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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/226

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/226 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

Normativa europea32016R0226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regime antidumping già vigente sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia, introducendo una disciplina specifica per la succursale KCKK di Uralchem a Kirovo-Chepetsk. La Commissione ritiene limitato il rischio di elusione, ma impone condizioni documentali rigorose per consentire l’applicazione del dazio individuale e per evitare abusi del codice TARIC A959. In mancanza della fattura commerciale prescritta, si applica il dazio previsto per "tutte le altre società".

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 per disciplinare, in modo specifico, l’applicazione del dazio antidumping al nitrato di ammonio prodotto dalla succursale KCKK di Uralchem a Kirovo-Chepetsk.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione europea di nitrato di ammonio originario della Russia, con particolare riguardo alle merci prodotte dalla succursale KCKK della Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem di Kirovo-Chepetsk (codice addizionale TARIC A959). Incide sui prodotti classificati ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90; per le altre merci prodotte dalla medesima succursale non incluse nella tabella, non si applicano dazi antidumping solo se è presentata la documentazione richiesta. Restano esclusi dall’esenzione i casi privi di fattura commerciale valida conforme ai requisiti del regolamento.

Modifica del dazio antidumping sul nitrato di ammonio originario della Russia

Il regolamento interviene sul regime antidumping già vigente per le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia, aggiornando il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014. La modifica nasce dalla riorganizzazione interna del gruppo Uralchem e mira a prevenire possibili fenomeni di elusione, pur ritenendo dalla Commissione che il rischio sia contenuto.

Contesto normativo e antecedenti

Il provvedimento si inserisce in una lunga sequenza di misure antidumping adottate a partire dal regolamento (CE) n. 2022/95, poi modificate e riesaminate più volte, tra cui i regolamenti (CE) n. 663/98, n. 658/2002, n. 945/2005, n. 661/2008, n. 989/2009 e infine il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014. I precedenti interventi hanno progressivamente ridefinito l’oggetto delle misure, gli importi dei dazi e il trattamento differenziato di specifici produttori russi, compreso il gruppo EuroChem e la società Kirovo.

Riorganizzazione di Uralchem e valutazione del rischio di elusione

Il 16 settembre 2015 Uralchem ha comunicato alla Commissione una riorganizzazione interna; dal 1º ottobre 2015 Kirovo non è più una società di capitali all’interno della OJSC UCC Uralchem, ma una sua succursale denominata Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (KCKK). La Commissione ha considerato che, poiché Uralchem possiede anche l’altro sito produttivo di Berezniki, già soggetto al dazio antidumping, occorreva valutare il possibile rischio di elusione derivante dalla presenza di due succursali dello stesso soggetto giuridico.

La Commissione conclude tuttavia che il rischio di elusione è minimo, sulla base di quattro elementi principali:

  • non vi sono prove di un uso improprio dell’esenzione precedentemente applicabile a Kirovo dopo la modifica del 2009;
  • la normativa russa impone registrazione e marcatura dei concimi con indicazione del sito produttivo, anche nei documenti doganali e commerciali;
  • Uralchem ha assunto, con lettera del 13 ottobre 2015, l’impegno a non utilizzare il codice TARIC A959 per esportare nell’Unione prodotti non fabbricati dalla succursale KCKK di Kirovo-Chepetsk;
  • la capacità produttiva degli impianti è nota e l’eventuale ampliamento richiederebbe anni, rendendo comunque possibile un eventuale intervento antielusione d’ufficio in caso di aumenti anomali delle importazioni.

Regola speciale per la succursale KCKK e documentazione richiesta

Pur ritenendo limitato il rischio di elusione, la Commissione introduce misure particolari per garantire l’applicazione corretta dei dazi antidumping individuali alle diverse succursali di Uralchem. Per le merci prodotte dalla succursale KCKK di Kirovo-Chepetsk, il regolamento stabilisce un dazio fisso di 47,07 EUR per tonnellata per due categorie di prodotto: nitrato di ammonio non in soluzione acquosa (NC 3102 30 90) e miscugli di nitrato di ammonio e carbonato di calcio o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante con titolo di azoto superiore al 28 % in peso (NC 3102 40 90).

Per poter beneficiare della mancata applicazione del dazio alle altre merci prodotte dalla medesima succursale, è necessaria la presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico emittente. La dichiarazione deve attestare che il volume esportato nell’Unione è stato fabbricato dalla succursale KCKK in Russia, con indicazione del relativo indirizzo e del codice addizionale TARIC A959, e deve affermare la completezza e l’esattezza delle informazioni riportate.

In assenza di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio antidumping prevista per le "tutte le altre società" a tutte le categorie di prodotto di nitrato di ammonio prodotte dalla succursale KCKK.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per questo tipo di atto, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica del trattamento antidumping per Uralchem Kirovo

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 è sostituito per introdurre una disciplina specifica per le merci prodotte dalla succursale KCKK della Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem di Kirovo-Chepetsk, identificata dal codice addizionale TARIC A959.

Aliquota del dazio e codici doganali interessati

Per il nitrato di ammonio non in soluzione acquosa, codice NC 3102 30 90, e per i miscugli di nitrato di ammonio e carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, codice NC 3102 40 90, è previsto un importo fisso del dazio di 47,07 EUR per tonnellata.

Esenzione per altre merci della succursale

Per le merci prodotte dalla succursale KCKK non menzionate nella tabella, non si applicano dazi antidumping, ma solo se l’origine produttiva è attestata con la documentazione richiesta.

Obbligo di fattura commerciale valida

La mancata applicazione del dazio richiede la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico emittente, con indicazione del volume esportato, dell’impianto di produzione e del codice TARIC A959.

Conseguenza della mancata presentazione della fattura

Se la fattura conforme non è presentata, si applica a tutte le categorie di prodotto di nitrato di ammonio prodotte dalla succursale KCKK l’aliquota del dazio antidumping applicabile a "tutte le altre società".

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingpolitica commercialedoganedifesa commerciale

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