Circolare numero 110 del 12-12-2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce alle aziende che operano con il sistema DM10 le modalità operative per fruire dello sgravio contributivo previsto dalla legge n. 247/2007 e dal DM 7 maggio 2008, dopo l’ammissione al beneficio comunicata dall’INPS. Illustra inoltre come regolarizzare le somme eventualmente decontribuite in passato in applicazione del regime abrogato dal 1° gennaio 2008, i codici da utilizzare nel DM10, i riflessi sui flussi EMens, le casistiche particolari e le istruzioni contabili. È previsto anche il trattamento dei casi di operazioni societarie, aziende cessate e lavoratori iscritti ad enti previdenziali diversi.
Sgravio contributivo per contrattazione di secondo livello: istruzioni operative per aziende DM10 e regolarizzazione decontribuzione
Sgravio contributivo per la contrattazione di secondo livello: istruzioni operative e regolarizzazione
La circolare disciplina le modalità con cui le aziende che operano con il sistema DM10 possono fruire dello sgravio contributivo previsto dalla legge n. 247/2007 e dal DM 7 maggio 2008. Il documento interviene dopo l’individuazione, da parte dell’INPS, dei soggetti ammessi al beneficio e fornisce anche le istruzioni per regolarizzare le somme che erano state decontribuite in applicazione del regime abrogato dal 1° gennaio 2008.
Quadro normativo e finalità
La legge 24 dicembre 2007, n. 247 e il decreto interministeriale 7 maggio 2008 hanno introdotto uno sgravio contributivo, in via sperimentale per il triennio 2008-2010, in sostituzione del precedente sistema di decontribuzione dei premi di risultato previsto dal D.L. n. 67/1997. L’INPS richiama che, con precedente circolare n. 82 del 6 agosto 2008, erano già stati illustrati i contenuti del beneficio e le modalità per presentare domanda. Con la presente circolare vengono invece definite le modalità operative per il conguaglio da parte dei datori di lavoro ammessi.
Ambito di applicazione e misura dello sgravio
Lo sgravio riguarda gli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ossia di secondo livello, entro il limite del 3% della retribuzione imponibile annua del lavoratore. La misura dell’agevolazione è articolata in due componenti:
- fino a 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate e, in agricoltura, al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
- sgravio totale sulla quota a carico del lavoratore.
Gli importi comunicati dall’Istituto ai soggetti ammessi rappresentano il massimo conguagliabile; se, per la struttura della contrattazione o per altre cause, l’importo spettante risulta inferiore, il recupero deve limitarsi alla quota effettivamente dovuta. Per il calcolo dello sgravio si considera l’aliquota vigente nel mese di corresponsione del premio.
Resta inoltre fermo il requisito generale della regolarità contributiva e del rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
Casistiche particolari
Erogazioni mensili o orarie
In caso di corresponsione in quote mensili od orarie, come per l’elemento economico territoriale dell’edilizia, lo sgravio può essere applicato per ciascun mese, fermo restando il controllo sul raggiungimento del risultato e sull’importo complessivo sgravabile, che non può superare quanto comunicato dall’INPS.
Operazioni societarie
Se intervengono operazioni societarie, come fusione o cessione di azienda, con passaggio di lavoratori ex art. 2112 c.c. nelle more dell’ammissione allo sgravio dell’azienda incorporata o cedente, il conguaglio deve essere effettuato dal datore di lavoro subentrante. Il calcolo va riferito al premio complessivamente corrisposto nell’anno al lavoratore, anche se in parte erogato dal precedente datore, il quale non può accedere all’incentivo. L’azienda interessata deve richiedere all’INPS territoriale l’attribuzione del codice di autorizzazione previsto.
Massimale contributivo
Per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e privi di anzianità contributiva, si applica il massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Per questi soggetti, la retribuzione utile al calcolo del tetto del 3% è limitata al massimale stesso.
