Cassazione Civile, Ordinanza n. 07537/2026 del 29/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Ufficio, in via induttiva ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, aveva recuperato maggiori ricavi e richiesto IVA, IRES e IRAP. La controversia ruotava soprattutto attorno alla dedotta violazione dell’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, per omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. In cassazione la società ha dedotto: (1) che, trattandosi di tributi armonizzati, l’Amministrazione avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio preventivo e che essa aveva comunque indicato elementi fattuali idonei a incidere sull’esito dell’accertamento (costo del lavoro, percentuale d’incidenza, numero limitato di lavori eseguiti, redditività media del settore); (2) che la CTR aveva omesso di pronunciare su tali elementi, in violazione dell’art. 112 c.p.c. La censura centrale riguardava quindi la "prova di resistenza" richiesta per far valere l’invalidità dell’atto per mancato contraddittorio nei tributi armonizzati nella disciplina previgente all’art. 6-bis dello Statuto del contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 21271/2025, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale nei tributi armonizzati comporta invalidità dell’atto solo se il contribuente alleghi concretamente gli elementi fattuali che avrebbe potuto far valere e tali elementi, in una valutazione probabilistica ex ante, siano idonei a prospettare un esito diverso del procedimento; nel caso concreto la CTR aveva correttamente applicato tale criterio, escludendo che la società avesse dimostrato una effettiva "prova di resistenza". È stato rigettato anche il secondo motivo, poiché la CTR non aveva omesso di pronunciare: aveva invece esaminato gli elementi allegati dalla contribuente, osservando che erano già stati portati all’attenzione dell’Ufficio in sede di accertamento con adesione e che, comunque, non era stato prospettato un risultato diverso. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’Agenzia; è stata inoltre dichiarata la debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
norma posta a fondamento dell’accertamento induttivo dei maggiori ricavi
art. 12, comma 7, l. n. 212/2000
invocato come base del preteso obbligo di contraddittorio endoprocedimentale; la Corte lo tratta nel contesto della disciplina previgente e dei tributi armonizzati
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del primo motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
base del secondo motivo per omessa pronuncia
art. 112 c.p.c.
richiamato per denunciare omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché il giudice di merito aveva comunque esaminato le allegazioni
art. 13, comma 2, l. n. 241/1990
richiamato per escludere l’applicabilità generale delle disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo ai procedimenti tributari
art. 41, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
fondamento del diritto a una buona amministrazione e del contraddittorio preventivo in ambito eurounionale
art. 41, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
riconosce il diritto di ogni individuo a essere ascoltato prima dell’adozione di un provvedimento pregiudizievole
art. 6-bis l. n. 212/2000
menzionato come disciplina sopravvenuta, introdotta dal d.lgs. n. 219/2023, non applicabile alla fattispecie
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento del raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il parametro di calcolo dell’ulteriore importo dovuto
art. 1, comma 1, lett. e, d.lgs. n. 219/2023
richiamato quale norma che ha introdotto l’art. 6-bis nello Statuto del contribuente
art. 2697 c.c.
evocato implicitamente nel tema dell’onere probatorio, in relazione alla prova di resistenza
art. 2043 c.c.
non richiamato espressamente nel dispositivo o nella motivazione decisiva
Massime di principio
- Nei tributi armonizzati, nella disciplina previgente all’introduzione dell’art. 6-bis l. n. 212/2000, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale può determinare l’invalidità dell’atto solo se il contribuente indica in concreto gli elementi fattuali che avrebbe potuto far valere.
- La c.d. prova di resistenza non si esaurisce in un rilievo meramente formale sull’omessa interlocuzione, ma richiede una valutazione probabilistica ex ante sulla possibilità che, con il contraddittorio, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso.
- L’opposizione del contribuente non deve essere puramente pretestuosa, fittizia o strumentale; il giudice di merito deve verificare concretamente se le deduzioni, riferite al momento in cui il contraddittorio è mancato, avrebbero potuto incidere sul contenuto dell’accertamento.
- Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito esamina, anche sinteticamente, gli elementi fattuali allegati dalla parte e ne esclude l’idoneità a mutare l’esito dell’atto impositivo.
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