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Messaggio

Messaggio numero 97 del 21-3-2001

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che le istanze di liquidazione dell’indennità integrativa speciale presentate da alcuni pensionati non possono essere accolte per i trattamenti pensionistici gestiti dall’Istituto, poiché tali pensioni non rientrano nell’ambito di applicazione delle norme sull’indennità integrativa speciale. Viene inoltre richiamata la disciplina della quota aggiuntiva in cifra fissa per i casi di titolarità di più pensioni, precisando che essa non compete quando spetta l’indennità integrativa speciale e che, comunque, dal 1° maggio 1984 tali disposizioni sono inoperanti. Infine, si segnala che le disposizioni sull’indennità integrativa speciale si applicano alle pensioni del Fondo speciale per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A. solo dal 1° aprile 2000.

Chiarimenti sull’indennità integrativa speciale e sulla quota aggiuntiva in presenza di più pensioni

Chiarimenti sull’indennità integrativa speciale e sulla quota aggiuntiva nelle pensioni

Il documento fornisce chiarimenti operativi alle strutture periferiche in merito a istanze di pensionati che chiedono la liquidazione dell’indennità integrativa speciale, richiamando alcune pronunce della Corte costituzionale e della Corte dei conti. Viene precisato l’ambito di applicazione delle norme e sono richiamate anche le disposizioni sulla quota aggiuntiva in cifra fissa nei casi di pluralità di pensioni.

Oggetto delle istanze e pronunce richiamate

Le strutture periferiche hanno segnalato che alcuni titolari di pensione hanno presentato domande finalizzate alla liquidazione dell’indennità integrativa speciale, invocando:

  • l’ordinanza n. 438/98 della Corte costituzionale;
  • la sentenza n. 516/2000 della Corte costituzionale;
  • l’ordinanza n. 517/2000 della Corte costituzionale;
  • la sentenza della Corte dei conti n. 78/2000/A del 15 marzo 2000.

Le decisioni richiamate vengono lette come riferite a situazioni di titolarità di più pensioni sulle quali spetta l’indennità integrativa speciale, oppure a casi di titolarità di pensione con indennità integrativa speciale e contemporanea percezione di retribuzione.

Ambito di applicazione dell’indennità integrativa speciale

Il documento afferma che le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché quelle delle forme sostitutive di tale regime e delle gestioni dei lavoratori autonomi gestite dall’Istituto, non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni concernenti l’indennità integrativa speciale.

Di conseguenza:

  • le norme sull’indennità integrativa speciale non trovano applicazione sui trattamenti pensionistici richiamati;
  • le istanze presentate dai pensionati non sono suscettibili di accoglimento.

Quota aggiuntiva in cifra fissa nei casi di più pensioni

Il documento precisa che non vi sono, allo stato, innovazioni rispetto all’articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, come modificato dall’articolo 14 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Secondo tale disciplina, nel caso di titolarità di più pensioni, la quota aggiuntiva in cifra fissa prevista dall’articolo 10, comma 3, della legge 3 giugno 1975, n. 160, sul trattamento pensionistico di importo superiore al trattamento minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non compete quando sul trattamento di quiescenza spetta l’indennità integrativa speciale.

Inoperatività della disciplina dal 1° maggio 1984

Il documento aggiunge che, in ogni caso, non si fa luogo al riconoscimento della predetta quota aggiuntiva dal 1° maggio 1984, poiché da tale data le disposizioni dell’articolo 10, comma 3, della legge n. 160 del 1975 sono divenute inoperative per effetto della disciplina di perequazione automatica introdotta dall’articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Applicazione al Fondo speciale Ferrovie dello Stato

Per completezza, viene infine precisato che le disposizioni sull’indennità integrativa speciale si applicano alle pensioni del Fondo speciale per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A., istituito presso l’INPS dall’articolo 43, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dal 1° aprile 2000, nel quadro della disciplina del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

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