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Circolare

Circolare numero 22 del 12-12-2008 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce la decisione della BCE del 4 dicembre 2008 che fissa il tasso ufficiale di riferimento al 2,5% dal 10 dicembre 2008. Da tale data l’interesse di differimento e dilazione per i debiti contributivi è pari all’8,5% annuo, applicabile alle istanze presentate dal 10 dicembre 2008. Di conseguenza si aggiornano anche le sanzioni civili, fissate all’8% annuo in alcune ipotesi e al 30% annuo in caso di evasione, con richiamo ai relativi tetti massimi e agli interessi di mora successivi al raggiungimento del limite.

Nuovo tasso BCE al 2,5% dal 10 dicembre 2008 e adeguamento di interesse di differimento/dilazione e sanzioni civili

Adeguamento del tasso di riferimento e conseguenze su interessi e sanzioni civili

La circolare dà attuazione alla decisione del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea del 4 dicembre 2008, che ha fissato il tasso ufficiale di riferimento al 2,5% con decorrenza 10 dicembre 2008. In conseguenza di tale variazione, vengono aggiornate le misure dell’interesse di differimento e di dilazione applicabili alla regolarizzazione dei debiti contributivi, nonché le aliquote delle sanzioni civili previste dal regime sanzionatorio vigente.

Premessa normativa e decorrenza del tasso ufficiale di riferimento

La circolare ricorda che, dal 1° gennaio 2004, non è più necessaria la periodica determinazione del TUR da parte della Banca d’Italia per rendere efficace il tasso fissato dalla BCE, essendo decorso il termine massimo di cinque anni previsto dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213. Ne deriva che il TUR del 2,5% fissato dalla BCE è immediatamente operativo dal 10 dicembre 2008.

Interesse di differimento e di dilazione

Dal 10 dicembre 2008 l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge è pari all’8,5% annuo, corrispondente al TUR maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/96, convertito nella legge n. 402/96. La nuova misura si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire dalla medesima data.

Sanzioni civili: criteri di calcolo e ipotesi applicative

L’adeguamento del tasso di differimento e dilazione comporta anche l’aggiornamento dell’aliquota di calcolo delle sanzioni civili, in attuazione del regime introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 e richiamato dalla circolare n. 14 dell’1 giugno 2001.

Mancato o ritardato pagamento con contribuzione rilevabile o denuncia spontanea tempestiva

Nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui ammontare risulti dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, la sanzione civile è pari all’8% annuo, calcolato come TUR del 2,5% maggiorato di 5,5 punti. La stessa misura si applica anche alla denuncia spontanea della situazione debitoria, purché presentata prima di contestazioni o richieste dell’Ente, entro dodici mesi dal termine di pagamento, e a condizione che il versamento della contribuzione dovuta avvenga entro 30 giorni dalla denuncia.

In tali ipotesi, la sanzione non può superare il 40% dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge. Una volta raggiunto tale tetto, e in assenza di integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, determinati con decreto del Ministero delle finanze e indicati nella circolare nella misura dell’8,4% annuo.

Incertezze oggettive su orientamenti giurisprudenziali o amministrativi

La medesima sanzione dell’8% annuo si applica anche quando il mancato o ritardato pagamento derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempre che il versamento avvenga entro il termine fissato dall’Ente. Anche in questo caso la sanzione civile non può superare il 40% dell’importo dei contributi non corrisposti.

Evasione contributiva e denunce tardive

Nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, di denuncia della situazione debitoria presentata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento, oppure di denuncia effettuata entro dodici mesi dalla scadenza senza che il pagamento avvenga nei 30 giorni successivi, la sanzione civile è fissata al 30% annuo.

Per questa fattispecie il limite massimo è del 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge. Anche qui, una volta raggiunto il tetto e in assenza di pagamento integrale, maturano interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, indicati nella circolare nella misura dell’8,4% annuo.

Effetti operativi

La circolare ha quindi effetto immediato sulle istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate dal 10 dicembre 2008 e sulle conseguenti determinazioni di sanzioni civili per i debiti contributivi. Il dato centrale è l’allineamento delle misure applicabili al nuovo TUR del 2,5%, con conseguente rideterminazione degli interessi e dei relativi tetti sanzionatori.

Punti principali

Decisione BCE e decorrenza del nuovo TUR

Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, con decisione del 4 dicembre 2008, ha fissato il tasso ufficiale di riferimento al 2,5% con decorrenza 10 dicembre 2008. La circolare precisa che, dal 1° gennaio 2004, il TUR definito dalla BCE è immediatamente efficace, non essendo più necessaria la determinazione periodica della Banca d’Italia prevista dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

Interesse di differimento e di dilazione

Dal 10 dicembre 2008 l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge è fissato all’8,5% annuo, calcolato come tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/96 convertito nella legge n. 402/96. La nuova misura si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire da tale data.

Sanzioni civili per ritardo o omissione con denuncia spontanea

Nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi risultanti da denunce e/o registrazioni obbligatorie, nonché di denuncia spontanea della situazione debitoria entro dodici mesi dalla scadenza e con versamento entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione civile è pari all’8% annuo (TUR 2,5% + 5,5 punti). La sanzione non può superare il 40% dell’importo dei contributi non corrisposti; oltre tale tetto, se il debito non viene estinto integralmente, maturano interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, attualmente all’8,4% annuo.

Sanzioni civili per oggettive incertezze interpretative

Per i casi di mancato o ritardato pagamento dovuti a oggettive incertezze derivanti da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sull’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, la sanzione civile è anch’essa pari all’8% annuo, sempreché il versamento avvenga entro il termine fissato dall’Ente. Anche in questo caso la sanzione non può superare il 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Sanzioni civili per evasione contributiva

Nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, di denuncia della situazione debitoria oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento, oppure di denuncia entro dodici mesi senza pagamento nei 30 giorni successivi, la sanzione civile è pari al 30% annuo. Il tetto massimo è fissato al 60% dell’importo dei contributi non corrisposti; oltre tale limite, se non interviene il pagamento integrale, maturano interessi di mora al tasso dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, attualmente fissato all’8,4% annuo.

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