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Circolare

Circolare numero 111 del 17-12-2008

1. Premessa 2. Indicazioni operative per l’attività di verifica delle collaborazioni a progetto 3. Conclusioni

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce i chiarimenti ministeriali del 27 novembre 2008 sulle modalità di vigilanza nelle collaborazioni coordinate e continuative a progetto, alla luce della direttiva ministeriale del 18 settembre 2008. Vengono distinti i controlli sui contratti certificati e non certificati, escluso il ricorso alle presunzioni di subordinazione della circolare n. 4/2008 e richiamati gli elementi indiziari utili per valutare la genuinità del rapporto. In chiusura si ribadisce che l’attività ispettiva deve essere orientata a criteri di economicità ed efficienza, evitando controlli poco produttivi e concentrando le risorse sul contrasto al lavoro nero e all’emersione delle aziende sconosciute all’Istituto.

Chiarimenti sulle modalità di vigilanza in materia di collaborazioni a progetto e call center

Chiarimenti sulla vigilanza in materia di collaborazioni a progetto e call center

La circolare recepisce e applica i chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro con nota n. 25/I/0016984 del 27 novembre 2008, collegati alla direttiva ministeriale del 18 settembre 2008. L’obiettivo è definire criteri operativi uniformi per l’attività di vigilanza sulle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto, con particolare attenzione alle verifiche ispettive e all’uso corretto degli elementi probatori.

Premessa e quadro normativo

Il documento richiama le circolari n. 1/2004, n. 17/2006 e n. 4/2008, nonché l’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 124/2004, quale base della direttiva ministeriale che ha fornito indirizzi agli organi di vigilanza, incluso l’INPS. La circolare chiarisce che tali nuovi indirizzi devono orientare l’attività ispettiva in materia di collaborazioni a progetto.

Verifica dei contratti certificati

Per i contratti già sottoposti a certificazione, o ancora in fase di certificazione, la verifica ispettiva è ammessa solo se:

  • vi sia richiesta di intervento del lavoratore interessato;
  • sia fallito il preventivo tentativo di conciliazione monocratica;
  • oppure emerga in modo immediato e non controverso una palese incongruenza tra il contratto certificato e le modalità concrete di esecuzione del rapporto.

In questi casi la certificazione assume quindi una funzione di filtro, limitando l’intervento ispettivo ai soli casi espressamente indicati.

Verifica dei contratti non certificati

Per i contratti non certificati o non esaminati da commissioni di certificazione, l’ispettore deve confrontare il contenuto del programma negoziale con le dichiarazioni del lavoratore e degli eventuali collaboratori. L’istruttoria deve consentire di valutare la corretta qualificazione del rapporto di lavoro, valorizzando gli elementi effettivi della prestazione e dando specifica evidenza nel verbale di accertamento e notificazione quando si disconosca la natura autonoma del rapporto.

La circolare precisa che, in tale attività, non devono essere considerate le preclusioni e l’elencazione di attività contenute nella circolare n. 4/2008, ritenute complessivamente non coerenti con l’impianto e le finalità della legge Biagi.

Valutazione probatoria e limiti delle presunzioni

La mera genericità del contratto o la sua non perfetta corrispondenza al modello legale non bastano, da sole, a contestare una collaborazione a progetto. Tali elementi hanno solo valore indiziario. Allo stesso modo, non devono più essere utilizzate le "presunzioni di subordinazione" introdotte dalla circolare n. 4/2008 per alcune attività specificamente elencate.

La circolare impone invece di attenersi agli indirizzi ministeriali che distinguono gli elementi qualificanti della collaborazione dagli indizi e dalle presunzioni, che non sono sufficienti, di per sé, a far venir meno la natura autonoma del rapporto.

Elementi che possono essere solo indizi di subordinazione

La presenza di alcuni elementi non comporta automaticamente la subordinazione, ma può costituire solo un indizio ai fini della ricostruzione del rapporto. Tra questi rientrano:

  • lo svolgimento dell’attività nell’ambito dell’organizzazione del committente e del suo core business, salvo mera sovrapposizione tra le attività;
  • l’uso esclusivo di mezzi, materiali e strumenti del committente;
  • l’impiego di sistemi di chiamata automatica che collegano il collaboratore all’utente tramite il sistema informativo del committente;
  • l’esecuzione della prestazione in locali del committente soggetti a orari di apertura e chiusura, purché il collaboratore resti libero di scegliere tempi e modalità della propria presenza;
  • il compenso commisurato al prodotto o alla vendita, anche con maggiorazioni legate a obiettivi di fatturato;
  • le istruzioni di massima del committente, se limitate a indicazioni generali coerenti con il progetto e non tali da integrare un potere di controllo gerarchico.

La circolare sottolinea che il collaboratore deve poter determinare autonomamente quantità della prestazione e collocazione temporale, senza necessità di autorizzazione preventiva o giustificazione successiva.

