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Circolare

Circolare numero 109 del 9-12-2008

1. Trattamento economico dell’assenza per malattia - 1.2 Decorrenza - 1.3 Comunicazione dell’assenza per malattia - 2. Permessi retribuiti per documentati motivi personali e familiari -2.1 Regime transitorio - 3. Permessi ex lege n. 104/1992 - 4. Trattamento economico relativo alle assenze dal servizio

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce in via definitiva le regole applicabili alle assenze per malattia, ai permessi retribuiti per motivi personali e familiari, ai permessi ex legge 104/1992 e al trattamento accessorio in relazione ad alcune assenze dal servizio. Vengono chiariti decorrenza, modalità di calcolo, casistiche di favore, regime transitorio e obblighi di comunicazione dei dipendenti. Sono inoltre richiamate le conseguenze disciplinari in caso di inosservanza delle regole sulle comunicazioni di malattia e annunciati adeguamenti tecnici della procedura SAP.

Trattamento giuridico ed economico delle assenze dal servizio dei dipendenti dell’Istituto

Trattamento giuridico ed economico delle assenze dal servizio

La circolare fornisce le disposizioni definitive sul trattamento delle assenze dal servizio dei dipendenti dell’Istituto, alla luce degli orientamenti interpretativi del Comitato di Settore degli EPNE e della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica. Il documento integra e chiarisce i precedenti messaggi n. 16603 del 21 luglio 2008 e n. 24461 del 4 novembre 2008, con particolare riguardo a malattia, permessi retribuiti e trattamento accessorio.

Trattamento economico dell’assenza per malattia

La disciplina conferma che, ai sensi dell’art. 71, comma 1, della legge richiamata, nei primi 10 giorni di ciascun periodo di assenza per malattia deve essere corrisposto soltanto il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento fisso e continuativo e di ogni altro trattamento accessorio.

La circolare precisa che la regola si applica a ogni episodio morboso, anche se di un solo giorno, e per tutti i primi dieci giorni di ciascun evento. L’evento morboso è considerato unico sia nel caso di un solo certificato sia nel caso di assenza continuativa documentata da più certificati che prorogano la prognosi iniziale.

In concreto, per eventi di durata inferiore o uguale a 10 giorni viene corrisposto esclusivamente il trattamento fondamentale; per eventi di durata superiore a 10 giorni, dall’11° giorno si ripristina l’erogazione degli emolumenti e delle indennità fissi e continuativi, restando escluso il trattamento accessorio variabile. Se l’evento supera i 15 giorni lavorativi, dall’11° giorno spetta anche il trattamento accessorio variabile secondo le regole applicabili alle diverse categorie di personale, richiamate nella circolare.

Casistiche escluse dalla decurtazione

Restano ferme le disposizioni contrattuali più favorevoli per alcune ipotesi tipizzate:

  • infortunio sul lavoro;
  • malattia dovuta a causa di servizio;
  • ricovero ospedaliero o day hospital;
  • gravi patologie che richiedono cure salvavita.

A queste ipotesi si aggiunge, in base al parere n. 53/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, la convalescenza post ricovero, purché regolarmente certificata secondo i criteri già indicati nel messaggio n. 16603 del 21 luglio 2008. In tali casi si applica la disciplina contrattuale di maggior favore e spetta l’intera retribuzione, comprensiva del trattamento accessorio, fin dal primo giorno di assenza.

Decorrenza della nuova disciplina

La nuova disciplina sul trattamento economico della malattia è entrata in vigore con il decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008; pertanto si applica a tutti gli eventi morbosi decorrenti da quella data.

Obblighi di comunicazione in caso di malattia

La circolare richiama gli obblighi posti a carico del dipendente in caso di assenza per malattia ai sensi dell’art. 21 del CCNL 6 luglio 1995 e dell’art. 23 del CCNL 1° agosto 2006 per l’Area VI della dirigenza.

Il dipendente deve:

  • comunicare tempestivamente alla struttura di appartenenza l’assenza per malattia o la sua prosecuzione;
  • indicare il domicilio di reperibilità, se diverso dal luogo di abituale dimora, ai fini della visita fiscale;
  • far pervenire la comunicazione all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica l’assenza o la prosecuzione, tenendo conto anche della fascia di flessibilità;
  • recapitare o spedire, salvo comprovato impedimento, il certificato medico entro i due giorni successivi all’inizio della malattia o alla prosecuzione.

Se il termine scade in giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. L’inosservanza di tali regole può integrare la specifica infrazione disciplinare prevista dal regolamento di disciplina vigente.

