Messaggio numero 67 del 28-3-2001
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Direzione chiarisce che, dal 1° gennaio 2001, i committenti di collaborazioni coordinate e continuative non sono obbligati verso l'Istituto alla tenuta dei libri matricola e paga. Tali obblighi sussistono solo per i collaboratori soggetti all'assicurazione antiinfortunistica, ai sensi del D.lgs. n. 38/2000.
Chiarimento sugli obblighi di libri matricola e paga per i co.co.co.
Obblighi di tenuta dei libri matricola e paga per i collaboratori coordinati e continuativi
Il documento affronta il dubbio interpretativo sollevato da alcune agenzie circa la sussistenza, dal 1° gennaio 2001, di obblighi nei confronti dell'Istituto in materia di libri matricola e paga per i committenti di collaborazioni coordinate e continuative. La Direzione precisa che la normativa intervenuta non ha introdotto un obbligo generalizzato in tal senso per i co.co.co.
Quadro normativo richiamato
Viene richiamata la legge n. 342 del 21 novembre 2000, definita come collegato fiscale alla finanziaria 2000, la quale ha assimilato il reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a quello dei rapporti di lavoro subordinato. Tuttavia, il documento evidenzia che tale assimilazione reddituale non comporta, di per sé, nuovi adempimenti relativi alla tenuta dei libri matricola e paga per i collaboratori coordinati e continuativi.
Esclusione dell'obbligo generale per i co.co.co.
La Direzione esclude espressamente che i committenti siano tenuti, nei confronti dell'Istituto, alla tenuta dei libri matricola e paga per tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. In altre parole, l'assimilazione fiscale del reddito non si traduce in un obbligo amministrativo generalizzato di registrazione analogamente a quanto previsto per il lavoro subordinato.
Unica ipotesi di obbligo richiamata
Il documento precisa invece che gli obblighi in questione sono previsti, per effetto del D.lgs. n. 38/2000, esclusivamente per i collaboratori soggetti all'assicurazione antiinfortunistica. Tale interpretazione è indicata come già resa nota dall'INAIL e confermata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Conclusione operativa
Ne consegue che, alla data indicata, i committenti di collaborazioni coordinate e continuative non hanno un obbligo generale di tenuta dei libri matricola e paga verso l'Istituto; l'adempimento opera solo nei casi in cui il collaboratore rientri nell'ambito dell'assicurazione antiinfortunistica prevista dal D.lgs. n. 38/2000.
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