Sentenza del 16/03/2017 n. 455 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Avviso di Accertamento - La Consulta sulla riferibilità degli atti emessi dall'Amministrazione - La Suprema Corte sui principi di conservazione dell'atto amministrativo - La disciplina della sottoscrizione degli avvisi di accertamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità dell'avviso di accertamento sotto due profili principali: l'utilizzo degli studi di settore come base dell'accertamento e la legittimità della sottoscrizione dell'atto da parte di personale incaricato di funzioni dirigenziali, la cui nomina o qualifica dirigenziale era stata ritenuta illegittima. La questione riguardava inoltre la riferibilità dell'atto all'Amministrazione finanziaria e gli effetti dell'eventuale carenza o invalidità della sottoscrizione.
La decisione
La tesi favorevole all'Amministrazione è stata accolta. È stato affermato che lo scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore costituisce un elemento utilizzabile per fondare l'accertamento, secondo le modalità previste dal legislatore. Quanto alla sottoscrizione, l'atto è valido se proviene ed è riferibile all'ufficio competente; l'illegittimità dell'incarico dirigenziale o della qualifica del sottoscrittore non determina automaticamente l'inesistenza o l'invalidità dell'avviso. Gli artt. 5, comma 6, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate e 42 del d.P.R. n. 600/1973 non richiedono infatti che il delegante o il delegato abbiano necessariamente qualifica dirigenziale.
Norme richiamate
Art. 42 del d.P.R. n. 600/1973
Disciplina la sottoscrizione degli avvisi di accertamento, consentendola al direttore provinciale o a un impiegato delegato, senza imporre necessariamente la qualifica dirigenziale del delegante o del delegato.
Art. 5, comma 6, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate
Prevede la possibilità che gli atti dell'ufficio siano sottoscritti dal direttore provinciale o da personale delegato, senza che la validità dipenda dalla qualifica dirigenziale del sottoscrittore.
Disciplina degli studi di settore
Lo scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli presunti dallo studio di settore può costituire un elemento su cui fondare l'accertamento, purché lo strumento sia utilizzato secondo le modalità stabilite dalla legge.
Principio di riferibilità dell'atto amministrativo
Un atto amministrativo è legittimamente riferibile alla Pubblica Amministrazione quando proviene dall'ufficio competente ed esprime la volontà dell'Amministrazione; la carenza o l'illegittimità della sottoscrizione non comporta di per sé l'inesistenza dell'atto.
Principio di conservazione dell'atto amministrativo e certezza del diritto
Gli atti amministrativi devono essere conservati quando sia possibile individuarne l'ufficio emanante e la volontà amministrativa, evitando che vizi formali producano automaticamente l'inesistenza dell'atto.
Massime di principio
- La contestazione della qualifica dirigenziale del firmatario non è sufficiente, da sola, a invalidare un avviso di accertamento: occorre dimostrare che l'atto non sia riferibile all'ufficio competente o che manchi una valida delega nei casi in cui essa sia necessaria.
- Per valutare la validità di un atto amministrativo occorre distinguere tra inesistenza, nullità e mere irregolarità formali. L'atto non è inesistente se è chiaramente riconducibile all'Amministrazione che lo ha emesso.
- Gli studi di settore possono costituire la base dell'accertamento quando sono applicati secondo la disciplina legislativa e quando l'Amministrazione rispetta le garanzie procedimentali previste.
- In caso di contestazione della sottoscrizione, è opportuno verificare il soggetto firmatario, l'ufficio di provenienza dell'atto, l'eventuale delega e la concreta riferibilità dell'avviso all'Amministrazione competente.
- Il principio generale tende a preservare l'efficacia degli atti amministrativi e a evitare vuoti di potere: i vizi organizzativi interni dell'Amministrazione non incidono automaticamente sui rapporti esterni con il contribuente.
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