Sentenza del 04/10/2016 n. 5089 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Revocazione - Domanda nuova in appello - Vizio revocatorio - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa censura è stata respinta. La proposizione e l'accoglimento di una nuova domanda in appello possono eventualmente integrare una violazione delle regole processuali sull'introduzione di domande nuove, ma non costituiscono, di per sé, un errore revocatorio. Pertanto, non sussistendo il presupposto per la revocazione, la decisione è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la sentenza della C.T.R. fosse affetta da vizio revocatorio perché adottata accogliendo una domanda nuova proposta dall'Ufficio soltanto in appello, in violazione dei limiti propri del giudizio di secondo grado.
Massime di principio
- Il vizio revocatorio è un rimedio straordinario e non può essere utilizzato per contestare genericamente errori di diritto o violazioni processuali.
- L'accoglimento in appello di una domanda nuova può configurare, se ne ricorrono i presupposti, una violazione delle regole del giudizio di secondo grado, ma non equivale automaticamente a errore di fatto revocatorio.
- Per ottenere la revocazione occorre dimostrare uno specifico errore riconducibile ai presupposti propri del rimedio, non una semplice valutazione processuale o giuridica ritenuta erronea.
- Le contestazioni relative all'introduzione di domande nuove devono essere fatte valere attraverso il mezzo di impugnazione appropriato e nei limiti previsti dalla disciplina processuale.
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