Sentenza del 08/01/2016 n. 97 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRAP - Studio tecnico associato - Mancanza autonoma organizzazione - Assoggettabilità all'imposta - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso l'assoggettabilità all'IRAP in assenza di autonoma organizzazione. È stato applicato il principio affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 156/2001, secondo cui il presupposto dell'imposta manca quando il lavoro autonomo è esercitato senza un'organizzazione di capitali o di lavoro altrui. Pertanto, la pretesa impositiva è stata ritenuta non dovuta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento all'IRAP, sostenendo che l'attività professionale fosse svolta senza un'autonoma organizzazione, cioè senza un'organizzazione significativa di capitali o lavoro altrui. La natura associata dello studio, da sola, non sarebbe sufficiente a integrare il presupposto impositivo.
Norme richiamate
IRAP – presupposto dell'imposta sulle attività produttive
Il presupposto dell'imposta risulta mancante nel caso in cui un'attività di lavoro autonomo venga svolta in assenza di organizzazione di capitali o di lavoro altrui.
L'IRAP non si applica quando l'attività professionale è svolta senza un'autonoma organizzazione. La forma associata dello studio non determina automaticamente l'assoggettamento all'imposta, dovendo essere verificata in concreto l'esistenza di una struttura organizzativa autonoma.
Sentenza della Corte costituzionale n. 156/2001
La Corte ha ritenuto legittima l'IRAP, precisando però che il presupposto dell'imposta non ricorre per il lavoro autonomo esercitato senza un'organizzazione autonoma di capitali o lavoro altrui.
Massime di principio
- La costituzione di uno studio associato non comporta automaticamente l'assoggettamento all'IRAP: occorre accertare concretamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
- L'IRAP è normalmente esclusa quando il professionista o lo studio opera prevalentemente con il proprio lavoro personale, senza dipendenti, collaboratori non occasionali, beni strumentali rilevanti o una struttura organizzativa autonoma.
- La valutazione deve essere effettuata caso per caso, considerando entità e funzione dei beni strumentali, impiego di lavoro altrui e modalità effettive di esercizio dell'attività.
- Chi chiede l'esclusione o il rimborso dell'IRAP deve poter dimostrare l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione.
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