Permessi retribuiti per motivi personali e familiari

La circolare conferma il diritto a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari documentati, previsto dall’art. 19, comma 2, del CCNL 6 luglio 1995. Richiama inoltre l’art. 46, comma 1, del CCNL 16 febbraio 1999, che consente la fruizione frazionata fino a un massimo di 18 ore complessive.

In applicazione dell’art. 71, comma 4, della legge richiamata, quando il permesso è fruito per l’intera giornata l’incidenza sul monte ore va calcolata secondo l’orario di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto osservare in quella giornata. Per le sedi con orario articolato su cinque giorni e orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti, una giornata di permesso riduce il monte ore di 7 ore e 12 minuti. Di conseguenza, due giornate di permesso equivalgono a 14 ore e 24 minuti, lasciando un residuo di 3 ore e 36 minuti.

La disciplina della fruizione esclusivamente oraria resta invariata nei limiti delle 18 ore annue già previsti dal contratto.

Esclusioni soggettive dai permessi orari

La disciplina non si applica:

  • al personale dirigente, perché il CCNL 1° agosto 2006 riconosce i tre giorni di permesso per motivi personali e familiari senza prevederne la fruizione oraria;
  • ai professionisti, ai quali continua ad applicarsi l’art. 19 del CCNL 6 luglio 1995, ma con sola modalità di fruizione giornaliera, non essendo tenuti a un orario di lavoro contrattualmente definito.

Regime transitorio dei permessi

Per i permessi fruiti fino al 21 agosto 2008, la circolare stabilisce che resta applicabile la disciplina contrattuale previgente. Ogni giornata fruita dal 1° gennaio fino a tale data viene considerata figurativamente pari a 6 ore.

Ne consegue che:

  • le giornate già fruite in eccesso rispetto alle 18 ore annue non sono recuperate;
  • chi ha fruito di una giornata dispone ancora di 12 ore;
  • chi ha fruito di due giornate dispone ancora di 6 ore.

Dal 21 agosto 2008 si applica invece la nuova regola, per cui ogni giornata di permesso viene imputata per 7 ore e 12 minuti al monte ore residuo.

Permessi ex legge 104/1992

La circolare, richiamando la circolare n. 8/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e una soluzione interpretativa uniforme adottata dagli enti pubblici non economici, chiarisce la fruizione dei permessi della legge n. 104/1992.

Per i dipendenti portatori di handicap in situazione di gravità è possibile scegliere, nel corso del mese, tra:

  • due ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo;
  • tre giorni interi di permesso, ovvero 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze.

Tali assenze sono utili ai fini dei compensi incentivanti e della retribuzione di risultato.

Per i dipendenti che assistono familiari portatori di handicap in situazione di gravità è possibile scegliere, alternativamente, tra:

  • tre giorni interi di permesso;
  • 18 ore mensili.

In questo caso le assenze non sono utili ai fini dei compensi incentivanti e della retribuzione di risultato.

La fruizione deve essere programmata in anticipo per consentire il calcolo dei giorni o delle ore spettanti e non è ammessa la fruizione mista, in parte a ore e in parte a giorni, nello stesso mese.

Trattamento accessorio e assenze dal servizio

La circolare richiama il divieto, posto dall’art. 71, comma 5, di equiparare le assenze al servizio effettivo ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa destinate a produttività, incentivazione e risultati, ma evidenzia alcune eccezioni.

Resta invariato il trattamento dei congedi di maternità, inclusa l’interdizione anticipata dal lavoro, e dei congedi di paternità, per i quali continua a spettare il trattamento accessorio secondo la disciplina contrattuale vigente.

A decorrere dal 25 giugno 2008 spetta inoltre il trattamento accessorio per le assenze dovute a:

  • permessi per lutto;
  • espletamento delle funzioni di giudice popolare;
  • permessi previsti dall’art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000.

Dalla stessa data danno diritto al trattamento accessorio anche le assenze del dipendente chiamato a testimoniare, nonché quelle fruite mediante permessi retribuiti per documentati motivi personali, ferie o permessi a recupero.

Adeguamenti procedurali e diffusione

La Direzione Centrale annuncia ulteriori istruzioni tecniche alla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni per le necessarie modifiche alla procedura SAP e si riserva di fornire precisazioni sui codici di presenza e assenza. Il messaggio deve essere portato a conoscenza di tutto il personale con le consuete modalità.

