento a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Per le pensioni già liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2009, le rate spettanti da tale data sono interamente cumulabili.

Pensioni nel sistema contributivo

Per le pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo, sono cumulabili senza limiti le pensioni di vecchiaia anticipate con almeno 40 anni di contribuzione e le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con almeno 65 anni (uomini) o 60 anni (donne). Sono inoltre cumulabili le pensioni dirette conseguite anticipatamente nel regime contributivo, se maturati i requisiti della legge n. 243/2004, nel rispetto delle decorrenze previste.

Esclusioni e regole speciali

La disciplina non si applica ai lavoratori che trasformano il rapporto da tempo pieno a tempo parziale, per i quali continuano a valere le disposizioni speciali della legge n. 662/1996. Sono esclusi anche i trattamenti provvisori dei lavoratori socialmente utili e gli assegni straordinari per il sostegno del reddito, soggetti a specifica disciplina.

Requisito della cessazione del rapporto di lavoro

Resta ferma la regola generale secondo cui, per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia dei lavoratori dipendenti, è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro.

Chiarimenti sulla contribuzione utile

Ai fini della verifica del requisito dei 40 anni di anzianità contributiva, deve essere considerata la contribuzione utile per il diritto o, se più favorevole, quella utile per la misura, compresa quella utilizzata successivamente al pensionamento per la liquidazione di supplementi.

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