Cassazione Penale, Sentenza n. 25548/2025 del 10/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione di legge, carenza di motivazione e travisamento della prova riguardo alla negazione della sospensione condizionale della pena, con particolare riferimento al grado di offensività del fatto, all'ampia confessione e all'incensuratezza dell'imputato; dedotta anche la mancata applicazione dell'art. 131‑bis c.p.; 2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62‑bis e art. 133 c.p.) e relativa carenza motivazionale; 3) omissione di pronuncia sull'eccessività della pena e sulla riduzione per il tentativo (artt. 56 e 133 c.p.).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile in sede di legittimità la doglianza relativa all'art. 131‑bis perché tale questione non era stata specificamente dedotta in appello; ha altresì ritenuto infondati gli altri motivi, ritenendo congrua e sufficiente la motivazione della Corte d'appello che ha spiegato il diniego di ulteriori benefici sulla base della pendenza di altro procedimento per fatti analoghi (giudizio prognostico negativo). La Corte d'appello aveva comunque mitigato la pena tenendo conto della giovane età dell'imputato e della natura dei beni asportati (derrate alimentari legate a situazione di precarietà economica), avendo determinato la pena definitiva in mesi dieci di reclusione con revoca della misura cautelare; tale statuizione è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 61 n.5 cod. pen.
L'aggravante della minorata difesa è stata esclusa dalla Corte d'appello; la cassazione non ha rilevato errori nella valutazione.
art. 131‑bis cod. pen.
La mancata applicazione non è stata esaminabile in cassazione perché la relativa questione non era stata devoluta al giudice di appello con la necessaria specificità; i profili non dedotti in appello sono inammissibili salvo che rilevabili d'ufficio.
art. 133 cod. pen.
La Corte d'appello ha applicato i criteri di determinazione della pena mitigando il trattamento sanzionatorio per la giovane età dell'imputato e per il fatto che il furto aveva riguardato derrate alimentari connessi a precarietà economica.
art. 62‑bis cod. pen.
La richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche è stata ritenuta infondata dalla Corte territoriale alla luce del giudizio prognostico negativo e della pendenza di analogo procedimento; la cassazione ha ritenuto congrua tale motivazione.
art. 56 cod. pen.
La questione della riduzione per il tentativo è stata censurata dal ricorrente ma la Corte di cassazione ha ritenuto la deduzione priva di pregio e non meritevole di accoglimento rispetto al complesso argomentativo della Corte d'appello.
artt. 192 e 533 cod. proc. pen.
Richiamati rispetto ai vizi di motivazione denunciati; la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'appello fosse congrua e sufficiente a rispondere alle doglianze difensive.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Principio richiamato in relazione all'inammissibilità delle questioni di diritto non prospettate in appello; la cassazione conferma che non possono essere formulate nuove doglianze non devolute al giudice di merito.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere sollevate questioni di diritto che non siano state dedotte con specificità nel motivo di appello; tali censure risultano inammissibili salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.
- La Corte d'appello deve motivare il diniego di benefici (es. sospensione condizionale, attenuanti) con argomentazione prognostica: la pendenza di procedimenti analoghi e il giudizio negativo sulla concessione di benefici possono giustificare il diniego.
- La mancata menzione espressa di tutte le deduzioni difensive non implica sempre vizio di motivazione se le argomentazioni fornite risultano logicamente incompatibili con quelle deduzioni; alcuni rilievi sono implicitamente disattesi.
- Il giudice può temperare la pena tenendo conto di circostanze personali (giovane età) e della natura del reato (es. beni di prima necessità), ma tale mitigazione deve risultare motivata secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- Le questioni attinenti alla riduzione per il tentativo o all'eccessività della pena vanno dedotte con chiarezza nei gradi di merito; la cassazione valuta la congruità della motivazione dei giudici di merito più che riesaminare integralmente le valutazioni di fatto.
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