Punti principali

Trattamento economico dell’assenza per malattia

Nei primi 10 giorni di ogni episodio morboso va corrisposto solo il trattamento economico fondamentale, con esclusione di indennità, emolumenti fissi e continuativi e di ogni trattamento accessorio. La regola si applica a ogni evento di malattia, anche di un solo giorno, e si considera unico sia quando l’assenza è coperta da un solo certificato sia quando la prognosi viene prorogata con più certificati. Per assenze superiori a 10 giorni, dall’11° giorno si ripristinano gli emolumenti fissi e continuativi, restando escluso il trattamento accessorio variabile, salvo che l’evento superi i 15 giorni lavorativi: in tal caso, dall’11° giorno spetta anche il trattamento accessorio variabile secondo le discipline contrattuali indicate per le diverse categorie di personale. Restano ferme le norme più favorevoli per infortunio sul lavoro, malattia per causa di servizio, ricovero ospedaliero o day hospital, gravi patologie con cure salvavita e convalescenza post ricovero certificata, per le quali continua a spettare l’intera retribuzione fin dal primo giorno.

Decorrenza della disciplina sulla malattia

La nuova disciplina sul trattamento economico dell’assenza per malattia è entrata in vigore con il decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 e si applica a tutti gli eventi morbosi insorti da tale data in poi.

Comunicazione dell’assenza per malattia

Il dipendente deve comunicare tempestivamente alla struttura di appartenenza l’assenza per malattia, l’eventuale prosecuzione e il domicilio di reperibilità, se diverso dalla dimora abituale, per consentire la visita fiscale. La comunicazione deve pervenire all’inizio dell’orario di lavoro del giorno di assenza o di prosecuzione, considerando anche la fascia di flessibilità. Il certificato medico va recapitato o spedito con raccomandata A/R, salvo comprovato impedimento, entro due giorni dall’inizio della malattia o della prosecuzione; se il termine cade in giorno festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo. L’inosservanza può integrare l’infrazione disciplinare prevista dal regolamento di disciplina vigente.

Permessi retribuiti per motivi personali e familiari

Per i dipendenti è confermata la possibilità di fruire di tre giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari documentati, con facoltà di utilizzo frazionato fino a 18 ore complessive annue. Quando il permesso è fruito per l’intera giornata, l’incidenza sul monte ore residuo va calcolata in base all’orario di lavoro della giornata di assenza; per le sedi con orario su cinque giorni e 7 ore e 12 minuti giornalieri, ogni giornata di permesso vale quindi 7 ore e 12 minuti. Restano escluse da tale disciplina la dirigenza, per la quale non è prevista la fruizione oraria, e i professionisti, per i quali è ammessa solo la fruizione giornaliera.

Regime transitorio dei permessi personali e familiari

Per i permessi fruiti fino al 21 agosto 2008 si applica la disciplina contrattuale previgente: ogni giornata è considerata figurativamente pari a 6 ore. Le giornate già fruite in eccesso rispetto alle 18 ore annue non sono soggette a recupero. Chi aveva fruito di una o due giornate prima del 21 agosto 2008 dispone ancora rispettivamente di 12 o 6 ore da utilizzare entro l’anno solare. Dal 21 agosto 2008 ogni giornata di permesso viene imputata per 7 ore e 12 minuti al monte ore residuo.

Permessi ex legge 104/1992

Per i dipendenti portatori di handicap grave è possibile scegliere, nel mese, tra due ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo oppure tre giorni interi di permesso, equivalenti a 18 ore mensili, da distribuire secondo le esigenze lavorative; tali assenze rilevano ai fini dei compensi incentivanti e della retribuzione di risultato. Per i dipendenti che assistono familiari con handicap grave, è possibile scegliere tra tre giorni di permesso o 18 ore mensili; queste assenze non rilevano ai fini dei compensi incentivanti e della retribuzione di risultato. La fruizione va programmata preventivamente e non è ammessa la modalità mista, in parte ad ore e in parte a giorni, nello stesso mese.

Trattamento accessorio per altre assenze dal servizio

L’art. 71, comma 5, esclude l’equiparazione al servizio effettivo ai fini della distribuzione dei fondi destinati a produttività, incentivazione e risultati, ma la circolare chiarisce alcune eccezioni. Restano invariati i congedi di maternità, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, e i congedi di paternità, per i quali continua a spettare il trattamento accessorio secondo la disciplina contrattuale. Dal 25 giugno 2008 spetta inoltre il trattamento accessorio per i permessi per lutto, per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare e per i permessi ex art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000. Dalla stessa data danno diritto al trattamento accessorio anche le assenze del dipendente chiamato a testimoniare, nonché quelle fruite come permessi retribuiti per documentati motivi personali, ferie o permessi a recupero.

Adeguamenti operativi e informazione al personale

La Direzione Centrale si riserva di fornire ulteriori precisazioni sui codici di presenza/assenza e comunicherà istruzioni tecniche alla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni per adeguare la procedura SAP. Il messaggio deve essere portato a conoscenza di tutto il personale con le consuete modalità.

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