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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08980/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado in tema di ricettazione, contestando con un unico motivo vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, c.p. La censura veniva ritenuta manifestamente infondata e, inoltre, riproduttiva di questioni già dedotte in appello e già disattese con motivazione congrua. La Corte territoriale aveva escluso la diminuente valorizzando sia l'entità del pregiudizio economico arrecato alle aziende titolari dei marchi contraffatti, anche in relazione al numero dei beni oggetto di ricettazione, sia l'accentuata capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai precedenti, anche specifici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e privo di specificità perché sostanzialmente reiterativo di doglianze già esaminate e respinte in appello. Ha inoltre precisato che, pur essendo maturata la prescrizione del reato, non poteva essere pronunciata declaratoria di estinzione ex art. 129 c.p.p. per l'inammissibilità del ricorso, che impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità può essere riconosciuta solo quando il valore del bene ricettato sia particolarmente lieve e la condotta, valutata nel complesso, presenti connotazioni di marginalità, occasionalità e modestia.

  • art. 129 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi impedisce di rilevare e dichiarare cause di non punibilità, incluse quelle legate alla prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La censura relativa al diniego della circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità in materia di ricettazione deve confrontarsi con una valutazione complessiva del fatto, comprensiva del valore del bene, delle modalità dell'azione e della personalità dell'imputato.
  • L'attenuante del fatto di particolare tenuità non è riconoscibile quando il pregiudizio economico è significativo, il numero dei beni coinvolti è elevato o emergono elementi soggettivi indicativi di spiccata capacità a delinquere.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre doglianze già dedotte in appello e già motivate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la decisione impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, non può essere pronunciata l'estinzione del reato per prescrizione, anche se i relativi termini risultano maturati.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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