Coesistenza di premi aziendali e territoriali
Se al lavoratore spettano premi previsti sia dalla contrattazione aziendale sia da quella territoriale, lo sgravio deve essere ripartito in proporzione tra le due componenti. La circolare fornisce un esempio numerico di ripartizione dell’agevolazione tra quota aziendale e quota territoriale, sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore.
Aziende cessate
Le aziende già autorizzate ma sospese o cessate nelle more del provvedimento di ammissione devono recuperare l’incentivo spettante tramite la procedura di regolarizzazione contributiva DM10/V.
Lavoratori iscritti ad enti pensionistici diversi
Il decreto interministeriale affida all’INPS la gestione del beneficio anche per i lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, indicati nella circolare in INPDAP, INPGI, IPOST ed ENPALS. Per la fruizione dello sgravio relativo a tali lavoratori, le aziende autorizzate devono rivolgersi direttamente agli enti interessati. Se, invece, il datore di lavoro versa all’INPS solo contribuzioni minori, lo sgravio è operato sulla posizione contributiva in essere presso l’Istituto, limitatamente alla quota spettante su tali contribuzioni.
Regolarizzazione della decontribuzione abrogata
La circolare richiama l’abrogazione, con effetto dal 1° gennaio 2008, del regime di decontribuzione di cui al D.L. n. 67/1997. L’art. 5 del DM 7 maggio 2008 prevede la regolarizzazione di coloro che, nelle more dell’emanazione del decreto, hanno continuato a non versare la contribuzione sui premi di risultato.
L’INPS chiarisce che i datori di lavoro ammessi allo sgravio possono compensare la contribuzione non versata con gli importi spettanti a titolo di incentivo, senza ulteriori oneri aggiuntivi. La medesima sistemazione deve essere effettuata anche dai datori di lavoro non ammessi al beneficio della legge n. 247/2007.
Operativamente, i datori di lavoro devono:
- quantificare le retribuzioni non assoggettate a contribuzione e sommarle all’imponibile del mese in cui avviene la sistemazione;
- assoggettare a contribuzione l’importo complessivo;
- recuperare il contributo di solidarietà del 10% già versato sulle somme decontribuite, utilizzando i codici L931 e L933.
Modalità operative nel DM10
Alle posizioni contributive delle aziende autorizzate viene attribuito automaticamente il codice di autorizzazione 9D, con decorrenza dal periodo di paga gennaio 2008 fino a febbraio 2009, con il significato di datore di lavoro ammesso allo sgravio ex lege n. 247/2007. Se nella domanda di sgravio non fosse presente la matricola, il datore di lavoro deve richiedere alla sede competente l’attribuzione del codice, dimostrando la titolarità del beneficio.
Per il conguaglio dello sgravio nel DM10 devono essere utilizzati i seguenti codici nel quadro D:
- L934: sgravio aziendale ex L. 247/2007, quota a favore del datore di lavoro;
- L935: sgravio aziendale ex L. 247/2007, quota a favore del lavoratore;
- L936: sgravio territoriale ex L. 247/2007, quota a favore del datore di lavoro;
- L937: sgravio territoriale ex L. 247/2007, quota a favore del lavoratore.
Le stesse modalità valgono sia per il recupero degli sgravi relativi a periodi già scaduti da gennaio 2008 nei quali siano stati corrisposti premi, sia per quelli corrisposti fino a dicembre 2008. Al momento del conguaglio, il datore di lavoro deve restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Per le aziende sospese o cessate, il recupero dell’incentivo deve essere richiesto con procedura di recupero crediti, compilando il mod. DM10/V con riferimento all’ultimo mese di attività lavorativa con dipendenti e usando gli stessi codici previsti per il DM10.
Riflessi sui flussi DM10 ed EMens
La regolarizzazione della decontribuzione incide sui flussi DM10 ed EMens. Se la sistemazione avviene entro l’anno, non sono richieste ulteriori operazioni. Se invece avviene a gennaio o febbraio, la quota di retribuzione che si aggiunge all’imponibile del mese deve essere indicata tra le variabili in aumento sia nel DM10 sia nell’EMens.
