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Messaggio

Messaggio numero 106 del 22-3-2001

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, nelle ipotesi di trasferimento del trattamento minimo tra pensioni per plurititolarità, non si applica la decadenza triennale dell'art. 4 della legge n. 438/1992. Gli importi già erogati come integrazione su una pensione vanno considerati anticipazioni e compensati con quanto dovuto sull'altra pensione dalla medesima decorrenza.

Chiarimenti sulla decadenza dei ratei nei casi di trasferimento del trattamento minimo

Trasferimento del trattamento minimo e decadenza dei ratei

Il documento affronta un chiarimento richiesto da una Struttura in merito alla decorrenza della decadenza dei singoli ratei mensili nei casi di trasferimento del trattamento minimo. Il tema nasce dal richiamo alla circolare n. 125 del 30 giugno 2000, che aveva già precisato che, per le situazioni di plurititolarità già in essere, il trasferimento del trattamento minimo avviene con effetto dalla data di insorgenza della plurititolarità, su richiesta degli interessati.

Richiamo a precedenti indicazioni sulla revoca dell'integrazione al minimo

Viene richiamata anche la circolare n. 123 del 29 maggio 1997, la quale al punto 2 aveva stabilito che, nel caso in cui l'integrazione al minimo, inizialmente concessa, sia stata successivamente revocata, il termine di decadenza deve essere calcolato dalla data in cui il provvedimento di revoca è divenuto definitivo. Tale precedente viene menzionato per distinguere la fattispecie della revoca da quella del trasferimento del minimo.

Applicazione dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 638/1983

Per chiarire il regime applicabile, il documento richiama le disposizioni fornite con circolare n. 85 del 29 aprile 1988 per l'applicazione dell'articolo 6, comma 3, della legge 11 novembre 1983, n. 638. In base a tali indicazioni:

  • in caso di trasferimento del trattamento minimo, gli importi già erogati a titolo di integrazione su una pensione diversa costituiscono anticipazione di quanto dovuto sulla pensione indicata in via prioritaria;
  • le differenze di rate già corrisposte a titolo di integrazione su una pensione devono essere portate in detrazione di quanto dovuto, allo stesso titolo e dalla stessa decorrenza, sull'altra pensione.

Esclusione della decadenza triennale

Alla luce di quanto sopra, la conclusione del documento è che, per le situazioni di trasferimento del trattamento minimo esaminate, non trova applicazione la decadenza triennale prevista dall'articolo 4 della legge 14 novembre 1992, n. 438. Il chiarimento serve quindi a escludere il termine decadenziale triennale nei casi in cui il trattamento minimo venga trasferito tra prestazioni pensionistiche nell'ambito di situazioni di plurititolarità.

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