L.R. Toscana 16/2017
Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge recepisce gli accordi organizzativi tra Regione Toscana, province e Città metropolitana di Firenze sul riordino delle funzioni provinciali, disciplinando subentro in beni immobili e mobili, rapporti attivi e passivi, caselli idraulici e canali irrigui. Prevede anche l’aggiornamento del costo del personale trasferito e la relativa copertura finanziaria. Applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione, con alcune decorrenze specifiche dal 1° gennaio 2017.
Recepimento degli accordi sul riordino delle funzioni provinciali, con trasferimento di beni e rapporti alla Regione Toscana
Recepimento degli accordi sul riordino delle funzioni provinciali in Toscana
La legge disciplina, per la Regione Toscana, il recepimento degli accordi organizzativi conclusi con province e Città metropolitana di Firenze in attuazione del riordino delle funzioni provinciali. Definisce inoltre le regole per il subentro nei beni, nei rapporti e nelle situazioni patrimoniali connesse alle funzioni trasferite, integrando la disciplina della l.r. 22/2015 e della l.r. 70/2015.
Ambito di applicazione e rapporto con gli accordi
Il provvedimento si applica ai contenuti degli accordi indicati negli allegati da A a I, che operano per quanto non diversamente disposto dalla legge. Oltre al recepimento degli accordi, la legge detta regole ulteriori per:
- il subentro e la regolazione dei rapporti;
- il trasferimento di beni non specificamente disciplinato negli accordi;
- l’aggiornamento del costo del personale trasferito.
Beni immobili: trasferimento, utilizzo e locazioni
La Regione Toscana subentra nella proprietà dei beni immobili delle province e della Città metropolitana di Firenze individuati negli allegati da A a I. Il trasferimento è a titolo gratuito e decorre, in via generale, dalla data di entrata in vigore della legge, salvo i casi di trasferimento successivo previsti dagli allegati e dalla disciplina speciale.
Resta fermo l’immediato utilizzo dei beni già in uso alla Regione. Fino alla stipula degli atti di cessione in uso, l’ente cedente continua a gestire il bene e la Regione rimborsa le spese secondo le modalità previste dalla l.r. 22/2015.
Per gli immobili in locazione indicati negli allegati, la Regione subentra nei contratti previo assenso del locatore. L’assenso può essere acquisito dalla provincia, dalla Città metropolitana o direttamente dalla Regione; se l’assenso è prestato, la successione nel contratto opera dal 1° gennaio 2017 e la Regione assume le obbligazioni in scadenza da quella data.
Trascrizione e perfezionamento del trasferimento immobiliare
Il provvedimento amministrativo regionale che approva il verbale di consegna sottoscritto dall’ente locale e dall’ufficio regionale competente costituisce titolo per la trascrizione dei beni immobili.
Il trasferimento può perfezionarsi in momenti diversi a seconda di quanto previsto negli allegati:
- se è richiesto il frazionamento catastale, il trasferimento decorre dalla sottoscrizione del verbale di consegna;
- se manca la trascrizione da parte dell’ente locale, il trasferimento decorre dalla sottoscrizione del verbale dopo il completamento delle formalità di pubblicità immobiliare a cura dell’ente cedente;
- se sono richiesti ulteriori atti o attività, il trasferimento decorre dalla data specificamente indicata negli allegati.
Non si procede a nuova trascrizione se il bene risulta già intestato alla Regione per mancato completamento di precedenti procedure di pubblicità immobiliare.
Cessione in uso per funzione e vincoli di trascrizione
Gli immobili indicati negli allegati possono essere concessi in uso gratuito per lo svolgimento delle funzioni trasferite. L’atto di cessione in uso è corredato da planimetrie e, se esistenti, regolamenti condominiali.
Per tali cessioni:
- fino all’adozione degli atti di cessione, il bene è gestito dall’ente cedente con rimborso spese a carico della Regione;
- non si applicano le previsioni degli accordi sull’obbligo di trascrizione degli atti di cessione in uso da parte degli enti cedenti.
Immobili con funzioni provinciali e continuità operativa
Se, per effetto degli accordi tra provincia e unione di comuni, nel bene trasferito alla Regione sono presenti dipendenti già trasferiti all’unione, la Regione concede gratuitamente all’unione la porzione del bene interessata o, in alternativa, un altro immobile di sua proprietà nel territorio comunale, per garantire la continuità della funzione.
La Regione può inoltre concedere gratuitamente, con deliberazione della Giunta, spazi già utilizzati dalle province al 1° gennaio 2017, in particolare per la sala operativa di protezione civile provinciale.
Beni mobili: subentro e consegna
La Regione subentra nella proprietà dei beni mobili dalla data stabilita negli accordi organizzativi approvati dalla Giunta regionale.
Il trasferimento avviene con la sottoscrizione del verbale di consegna. Se alla data del verbale un bene mobile è mancante, non funzionante o non più idoneo alle esigenze regionali, esso non viene trasferito e resta nella proprietà dell’ente locale, anche se indicato negli elenchi allegati.
