Sentenza del 11/07/2016 n. 1307 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Impugnazioni - Remissione in termini per "motivi di lavoro" - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta di remissione in termini è stata respinta e l'impugnazione è rimasta tardiva, poiché i motivi di lavoro non integrano caso fortuito o forza maggiore. La conoscenza legale degli avvisi ha inoltre confermato la decorrenza del termine per impugnarli.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha chiesto la remissione in termini sostenendo che la decadenza dall'impugnazione fosse dovuta a motivi di lavoro. Tuttavia, risultava intervenuta la conoscenza legale degli avvisi di accertamento. La remissione in termini richiede che il mancato rispetto del termine dipenda da un evento non imputabile alla parte, riconducibile a caso fortuito o forza maggiore, cioè a una causa esterna, assoluta e oggettiva, estranea alla volontà umana. Le esigenze o difficoltà lavorative non sono state ritenute sufficienti.
Norme richiamate
Istituto della remissione in termini
La remissione in termini è applicabile quando la decadenza dipende da causa non imputabile alla parte.
L'istituto opera solo in presenza di un impedimento oggettivo, assoluto ed estraneo alla volontà della parte, riconducibile a caso fortuito o forza maggiore.
Caso fortuito e forza maggiore
Forza esterna ostativa, in via assoluta, o fatto meramente oggettivo, del tutto avulso dalla volontà umana.
Sono richiesti eventi eccezionali e oggettivamente impeditivi; le ordinarie difficoltà personali o lavorative non sono sufficienti.
Massime di principio
- La remissione in termini non può essere ottenuta per semplice negligenza, disorganizzazione o impegni lavorativi della parte.
- Chi invoca la remissione deve dimostrare uno specifico evento esterno, imprevedibile e assolutamente impeditivo, non imputabile alla propria volontà.
- La conoscenza legale dell'atto fa decorrere il termine per impugnarlo; il mancato esercizio tempestivo dell'impugnazione comporta normalmente la decadenza.
- In situazioni analoghe, occorre documentare concretamente l'impedimento e dimostrare che non sarebbe stato possibile rispettare il termine neppure usando l'ordinaria diligenza.
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