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Sentenza

Sentenza del 09/03/2021 n. 2253 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 92/2021 ACCERTAMENTO IVA - CONTROLLO AUTOMATIZZATO - Avviso di Accertamento - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava la cartella di pagamento per iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36‑bis D.P.R. 600/1973 per IVA 2016, deducendo: 1) inesistenza della notifica perché eseguita via PEC con file in formato PDF e non in .p7m (contestando l'assenza di firma digitale); 2) mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico; 3) illegittimità nel calcolo degli interessi di mora. L'ufficio sosteneva la regolarità della notifica via PEC e la correttezza dell'iscrizione a ruolo a seguito del controllo automatizzato.

La decisione

Appello respinto. Il tribunale ha ritenuto valida la notifica via PEC in formato PDF richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n.10266/2018) che equipara i formati PADES (pdf) e CADES (p7m). Ha inoltre affermato che il controllo automatizzato ex art.36‑bis non obbliga l'Amministrazione all'emissione di un avviso di accertamento perché non si tratta di contestazioni di diritto per le quali è previsto l'avviso; l'iscrizione a ruolo e la conseguente notifica della cartella sono pertanto legittime (con riferimento anche all'invio dell'avviso bonario risultante in atti). Quanto agli interessi, essi sono calcolati da procedura automatizzata secondo i tassi vigenti e spetta al contribuente dimostrare un calcolo alternativo per contestarne l'ammontare. Liquidate le spese a carico dell'appellante per Euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 36‑bis D.P.R. 600/1973

    Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la rettifica dei calcoli; tale attività non richiede l'emissione di un avviso di accertamento quando non sono in discussione questioni giuridiche per le quali l'avviso è obbligatorio.

  • art. 26 D.P.R. 602/1973 (comma 2, testo successivo alle modifiche)

    Prevede la possibilità/obbligatorietà della notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC agli indirizzi risultanti dagli elenchi previsti dalla legge (INT‑PEC dopo le modifiche); norma che legittima la notificazione telematica delle cartelle.

  • art. 149‑bis c.p.c.

    "Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo."

    Disciplina in generale la notificazione via PEC nel processo civile; tuttavia per le cartelle di pagamento si applicano disposizioni speciali che recepiscono la PEC come modalità idonea.

  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 38 co.4 lett. b) (conv. L. n.122/2010)

    Ha introdotto la possibilità di notificare le cartelle di pagamento via PEC inserendo la disposizione nel corpus normativo della riscossione.

  • D.Lgs. 24 settembre 2015 n.159, art.14

    Ha reso obbligatoria la notificazione tramite l'Indice nazionale degli indirizzi di PEC (INT‑PEC) per imprese e professionisti, rafforzando l'obbligo di uso della PEC per le notifiche.

  • D.P.R. 11 febbraio 2005, n.68

    Regolamenta le modalità tecniche per la trasmissione telematica degli atti e la notificazione via PEC richiamata dalla normativa sulla riscossione.

  • Cass. Sezioni Unite, sent. 27 aprile 2018 n.10266

    "le firme digitali di tipo CADES e di tipo PADES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni p7m e pdf"

    Stabilisce che il file PDF firmato (PAdES) è equivalente al file .p7m (CAdES) ai fini della validità della trasmissione tramite PEC; la trasmissione in PDF non é di per sé motivo di nullità.

  • Cass. Sezioni Unite, sent. 18 aprile 2016 n.7665

    "è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato... una lesione del diritto di difesa"

    Affermato il principio del 'raggiungimento dello scopo' per le notifiche via PEC: un vizio formale nella trasmissione è inidoneo a determinare nullità se non è dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

Massime di principio

  • La notifica via PEC in formato PDF è generalmente valida; la semplice mancanza dell'estensione .p7m non comporta automaticamente nullità quando non è dimostrato un pregiudizio concreto.
  • Il controllo automatizzato ex art.36‑bis per rettifica di calcoli e recupero d'imposta non richiede l'emissione di un avviso di accertamento: la procedura può sfociare direttamente in iscrizione a ruolo e cartella di pagamento.
  • La presenza di un avviso bonario o della documentazione del controllo automatizzato in atti rafforza la legittimità della cartella; chi impugna deve dimostrare l'assenza di tali atti o un pregiudizio effettivo.
  • Gli interessi indicati nella cartella sono il frutto di un calcolo automatizzato: il contribuente che li contesta ha l'onere di fornire un calcolo alternativo e prova dell'errore.
  • Meri vizi formali nella notificazione senza prova di danno o di lesione del contraddittorio sono inammissibili come motivo di annullamento.
  • In contenziosi simili, è strategico per il contribuente documentare il danno concreto subito dalla presunta irregolarità (es. differenze di contenuto fra documenti, mancata ricezione effettiva) e predisporre una ricostruzione alternativa dei calcoli per contestare gli interessi o l'importo iscritto a ruolo.

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