Cassazione Civile, Ordinanza n. 12416/2025 del 10/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Una professionista otteneva dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi dovuti in forza di un incarico professionale conferito nel 2021 a un architetto da un condominio. Il condominio proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano e sostenendo la competenza esclusiva del Tribunale di Monza in base a una clausola contrattuale contenuta nelle condizioni speciali del contratto di affidamento dell'incarico. La professionista si costituiva opponendosi all'eccezione, deducendo di aver correttamente introdotto la causa nel foro del consumatore, poiché il condominio doveva essere considerato consumatore. Il Tribunale di Milano accoglieva però l'eccezione di incompetenza, riteneva operante la clausola derogatoria pattizia in favore di Monza e dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo. Con il regolamento di competenza, la ricorrente censurava tale decisione con tre motivi: sosteneva, in sintesi, che il consumatore convenuto non può avvalersi della clausola vessatoria per spostare la causa dal proprio foro; che la clausola derogatoria era nulla e non poteva essere fatta valere senza prova di una specifica trattativa; e che era stato violato il principio secondo cui grava sul consumatore che invochi la clausola derogatoria l'onere di dimostrarne la non vessatorietà.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati e assorbenti i motivi relativi alla competenza, affermando che al contratto concluso da un amministratore di condominio si applica la disciplina consumeristica, poiché i singoli condomini, tramite l'amministratore, agiscono per scopi estranei all'attività professionale. Ha quindi osservato che il foro del consumatore, nella specie, coincideva con il Tribunale di Milano, essendo il condominio sito in un circondario compreso in tale ufficio giudiziario. Poiché l'azione era stata correttamente proposta nel foro del consumatore, il condominio convenuto non poteva eccepire l'incompetenza invocando la clausola pattizia derogatoria. La sentenza del Tribunale è stata perciò annullata e la competenza del Tribunale di Milano è stata dichiarata, con rimessione al medesimo tribunale anche per le spese del giudizio di competenza e per la riassunzione.
Norme richiamate
Richiamato quale base del decreto ingiuntivo originario ottenuto dalla professionista per il pagamento del compenso.
artt. 380-ter e 380-bis.1 c.p.c.
Indicati per la trattazione camerale del regolamento di competenza.
Usato per articolare i motivi di ricorso per violazione di legge e vizi di motivazione/procedura.
D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)
artt. 3, 33, 34, 36, 46, 66-bis, 66-ter
La Corte ha applicato la disciplina consumeristica al contratto concluso dal condominio tramite amministratore e ha ribadito che, quando il consumatore è convenuto nel proprio foro, non può eccepire l'incompetenza per far valere una clausola derogatoria vessatoria.
Citato nel primo motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate.
Richiamati nel primo motivo di ricorso.
Richiamati nei motivi di ricorso per dedurre vizi della sentenza e violazione delle regole di decisione.
Richiamato per sostenere che gravasse sul condominio l'onere di provare la validità della clausola derogatoria e la trattativa specifica.
Massime di principio
- Il contratto concluso dall'amministratore di condominio nell'interesse dei condomini può ricadere nella disciplina di tutela del consumatore, perché il condominio, quale ente di gestione privo di personalità distinta, opera tramite persone fisiche che perseguono finalità estranee ad attività imprenditoriale o professionale.
- Quando il consumatore è convenuto davanti al giudice corrispondente al foro del consumatore, non può eccepire l'incompetenza per ottenere l'applicazione di una clausola pattizia derogatoria della competenza: l'attore ha già correttamente scelto il foro competente.
- La nullità della clausola derogatoria della competenza prevista in contratto consumeristico non può essere strumentalmente fatta valere dal consumatore convenuto per paralizzare la domanda proposta nel suo foro.
- La disciplina consumeristica attribuisce al consumatore una protezione disponibile in senso funzionale solo quando sia lui ad agire in giudizio e scelga di non avvalersene; diversa è la posizione del consumatore convenuto, che non può usare la nullità della clausola per imporre un diverso foro rispetto a quello correttamente adito.
- In tema di foro del consumatore e clausole di deroga territoriale, la parte che invochi la validità della clausola o la sua operatività deve confrontarsi con la regola di tutela inderogabile solo nei limiti in cui la causa sia stata introdotta dal consumatore o al di fuori del suo foro, non quando il giudizio sia stato correttamente radicato nel foro a lui riferibile.
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