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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21071/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per indebita compensazione di credito IVA, dichiarando estinto per prescrizione solo il segmento temporale anteriore al 22 dicembre 2016 e rideterminando in diminuzione la pena. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 507 c.p.p. per mancata assunzione di una prova decisiva in dibattimento, sostenendo di non aver potuto contrastare gli indizi attraverso documentazione sequestrata e indisponibile; 2) violazione dell'art. 546 c.p.p. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambi i motivi si risolvessero in censure già vagliate in appello o in una richiesta di rivalutazione del merito, senza specifica critica alla motivazione impugnata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che i motivi erano riproduttivi di questioni già esaminate in appello, privi di specifica confutazione della motivazione della sentenza impugnata e, per il primo motivo, diretti a sollecitare una nuova lettura del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Per il secondo motivo, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sulla mancata partecipazione dell'imputato al processo e sull'assenza di elementi positivi di valutazione. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata posta a carico del ricorrente la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000

    È la norma incriminatrice contestata, relativa all'indebita compensazione mediante crediti non spettanti o inesistenti; nel caso concreto la decisione di merito è stata confermata salvo la declaratoria di prescrizione limitata ai fatti anteriori al 22 dicembre 2016.

  • art. 507 c.p.p.

    La dedotta mancata assunzione di prova decisiva non è stata ritenuta specificamente fondata, perché la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito e del quadro probatorio.

  • art. 546 c.p.p.

    La doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stata dichiarata inammissibile perché la Corte territoriale aveva già fornito motivazione congrua e completa sul punto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non va applicata quando il ricorrente non sia incorso in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nella specie tale evenienza è stata esclusa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a una nuova valutazione del merito e a una diversa lettura del compendio probatorio già esaminato dai giudici di merito.
  • La censura è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a reiterare doglianze già dedotte e vagliate nei precedenti gradi di giudizio.
  • La mancata assunzione di una prova dedotta come decisiva deve essere prospettata in modo concreto e confrontarsi con gli elementi valorizzati in sentenza; non è sufficiente opporre una generica alternativa ricostruzione dei fatti.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è correttamente motivato quando il giudice evidenzi elementi negativi quali la mancata partecipazione processuale dell'imputato e l'assenza di indicatori positivi di personalità o di trattamento.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieIndebita compensazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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