In particolare, sul DM10 di gennaio/febbraio 2009 l’importo derivante dalla regolarizzazione deve essere esposto nel quadro B-C, preceduto dal codice A000. Nella denuncia EMens corrispondente deve essere riportata la retribuzione complessivamente assoggettata a contribuzione nel mese e, nell’elemento con attributo anno 2008, l’importo della retribuzione eccedente la quota mensile riferita all’anno 2008.
Termini per conguaglio e regolarizzazione
Le operazioni di conguaglio e regolarizzazione devono essere effettuate entro il 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare, in conformità alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993. Le aziende tenute sia al conguaglio dello sgravio sia alla regolarizzazione della decontribuzione devono utilizzare la stessa denuncia contributiva per entrambe le sistemazioni.
Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Per la contabilizzazione degli sgravi, la procedura di ripartizione dei DM10 imputa gli importi ai conti di nuova istituzione:
- GAW 37/119, per gli sgravi relativi alla contrattazione aziendale, collegati ai codici L934 e L935;
- GAW 37/120, per gli sgravi relativi alla contrattazione territoriale, collegati ai codici L936 e L937.
Tali conti devono essere movimentati, con codice documento 95, esclusivamente tramite la procedura automatizzata di ripartizione dei modelli DM10.
In considerazione della possibilità che, a seguito delle regolarizzazioni, nell’esercizio 2009 emergano saldi anomali dei conti relativi al contributo di solidarietà ex D.L. n. 67/1997 versato dal 1° gennaio 2008 e non dovuto, la circolare dispone che i rimborsi alle aziende delle somme evidenziate con il codice L931 siano imputati ai conti già esistenti delle diverse gestioni interessate, mentre quelli con codice L933 siano imputati al conto FPY 34/100.
L’allegato alla circolare riporta la denominazione completa e quella abbreviata dei nuovi conti GAW 37/119 e GAW 37/120.
Punti principali
Finalità della circolare e quadro normativo
La circolare disciplina l’applicazione pratica dello sgravio contributivo introdotto dalla legge n. 247/2007, in sostituzione della precedente decontribuzione sui premi di risultato abrogata dal 1° gennaio 2008. Il beneficio è previsto in via sperimentale per il triennio 2008-2010 dal comma 67 della legge attuativa del protocollo welfare e trova attuazione nel DM interministeriale 7 maggio 2008. L’INPS ha già individuato le aziende ammesse e la presente circolare indica come conguagliare il beneficio per le posizioni gestite con DM10.
Misura dello sgravio e condizioni generali
Lo sgravio si applica agli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, entro il limite del 3% della retribuzione imponibile annua dei lavoratori. La misura è pari, per la quota datoriale, fino a 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni per assunzioni agevolate e, in agricoltura, delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati; per la quota lavoratore, è riconosciuto lo sgravio totale. Gli importi comunicati ai soggetti ammessi rappresentano il tetto massimo conguagliabile, ma il conguaglio deve ridursi all’importo effettivamente spettante se inferiore. Per il calcolo si considera l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio. Resta ferma l’applicazione dei requisiti di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi collettivi ex art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
Casistiche particolari: erogazioni mensili, operazioni societarie, massimale e coesistenza di premi
La circolare precisa che, in caso di erogazioni mensili o orarie, come l’elemento economico territoriale dell’edilizia, lo sgravio può essere applicato mese per mese, fermo restando il controllo sul risultato e sul totale massimo autorizzato. Nelle operazioni societarie con passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c., il conguaglio deve essere effettuato dal datore di lavoro subentrante sul premio complessivamente corrisposto nell’anno, anche se in parte erogato dal precedente datore. Per tali casi è necessario richiedere il codice di autorizzazione all’INPS territoriale. Per i lavoratori soggetti a massimale contributivo ex legge n. 335/1995, la base utile al calcolo del tetto del 3% è limitata al massimale stesso. Se al lavoratore spettano premi sia aziendali sia territoriali, lo sgravio va ripartito proporzionalmente tra le due componenti.
