Sentenza del 10/04/2015 n. 7233 - Corte di Cassazione
Processo tributario - Istituzione Agenzia delle Entrate - Successione nei rapporti giuridici - Legittimazione processuale - Spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato gli avvisi relativi alle imposte di registro, ipotecaria e catastale e all'IVA. Sosteneva, tra l'altro, che non si fosse formato un giudicato interno sulla qualificazione dei diversi atti negoziali come cessione di azienda, che il giudice d'appello non avesse riesaminato correttamente le prove e che avesse omesso di esaminare le contestazioni sulla natura delle operazioni, inclusa la cessione della nuda proprietà dell'immobile. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso incidentale, lamentando la nullità dell'appello per genericità dei motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché dal 1° gennaio 2001 la legittimazione processuale nei rapporti tributari spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre dichiarato inammissibili tutti i motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale dell'Agenzia, soprattutto per difetto di autosufficienza, mancata trascrizione degli atti processuali rilevanti, formulazione cumulativa delle censure e, in alcuni casi, richiesta di una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione. È stato ritenuto operante il giudicato interno sulla qualificazione degli atti come cessione di azienda. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
Codice civile, art. 2909
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
La Corte ha ritenuto che la qualificazione degli atti negoziali come cessione di azienda fosse coperta da giudicato interno, perché non era stata adeguatamente devoluta al giudice d'appello.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53
L'atto di appello tributario deve contenere motivi specifici. La censura dell'Agenzia sulla genericità dell'appello è stata tuttavia dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 56
Le questioni e le eccezioni non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate. La norma è stata richiamata in relazione alla formazione del giudicato interno.
D.P.R. n. 600/1973, art. 37
La ricorrente lo ha invocato in relazione alla riqualificazione delle operazioni negoziali, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile e non è stata esaminata nel merito.
Codice civile, artt. 1362 e 1414
Le norme, riguardanti interpretazione del contratto e simulazione, sono state richiamate dalla ricorrente per contestare la riqualificazione degli atti; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse a un riesame del merito e fosse comunque preclusa dal giudicato interno.
Codice civile, art. 2555
La ricorrente sosteneva che la cessione della nuda proprietà dell'immobile non fosse inerente alla cessione dell'azienda alberghiera. La Corte ha ritenuto la questione inconferente, nuova o comunque coperta dal giudicato interno.
Costituzione, art. 97
Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione è stato ritenuto parte di una censura cumulativa e inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 112
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stato invocato per lamentare omissioni decisorie, ma le relative doglianze sono state dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza.
Codice di procedura civile, art. 115
Il principio di disponibilità e valutazione delle prove è stato richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ha esaminato il merito poiché la censura non riportava gli elementi processuali necessari per verificarla.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
In presenza di motivi formalmente unitari ma contenenti più censure autonome, devono essere formulati quesiti distinti per ciascun profilo. La mancata corrispondenza tra quesito e censure comporta l'inammissibilità delle parti non adeguatamente formulate.
Codice di procedura civile, art. 360
La Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione deve denunciare specifici vizi di legittimità e non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione dei fatti, delle prove o dell'interpretazione negoziale.
Principio di successione dell'Agenzia delle Entrate nei rapporti tributari
Dal 1° gennaio 2001 l'Agenzia delle Entrate è subentrata al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento dell'obbligazione tributaria; nei giudizi introdotti successivamente essa è l'unico soggetto legittimato ad agire e a resistere.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari introdotti dopo il 1° gennaio 2001, il ricorso deve essere rivolto all'Agenzia delle Entrate; la chiamata in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze comporta, di regola, l'inammissibilità del ricorso nei suoi confronti.
- In appello occorre contestare in modo espresso e specifico ogni capo della sentenza e ogni questione rilevante. Le contestazioni soltanto implicite o non documentate possono non impedire la formazione del giudicato interno.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: la parte deve riportare o indicare con precisione gli atti e i passaggi processuali sui quali fonda la censura. Affermazioni generiche non consentono alla Corte di verificare il motivo.
- Non è ammissibile riunire in un unico motivo numerose violazioni di legge, vizi motivazionali e questioni fattuali senza quesiti o argomentazioni distinti e coerenti per ciascuna censura.
- La Cassazione non è un terzo grado di merito: non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove, dei contratti o della qualificazione economica delle operazioni, salvo specifici vizi di legittimità adeguatamente dedotti.
- Una qualificazione giuridica degli atti non contestata efficacemente in appello può diventare definitiva e vincolare i successivi gradi di giudizio, anche quando incide su ulteriori pretese fiscali collegate.
- Le questioni nuove, non dedotte nei precedenti gradi o non dimostrate attraverso la trascrizione degli atti processuali, sono normalmente inammissibili in cassazione.
- La dichiarazione di inammissibilità di tutti i ricorsi può comportare la compensazione delle spese, soprattutto quando sia stato proposto anche un ricorso incidentale inammissibile.
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