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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28308/2020 del 11/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Paolantonio Marchetti per carenza di interesse. Questioni centrali: la perdita della capacità processuale del fallito e la necessità della notifica/evocazione al curatore fallimentare ai sensi dell'art.43 L.F.; l'eventuale formazione di giudicato su accertamenti preliminari (in particolare l'accertamento del compossesso in capo a Francesco Marchetti e Stefano Colla) e il pregiudizio per il fallito; la produzione tardiva di documenti in sede di legittimità (art.372 c.p.c.). Il ricorrente deduceva violazione dell'art.100 c.p.c., e omesso esame di fatti decisivi in relazione all'art.360, comma 1, nn.3 e 5 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la produzione di documenti nuovi pertinenti alla fondatezza del ricorso (ordinanza del 29.11.2019 e ispezione ipotecaria) ai sensi dell'art.372 c.p.c. Sostanzialmente ha ritenuto fondati i motivi rilevando che la Corte d'Appello aveva errato nel dichiarare l'assenza di interesse all'impugnazione: l'accertamento, nel giudizio di primo grado, del compossesso di Francesco Marchetti e Stefano Colla costituisce premessa necessaria della decisione possessoria e può formare giudicato idoneo a creare pregiudizio al ricorrente. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione perché esamini l'appello proposto da Paolantonio Marchetti (anche sulle questioni relative alla capacità processuale del fallito e alla eventuale mancata evocazione del curatore). Sono state anche poste le spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente.

Norme richiamate

  • art.372 c.p.c.

    Limita la possibilità di produrre in cassazione documenti sopravvenuti: si possono introdurre documenti dopo il termine di cui all'art.369 solo se attengono all'ammissibilità del ricorso e non alla fondatezza del medesimo; i documenti prodotti tardivamente e relativi alla fondatezza del ricorso sono inammissibili.

  • art.369 c.p.c.

    Termine per il deposito dei documenti in cassazione; richiamato per delineare il limite temporale e le conseguenze dell'art.372 c.p.c. circa i documenti prodotti oltre il termine.

  • art.100 c.p.c.

    Definisce l'interesse ad agire (e per analogia l'interesse ad impugnare): l'interesse all'impugnazione va valutato in relazione all'utilità giuridica che l'accoglimento del gravame può apportare alla parte; non è sufficiente un interesse meramente teorico alla correzione della motivazione.

  • art.360, comma 1, nn.3 e 5 c.p.c.

    Norme sul motivo di cassazione: n.3 (violazione di legge) e n.5 (omesso esame di un fatto decisivo) invocate per contestare la declaratoria di inammissibilità per mancanza di interesse e l'asserito mancato esame della rilevanza dell'art.43 L.F. e dei fatti idonei a creare pregiudizio.

  • art.43 L.F. (Legge Fallimentare)

    Disciplina la rappresentanza del fallito e l'irreprensibilità del curatore; la notifica al fallito può essere priva di efficacia rispetto agli atti che richiederebbero la partecipazione del curatore: la mancata evocazione del curatore può incidere sulla legittimazione processuale e sulla possibilità per il fallito di impugnare, se ne deriva un pregiudizio concreto.

Massime di principio

  • Una parte anche vittoriosa in primo grado può avere interesse concreto ad impugnare se la sentenza contiene accertamenti preliminari necessari al decisum che possono formare giudicato e arrecare pregiudizio (non è interesse meramente intellettuale alla correzione della motivazione).
  • Negli affari che coinvolgono un soggetto fallito, è essenziale valutare se la notifica o la partecipazione del curatore fallimentare era necessaria: la mancata evocazione del curatore può incidere sulla legittimazione e sull'efficacia degli atti processuali rilevando sul diritto di difesa del fallito.
  • In cassazione la produzione tardiva di documenti è ammessa solo se attinente all'ammissibilità del ricorso; documenti nuovi concernenti la fondatezza della decisione di merito sono normalmente inammissibili ex art.372 c.p.c.
  • Occorre distinguere tra enunciazioni necessarie per il decisum (che possono formare giudicato) ed "obiter dicta" o considerazioni puramente incidentali: solo le prime possono conferire efficacia preclusiva e giustificare un interesse concreto all'impugnazione.
  • Nel giudizio possessorio l'accertamento del compossesso può essere premessa necessaria della decisione e quindi produrre effetti di giudicato sulla situazione di fatto; tuttavia l'efficacia di tale giudicato rispetto ad azioni petitorie può risultare limitata, e va valutata caso per caso.

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