Aziende cessate e lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali
Le aziende autorizzate che abbiano sospeso o cessato l’attività prima del perfezionamento dell’ammissione devono utilizzare la procedura di regolarizzazione contributiva DM10/V per recuperare l’incentivo spettante. Per i lavoratori iscritti ad altri enti pensionistici obbligatori gestiti nell’ambito del decreto (INPDAP, INPGI, IPOST, ENPALS), le aziende autorizzate devono rivolgersi direttamente agli enti interessati. Per i lavoratori per i quali l’INPS gestisce solo le contribuzioni minori, lo sgravio si applica sulla posizione contributiva esistente presso l’Istituto, limitatamente a tali contribuzioni.
Regolarizzazione della decontribuzione abrogata
La circolare disciplina anche la sistemazione delle somme che erano state decontribuite in base al regime del D.L. n. 67/1997, abrogato dal 1° gennaio 2008. I datori di lavoro ammessi allo sgravio possono compensare la contribuzione non versata con gli importi spettanti a titolo di sgravio, senza oneri aggiuntivi; la medesima regolarizzazione deve essere effettuata anche da chi non è stato ammesso al nuovo beneficio. In pratica, occorre sommare all’imponibile del mese in cui avviene la sistemazione le retribuzioni non assoggettate a contribuzione e recuperare il contributo di solidarietà del 10% già versato sulle somme decontribuite, utilizzando i codici L931 e L933.
Codici DM10, codice di autorizzazione e modalità di conguaglio
Alle posizioni delle aziende autorizzate è assegnato automaticamente, dal periodo di paga gennaio 2008 a febbraio 2009, il codice di autorizzazione 9D, con il significato di datore di lavoro ammesso allo sgravio ex lege n. 247/2007. Per il conguaglio nel quadro D del DM10 devono essere utilizzati i nuovi codici L934, L935, L936 e L937, distinti tra contrattazione aziendale e territoriale e tra quota datore e quota lavoratore. Per le aziende sospese o cessate il recupero deve avvenire tramite procedura di recupero crediti con DM10/V, riferito all’ultimo mese di attività con dipendenti, usando gli stessi codici della procedura DM10.
Flussi DM10 ed EMens e termine per le operazioni
La regolarizzazione della decontribuzione incide anche sui flussi DM10 ed EMens. Se la sistemazione avviene entro l’anno, non sono richieste ulteriori operazioni; se avviene a gennaio o febbraio, la quota di retribuzione aggiunta all’imponibile deve essere indicata come variazione in aumento sia nel DM10 sia nell’EMens, con esposizione sul DM10 di gennaio/febbraio 2009 nel quadro B-C preceduta dal codice A000 e con l’apposita indicazione nella denuncia EMens. Le operazioni di conguaglio e regolarizzazione devono essere effettuate entro il 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare; le aziende che devono eseguire entrambe le sistemazioni devono utilizzare la stessa denuncia contributiva per entrambe.
Istruzioni contabili e nuovi conti
Per la rilevazione contabile degli sgravi, la ripartizione automatizzata dei DM10 imputa gli importi ai conti GAW 37/119, per gli sgravi relativi alla contrattazione aziendale, e GAW 37/120, per quelli relativi alla contrattazione territoriale. Tali conti devono essere movimentati solo tramite la procedura automatizzata con codice documento 95. In presenza di saldi anomali dei contributi di solidarietà versati dal 1° gennaio 2008 e non dovuti, i rimborsi con codice L931 sono imputati ai conti già esistenti delle diverse gestioni interessate, mentre quelli con codice L933 al conto FPY 34/100. L’allegato riporta le denominazioni complete e abbreviate dei due nuovi conti.
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