Regolamento (UE) 2018/326
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dà attuazione al regolamento (UE) n. 208/2014 aggiornando l’elenco delle persone soggette a misure restrittive per la situazione in Ucraina. A seguito di un riesame del Consiglio, due nominativi vengono soppressi dall’allegato I e le motivazioni relative ad altre tre persone sono sostituite. Il testo ha natura meramente modificativa e produce effetti diretti in tutti gli Stati membri dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 con soppressione di due persone dall’elenco e aggiornamento delle motivazioni relative ad altre tre persone soggette a misure restrittive in considerazione della situazione in Ucraina.
Ambito di applicazione
Si applica nell’Unione europea, in tutti gli Stati membri, quale regolamento di esecuzione del Consiglio diretto a modificare l’elenco nominativo contenuto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014. Riguarda esclusivamente le persone fisiche inserite in tale elenco e, in concreto, la loro permanenza nell’elenco, la correzione/aggiornamento delle relative motivazioni e la conseguente applicazione delle misure restrittive previste dal regolamento base. Non introduce un nuovo regime sanzionatorio autonomo, ma opera nell’ambito delle misure restrittive connesse alla situazione in Ucraina.
Modifica dell’elenco di persone soggette a misure restrittive in relazione alla situazione in Ucraina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio attua il regolamento (UE) n. 208/2014, che prevede misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina. Il provvedimento interviene dopo un riesame del Consiglio e si limita ad aggiornare l’allegato I del regolamento base, senza introdurre un nuovo sistema sanzionatorio.
Ambito e funzione del regolamento
L’atto è un regolamento di esecuzione del Consiglio adottato sulla base dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 208/2014. La sua funzione è quella di mantenere aggiornato l’elenco dei soggetti sottoposti a restrizioni, assicurando che le misure restino allineate alla valutazione politica e giuridica del Consiglio. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifiche all’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014
A seguito del riesame, il Consiglio ha ritenuto opportuno sopprimere le voci relative a due persone dall’elenco sanzionatorio e aggiornare le motivazioni relative ad altre tre persone. L’allegato del regolamento di esecuzione contiene le modifiche puntuali da apportare all’allegato I del regolamento base.
Le persone soppresse dall’elenco sono:
- Olena Leonidivna Lukash;
- Serhii Petrovych Kliuiev.
Le voci sostituite riguardano:
- Oleksandr Viktorovych Yanukovych, nato il 10 luglio 1973 a Yenakiieve (oblast di Donetsk), figlio dell’ex presidente e uomo d’affari, indicato come persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali e per complicità in tale appropriazione;
- Mykola Yanovych Azarov, nato il 17 dicembre 1947 a Kaluga (Russia), già primo ministro dell’Ucraina fino al gennaio 2014, indicato come persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali e per complicità in tale appropriazione;
- Serhiy Vitalyovych Kurchenko, nato il 21 settembre 1985 a Kharkiv, uomo d’affari, indicato come persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali e per abuso d’ufficio al fine di procurare a sé o a terzi un vantaggio ingiustificato, con pregiudizio per i fondi o beni statali ucraini.
Per le tre persone oggetto di sostituzione, la data di inserimento nell’elenco resta il 6.3.2014.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato dall’8 marzo 2018? No: dal giorno di pubblicazione indicato nel testo, cioè 6 marzo 2018.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 sia modificato secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda l’elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive.
Soppressione di due persone dall’elenco
Dall’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 sono soppresse le voci relative a Olena Leonidivna Lukash e Serhii Petrovych Kliuiev.
Sostituzione delle motivazioni per tre persone
Le voci relative a Oleksandr Viktorovych Yanukovych, Mykola Yanovych Azarov e Serhiy Vitalyovych Kurchenko sono sostituite con nuove informazioni identificative e motivazioni aggiornate. Per i primi due, la motivazione resta la sottoposizione a procedimento penale da parte delle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali e complicità in tale appropriazione; per Kurchenko la motivazione include appropriazione indebita di fondi o beni statali e abuso d’ufficio per procurare a sé o a terzi un vantaggio ingiustificato, con pregiudizio per i fondi o beni statali ucraini. Le date di inserimento nell’elenco restano il 6.3.2014.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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