Messaggio numero 59 del 20-3-2001
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento fornisce istruzioni operative alle aziende del Credito per applicare l'esonero CUAF di 0,80 punti percentuali previsto dall'art. 120, comma 1, della legge 388/2000, precisando che la contribuzione CUAF va esposta per intero con i codici 1T4 e 2T4 e che la riduzione va indicata separatamente nel quadro D del DM10/2 con il codice R600.
Chiarimenti sull'esonero CUAF per le aziende del Credito
Chiarimenti sull'esonero CUAF per le aziende del Credito
Il documento risponde ai quesiti delle aziende del Credito sull'applicazione dell'esonero CUAF richiamato dalla circolare n. 52 del 6 marzo 2001. Vengono precisate le modalità con cui esporre la contribuzione dovuta e la relativa riduzione contributiva nei modelli di denuncia.
Quadro normativo e ambito di applicazione
Le aziende interessate, ai sensi dell'art. 73 del T.U. delle norme concernenti gli assegni familiari, sono tenute al versamento del contributo CUAF per tutto il periodo in cui perdura il rapporto di lavoro. Il documento chiarisce inoltre che, nei periodi in cui l'azienda non corrisponda gli emolumenti oppure li corrisponda solo in parte, il contributo deve comunque essere calcolato sulla retribuzione intera, come se fosse stata integralmente corrisposta al lavoratore.
Modalità di esposizione della contribuzione CUAF
Ai fini dell'applicazione dell'esonero di 0,80 punti percentuali previsto dall'art. 120, comma 1, della legge 388/2000, i datori di lavoro devono esporre l'importo della contribuzione CUAF dovuta senza operare alcuna riduzione. In particolare:
- nei quadri "B-C" del modello DM10/2 devono essere indicati gli importi con i codici 1T4 per gli operai e 2T4 per gli impiegati;
- l'importo da esporre corrisponde alla contribuzione CUAF nella misura del 2,48%.
Indicazione della riduzione contributiva
La riduzione contributiva pari a 0,80% deve essere riportata separatamente nel quadro "D" del modello DM10/2. Il chiarimento specifica che la riduzione riguarda tutto il personale dipendente, compresi i lavoratori per i quali la retribuzione sia stata corrisposta solo in parte.
Per tale esposizione va utilizzato il codice:
- "R600", preceduto dalla dicitura "ESONERO CUAF".
Sintesi operativa
In concreto, il documento stabilisce che:
- la CUAF va denunciata integralmente con i codici 1T4 e 2T4 nei quadri B-C del DM10/2;
- l'esonero dello 0,80% va indicato a parte nel quadro D con il codice R600;
- la riduzione si applica anche ai dipendenti con retribuzione solo parzialmente corrisposta;
- non va effettuata alcuna riduzione preventiva dell'importo CUAF esposto nei quadri B-C.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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