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Messaggio

Messaggio numero 108 del 23-3-2001

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che i contributi agricoli versati o accreditati prima del 1° gennaio 1984, se inferiori a 270 giornate annue, sono rivalutati con coefficienti diversi per uomini, donne e ragazzi. Per l’anno in cui l’assicurato compie 18 anni, le giornate rivalutate da ragazzo si sommano a quelle rivalutate da uomo, ma il totale non può superare 156 giornate per il diritto alla pensione di anzianità e 270 giornate per la misura della pensione.

Rivalutazione dei contributi agricoli anteriori al 1° gennaio 1984 ai fini della pensione di anzianità

Rivalutazione della contribuzione agricola anteriore al 1° gennaio 1984

Il documento fornisce un chiarimento interpretativo sulla rivalutazione dei contributi agricoli versati o accreditati per periodi anteriori al 1° gennaio 1984, con riferimento al diritto alla pensione di anzianità. La questione riguarda il corretto computo delle giornate lavorate e dei limiti massimi applicabili dopo la rivalutazione.

Quadro normativo richiamato

Vengono richiamate due disposizioni normative:

  • l’articolo 7, comma 12, della legge 11 novembre 1983, n. 638, che prevede la rivalutazione dei contributi agricoli anteriori al 1° gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno solare;
  • l’articolo 9-ter, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608, che limita gli effetti di tale rivalutazione.

La prima norma stabilisce che i contributi agricoli inferiori a 270 giornate annue siano rivalutati con coefficienti diversi:

  • 2,60 per gli uomini;
  • 3,86 per le donne e per i ragazzi.

La seconda norma precisa che la rivalutazione non può determinare, per ciascun anno, il superamento:

  • delle 270 giornate complessive;
  • delle 156 giornate utili per il diritto alla pensione di anzianità.

Criterio applicativo per l’anno del compimento del 18° anno di età

Il documento interpreta letteralmente le disposizioni richiamate e chiarisce il criterio da seguire nell’anno in cui l’assicurato compie il 18° anno di età. In tale ipotesi:

  • il numero delle giornate lavorate da ragazzo, risultante dalla rivalutazione;
  • deve essere sommato al numero delle giornate lavorate da uomo, risultante dalla rivalutazione.

Limiti al computo delle giornate rivalutate

Le giornate complessivamente risultanti dalla somma delle rivalutazioni non possono essere considerate oltre i limiti annuali previsti dalla legge. In particolare:

  • ai fini del diritto alla pensione di anzianità, il totale non può superare 156 giornate per anno;
  • ai fini della misura della pensione, il totale non può superare 270 giornate per anno.

Conclusione interpretativa

Il chiarimento conclude che, nell’anno del compimento del 18° anno di età, le giornate rivalutate come ragazzo e come uomo devono essere cumulate, ma sempre nel rispetto dei limiti massimi fissati dalla normativa vigente. Il documento ha quindi natura interpretativa e mira a uniformare la gestione del calcolo contributivo agricolo ai fini pensionistici.

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