Attività di promozione, vendita e call center

In assenza dell’elemento essenziale della subordinazione, anche le attività di promozione, vendita, sondaggi e campagne pubblicitarie in generale possono essere ricondotte alla collaborazione a progetto. Resta fermo che il committente può impartire istruzioni di massima, ma non direttive di dettaglio che si traducano in un vero potere di etero-direzione della prestazione.

Criteri di indirizzo dell’attività ispettiva

In chiusura, la circolare richiama i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa e la finalità di tutela effettiva dei diritti previdenziali dei lavoratori. L’attività di vigilanza deve evitare ispezioni eccessivamente onerose e poco produttive, soprattutto quando non garantiscano un reale recupero contributivo e siano suscettibili di generare contenzioso.

Si evidenzia inoltre che per le collaborazioni coordinate e continuative è prevista un’imposizione contributiva significativa, pari al 24%, circostanza che rafforza l’esigenza di una selezione accurata degli interventi. Le risorse ispettive devono quindi essere concentrate sul contrasto al lavoro nero e sull’emersione delle aziende completamente sconosciute all’Istituto.

Punti principali

Premessa e finalità dei chiarimenti

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con nota n. 25/I/0016984 del 27 novembre 2008, ha fornito ulteriori indicazioni operative sull’attività di vigilanza, in particolare per l’applicazione delle circolari n. 1/2004, n. 17/2006 e n. 4/2008 in materia di collaborazioni coordinate e continuative a progetto e attività di call center. I chiarimenti sono stati resi necessari dalla direttiva ministeriale del 18 settembre 2008, adottata ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 124/2004, che impartisce indirizzi operativi agli organi ispettivi, compreso l’INPS.

Verifiche sui contratti certificati

Per i contratti già sottoposti a certificazione, sia se positivamente certificati sia se ancora in fase di valutazione, la verifica ispettiva è ammessa solo su richiesta del lavoratore interessato e purché sia fallito il preventivo tentativo di conciliazione monocratica. Resta comunque possibile l’intervento quando emerga in modo immediato e non controverso una palese incongruenza tra il contratto certificato e le concrete modalità di esecuzione del rapporto.

Verifiche sui contratti non certificati

Per i contratti non certificati o non esaminati da commissioni di certificazione, l’ispettore deve acquisire e confrontare il programma negoziale con le dichiarazioni del lavoratore e degli eventuali collaboratori, al fine di valutare la corretta qualificazione del rapporto. Il riscontro deve essere effettuato in coerenza con le circolari n. 1/2004 e n. 17/2006, senza considerare l’elencazione di attività e le preclusioni contenute nella circolare n. 4/2008, ritenute non coerenti con l’impianto della legge Biagi.

Elementi probatori e limiti delle presunzioni

Non è sufficiente, per contestare la collaborazione a progetto, richiamare la genericità del contenuto negoziale o la non perfetta corrispondenza alla fattispecie contrattuale, poiché tali circostanze hanno valore solo indiziario. La circolare esclude inoltre l’utilizzo delle "presunzioni di subordinazione" introdotte dalla circolare n. 4/2008 per alcune attività specificamente elencate. La valutazione deve invece fondarsi esclusivamente sugli indirizzi della nota ministeriale, che distingue gli elementi qualificanti della collaborazione da quelli meramente presuntivi.

Indici della collaborazione a progetto

Può ravvisarsi una collaborazione coordinata e continuativa a progetto quando il collaboratore determina unilateralmente e discrezionalmente, senza preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità della prestazione e la sua collocazione temporale. Restano comunque solo indizi, e non elementi decisivi per configurare la subordinazione ex art. 2094 c.c., l’uso di mezzi del committente, l’inserimento nell’organizzazione e nel core business, l’impiego di sistemi di chiamata automatica, l’esecuzione presso strutture del committente con orari di apertura e chiusura, la remunerazione collegata al prodotto o al risultato e le istruzioni di massima del committente, purché non si traducano in un vero potere di controllo gerarchico.

Attività di promozione, vendita e call center

In assenza dell’elemento essenziale della subordinazione, anche i collaboratori addetti ad attività di promozione, vendita, sondaggi e campagne pubblicitarie in generale possono rientrare nella collaborazione a progetto. Le istruzioni operative del committente sono ammissibili solo se si limitano a indicazioni generali coerenti con il progetto o programma di lavoro e non si trasformano in direttive di dettaglio idonee a etero-determinare la prestazione.

Richiamo all’art. 61 D.Lgs. n. 276/2003

La circolare richiama l’art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003, secondo cui le collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409, n. 3, c.p.c. devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici, programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente, ma gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato.

Criteri di programmazione della vigilanza

In conclusione, l’attività di vigilanza deve essere condotta nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza e con l’obiettivo di garantire l’effettività dei diritti previdenziali dei lavoratori. Occorre evitare ispezioni troppo onerose e scarsamente produttive, anche perché possono generare contenzioso, e tenere conto che per tali rapporti è prevista una contribuzione significativa, pari al 24%. Le risorse ispettive vanno quindi orientate soprattutto al contrasto del lavoro nero e all’emersione delle aziende totalmente sconosciute all’Istituto.

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