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Sentenza

Sentenza n. 5104/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento: - della Determinazione n. 326 del 27.2.2026 del Comune di Massa Lubrense, includente approvazione dei verbali, aggiudicazione alla controinteressata GLM e affidamento alla stessa in esito a “Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ex art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del comune di Massa Lubrense a.s. 2025/2026, per la durata di 5 mesi”, con importo a base di gara di €343.047,92=, oltre I.V.A. al 4%, inclusi costi della manodopera di €138.404,77= e oneri della sicurezza di €6.480,00= non soggetti a ribasso, identificata da C.I.G. B97F4FAB99 (all. n. 2.1), di cui a Lettera d’invito con annesso Disciplinare (all. n. 2.2); - verbale di gara n. 3 del 3.2.2026, con attribuzione dei punteggi tecnici da parte della Commissione (all. n. 3); - verbale di gara n. 4 del 10.2.2026, con attribuzione dei punteggi economici e formazione della graduatoria con pro posta di aggiudicazione (all. n. 4); - verbale di gara n. 5 del 16.2.2026, con rettifica del punteggio tecnico attributo all’odierna esponente GS, ridotto da “63” a “61” (all. n. 5); - verbale di gara n. 6 del 26.2.2026, con rettifica del punteggio tecnico attribuito alla controinteressata GLM, elevato da “60,3” a “62,3” (all. n. 6); - griglia dei punteggi tecnici attribuiti dai Commissari (all. n. 7); - Disciplinare (all. n. 2.2) e ogni altro atto e/o documento della lex specialis, se e in quanto autonomamente lesivo; - ogni altro atto e/o documento e/o provvedimento, anche non noto, presupposto e/o successivo e/o comunque connesso, anche in via mediata; nonché per la dichiarazione d’inefficacia del contratto, se stipulato, e il subentro dell’odierna ricorrente GS, che si dichiara immediatamente disponibile, riservati motivi aggiunti e domanda risarcitoria.

Giustizia amministrativa202601785

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del servizio di refezione scolastica a favore di altro operatore economico, unitamente ai verbali di gara e agli atti relativi all’attribuzione e alla rettifica dei punteggi tecnici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, partecipante a una procedura negoziata senza pubblicazione di bando per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, ha impugnato l’aggiudicazione disposta a favore della controinteressata, deducendo l’illegittima attribuzione del punteggio tecnico relativo al sub-criterio 2.1 del disciplinare, riguardante i prodotti biologici da filiera corta. Il disciplinare prevedeva 3 punti per l’offerta contenente tra 2 e 7 prodotti provenienti da aziende con luogo di produzione situato entro 70 km dalla sede comunale. Secondo la ricorrente, due dei tre fornitori indicati dall’aggiudicataria non sarebbero stati produttori, ma rispettivamente distributore di latte e commerciante all’ingrosso di prodotti alimentari, come risultante dai codici ATECO e dalle certificazioni camerali. La ricorrente ha quindi dedotto violazione della lex specialis, eccesso di potere anche per sviamento, difetto di istruttoria, illogicità, travisamento e disparità di trattamento, sostenendo che alla controinteressata spettasse un solo punto anziché tre. Ha inoltre contestato la successiva rettifica del punteggio tecnico, che aveva modificato la graduatoria collocando la controinteressata al primo posto con 84,98 punti e la ricorrente al secondo posto con 84,50 punti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisivo che il disciplinare non imponesse l’indicazione o la verifica di specifici codici ATECO, né richiedesse che il fornitore svolgesse direttamente attività agricola primaria di allevamento, mungitura o coltivazione. La lex specialis richiedeva l’indicazione dei produttori, delle categorie e quantità dei prodotti e dell’ubicazione del sito produttivo, al fine di verificare la provenienza dei prodotti da una filiera corta entro il raggio di 70 km. Quanto alla Centrale del Latte, il codice ATECO relativo alla produzione di derivati del latte non escludeva che lo stabilimento svolgesse anche attività produttiva di lavorazione e pastorizzazione, oltre a stoccaggio e distribuzione di latte biologico proveniente da una filiera certificata. Il certificato relativo alla produzione biologica e la visura camerale confermavano comunque la presenza di attività produttiva e di distribuzione locale. Il Collegio ha inoltre richiamato le definizioni contenute nei CAM per la ristorazione, secondo cui, per i prodotti locali trasformati, il produttore è l’azienda di trasformazione che utilizza materie prime o principali ingredienti locali, e la filiera corta può comprendere una piattaforma di distribuzione quale unico intermediario. Quanto alla Inserbo, la visura camerale evidenziava un oggetto sociale comprendente la lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi, sicché l’attività non era limitata alla commercializzazione, ma includeva la produzione di prodotti locali, in particolare pomodori. Ne conseguiva la legittimità dell’attribuzione dei tre punti alla controinteressata e della conseguente graduatoria. Le spese di lite sono state compensate per la novità e complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023

    Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara

    La procedura di affidamento del servizio è stata indetta quale procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi della disposizione citata.

  • art. 120 c.p.a.

    La controversia è stata trattata secondo il rito relativo alle procedure di affidamento di contratti pubblici.

  • D.M. 10 marzo 2020, n. 65

    Per filiera corta si intende sia la vendita diretta tra produttore primario o associazioni di produttori primari e centro di preparazione del pasto, sia la vendita tra l'impresa che gestisce la piattaforma per la distribuzione dei prodotti, purché questa si configuri come unico intermediario con il produttore primario e centro di preparazione del pasto e purché la piattaforma sia collocata entro il Km 0 (o chilometro utile, nel caso dei piccoli comuni)

    Le definizioni dei CAM consentono di considerare produttore, per i prodotti locali trasformati, l’azienda di trasformazione e ammettono una piattaforma di distribuzione quale unico intermediario nella filiera corta.

  • art. 11, comma 2, lett. b), l. 158/2017

    Il limite dei 70 km costituisce, per i piccoli comuni, il parametro geografico del chilometro utile richiamato nella disciplina dei CAM.

  • Regolamento (CE) 852/2004

    È stato richiamato in relazione alla possibilità di considerare il latte sottoposto a trattamento termico di pastorizzazione quale prodotto trasformato.

  • art. 35, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2018/848

    Il certificato relativo alla produzione biologica e all’etichettatura ha confermato l’abilitazione dello stabilimento alla distribuzione di prodotti biologici.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis attribuisce punteggi premiali per prodotti provenienti da produttori situati entro una determinata distanza, senza richiedere specifici codici ATECO, la verifica deve concentrarsi sull’effettiva sussistenza dell’attività produttiva e sulla localizzazione del sito indicato, non sulla corrispondenza formale a uno specifico codice ATECO.
  • Ai fini della qualificazione come produttore di prodotti locali trasformati, può essere sufficiente l’attività dell’azienda di trasformazione che utilizza materie prime o principali ingredienti locali; non è necessario che la medesima azienda svolga direttamente l’attività agricola primaria di coltivazione, allevamento o mungitura.
  • Nella disciplina dei CAM per la ristorazione, la filiera corta può comprendere una piattaforma di distribuzione quale unico intermediario tra produttore primario e centro di preparazione del pasto, purché sia rispettato il requisito della prossimità territoriale previsto dalla lex specialis.
  • La mera qualificazione camerale dell’attività mediante un codice riferito alla distribuzione o alla produzione di derivati non esclude, di per sé, la sussistenza di attività produttiva rilevante ai fini del punteggio, quando la documentazione complessiva dimostri l’effettivo svolgimento di attività di lavorazione, trasformazione, stoccaggio o distribuzione locale nell’ambito della filiera biologica.
  • In assenza di una prescrizione della lex specialis che imponga modalità documentali tipizzate, la stazione appaltante può accertare il possesso dei requisiti premiali mediante la valutazione complessiva della documentazione dell’operatore e dei fornitori indicati, senza essere vincolata al solo dato formale dei codici ATECO.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazione
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereConcorrenza ed evidenza pubblica

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