Per i caselli idraulici, eventuali ulteriori beni mobili presenti al momento del trasferimento e non inclusi negli elenchi possono essere trasferiti alla Regione con verbale di consegna. Il carico e lo scarico inventariale avvengono dopo la sottoscrizione del verbale.
Caselli idraulici: rapporti abitativi e ricognizione
Dalla data di entrata in vigore della legge si risolvono i rapporti di assegnazione ad uso abitativo dei caselli idraulici indicati negli allegati.
La Giunta regionale deve effettuare entro il 31 dicembre 2017 una ricognizione dei caselli idraulici e delle relative pertinenze trasferiti in proprietà, per verificarne la modalità di utilizzazione nell’ambito della riorganizzazione del servizio di piena e di pronto intervento.
Nel periodo tra l’entrata in vigore della legge e l’approvazione della deliberazione di ricognizione:
- i dipendenti regionali, trasferiti per le funzioni di sorveglianza e ufficiale idraulico e assegnatari di alloggi nei caselli individuati negli allegati, mantengono la disponibilità degli alloggi senza canone;
- i rapporti sono regolati da convenzione approvata in schema dalla Giunta regionale, con manutenzione ordinaria a carico dei dipendenti.
Se la ricognizione esclude la strumentalità abitativa dei caselli, dalla deliberazione e per i successivi 24 mesi ai dipendenti interessati si applica un canone annuo di euro 1.200, in deroga alla disciplina regionale ordinaria su demanio e patrimonio.
Per i soggetti diversi dai dipendenti regionali sopra indicati, i rapporti continuano a essere regolati dalla disciplina regionale sul demanio e patrimonio e dal relativo regolamento attuativo.
Canali irrigui delle province di Lucca e Massa-Carrara
I canali irrigui delle province di Lucca e Massa-Carrara, con beni immobili, manufatti e pertinenze, già trasferiti in passato dalla Regione alle province, sono trasferiti gratuitamente alla Regione solo per la parte ancora funzionale alla funzione irrigua, a seguito di ricognizione.
La ricognizione è svolta dalla Regione in collaborazione con la provincia interessata e viene approvata con deliberazione della Giunta regionale. Il trasferimento avviene mediante verbale di consegna e il provvedimento regionale di approvazione costituisce titolo per la trascrizione.
Le porzioni di canali che, in esito alla ricognizione, non risultano più funzionali alla funzione irrigua sono trasferite ai comuni nei cui territori insistono. Se i beni appartengono al demanio dello Stato, il trasferimento avviene previa sdemanializzazione.
Successione nei rapporti attivi e passivi
La Regione succede nei rapporti attivi e passivi, comprese le locazioni di immobili, connessi alle funzioni trasferite e specificamente indicati negli allegati, nei limiti e alle condizioni ivi previsti.
Per le locazioni si applica la disciplina speciale prevista per gli immobili; per gli altri rapporti onerosi indicati negli allegati, la successione decorre dalla data di entrata in vigore della legge.
Aggiornamento del costo del personale trasferito
La legge aggiorna le tabelle della l.r. 70/2015 relative al costo del personale trasferito, sostituendo:
- la tabella “Costo del personale – anno 2014” dell’allegato D con quella dell’allegato L;
- la tabella dell’allegato D bis con quella dell’allegato M.
Gli aggiornamenti tengono conto dell’ulteriore personale trasferito dalle province alla Regione e delle comunicazioni effettuate ai sensi della disciplina sul personale del riordino provinciale.
Regime transitorio e vincoli sui beni
Le province e la Città metropolitana di Firenze restano titolari dei rapporti non trasferiti ai sensi della legge e della l.r. 22/2015 fino alla loro estinzione.
Con il trasferimento dei beni immobili individuati negli accordi recepiti dalla legge cessano i vincoli di destinazione d’uso stabiliti dalla legislazione regionale sui beni già trasferiti dalla Regione alle province e alla Città metropolitana per le medesime funzioni, quando tali beni restano nella loro proprietà perché non più necessari, in tutto o in parte prevalente, all’esercizio della funzione da parte della Regione. La cessazione del vincolo è attestata con provvedimento della struttura regionale competente, su richiesta dell’ente locale, salve eventuali cessioni in uso sulla parte ancora destinata alla funzione regionale.
Aspetti finanziari
La legge quantifica gli oneri per il trasferimento di immobili, beni, cessioni in uso e rapporti connessi alle funzioni trasferite, prevedendo coperture a carico del bilancio regionale 2017-2019 e, per gli esercizi successivi, mediante legge di bilancio.
È inoltre previsto un onere specifico per il subentro nel mutuo contratto dalla Provincia di Massa-Carrara, con disciplina di regolazione contabile dell’accollo del debito e copertura anche per le annualità successive fino al 2044 mediante legge di bilancio.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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