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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/330

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 della Commissione, del 5 marzo 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32018R0330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, all’esito di un riesame in previsione della scadenza ex articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, l’esistenza di dumping e il rischio di persistenza del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Per tale ragione istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dalla RPC di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, con aliquote differenziate per singole società e un’aliquota residuale. La Commissione conclude anche che il mantenimento delle misure è nell’interesse dell’Unione, dato il perdurante stato di fragilità dell’industria europea e la limitata incidenza negativa sugli importatori e sugli utilizzatori.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili, classificati ai codici NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00 (codici TARIC 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990 e 7304900091), originari della RPC. Le misure riguardano gli importatori nell’Unione e i produttori esportatori cinesi, con aliquote individuali per alcune imprese e aliquota residua per tutte le altre. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri; prevede inoltre una disciplina per nuovi produttori esportatori cinesi che dimostrino di soddisfare specifiche condizioni per ottenere l’inclusione nell’allegato I. È prevista una regola probatoria specifica per l’applicazione delle aliquote individuali, subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida con dichiarazione dedicata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/330: dazio antidumping definitivo su tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della RPC

Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ritiene che, alla scadenza delle misure, il dumping e il pregiudizio per l’industria dell’Unione sarebbero verosimilmente reiterati o aggravati, anche per la significativa capacità inutilizzata della produzione cinese e per la pressione competitiva esercitata da importazioni a basso prezzo.

Procedura e contesto dell’inchiesta

Il procedimento prende le mosse dalle misure antidumping già in vigore dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio. Dopo l’avviso di imminente scadenza, la Commissione ha aperto il riesame in data 10 dicembre 2016, ha raccolto osservazioni dalle parti interessate, ha svolto campionamenti, inviato questionari e effettuato verifiche in loco presso produttori dell’Unione, importatori e produttori esportatori cinesi. Il periodo dell’inchiesta di riesame va dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2016; l’analisi delle tendenze del pregiudizio copre il periodo dal 1° gennaio 2013 fino alla fine del PIR.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto interessato è costituito da tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili, classificati in specifici codici NC e TARIC. La Commissione considera simili, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, il prodotto in esame, i prodotti venduti sul mercato interno della RPC, il prodotto del paese di riferimento e il prodotto fabbricato nell’Unione, in quanto condividono caratteristiche fisiche e tecniche di base e analoghe applicazioni. È stata respinta la richiesta di escludere i prodotti per impieghi nucleari o militari, poiché rientrano nella descrizione del prodotto e nella struttura del numero di controllo del prodotto.

Scelta del paese di riferimento e determinazione del valore normale

Per la determinazione del valore normale nei confronti di un’economia non di mercato, la Commissione ha scelto l’India come paese di riferimento, ritenendola più adeguata degli Stati Uniti per numero di produttori, concorrenza interna e comparabilità della gamma di prodotti. Le obiezioni cinesi sulla pretesa distorsione dei prezzi, sull’assenza di verifica in loco e sull’utilizzo di dati di altri produttori per specifiche categorie sono state respinte. Il valore normale è stato ricavato dai prezzi effettivi di vendita sul mercato interno indiano, ove rappresentativi e avvenuti in normali operazioni commerciali; per i tipi senza corrispondenza diretta sono stati usati i tipi più simili con coefficienti correttivi fondati su caratteristiche fisiche e tecniche quali categoria di prodotto, diametro esterno, spessore, tipo di acciaio, prove, estremità, finitura e lunghezza.

Margini di dumping e confronto dei prezzi

Il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili al primo acquirente indipendente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. Il confronto tipo per tipo tra valore normale e prezzo all’esportazione ha evidenziato margini di dumping per i due produttori esportatori campionati compresi tra il 25 % e il 35 %. La Commissione ha respinto le doglianze sulla presunta distorsione del confronto, ritenendo che la struttura del NCP garantisse un raffronto equo e che i prodotti speciali non fossero stati indebitamente confrontati con prodotti ordinari. Alcuni coefficienti sono stati riveduti durante la fase finale del procedimento, ma ciò non ha mutato la conclusione complessiva sulla persistenza del dumping.

Situazione del mercato dell’Unione e pregiudizio

L’industria dell’Unione è composta da 23 produttori noti. Il consumo dell’Unione è sceso da 108 152 tonnellate nel 2013 a 104 677 tonnellate nel PIR, dopo un picco nel 2014, con contrazione soprattutto per il calo degli investimenti nel settore petrolifero e del gas. Nel periodo in esame la produzione dell’Unione è diminuita del 20 %, l’utilizzo degli impianti dal 60 % al 47 %, le vendite interne dell’11 %, l’occupazione dell’8 % e la produttività del 14 %. La redditività dei produttori campionati è passata dal 5,6 % nel 2013 allo 0,3 % nel PIR, con analogo peggioramento del flusso di cassa e del rendimento del capitale investito. La Commissione conclude che l’industria, pur avendo beneficiato inizialmente delle misure, resta fragile e vulnerabile.

Importazioni cinesi e pressione concorrenziale

Le importazioni dalla RPC sono rimaste in termini assoluti relativamente basse, ma hanno mostrato prezzi medi ben inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. La sottoquotazione, calcolata tipo per tipo, è stata pari in media al 44 %; anche includendo il dazio antidumping, il prezzo medio delle importazioni cinesi rimaneva inferiore del 32 % ai prezzi dell’industria unionale. La Commissione osserva che molte importazioni cinesi durante il periodo considerato riguardavano prodotti specialistici o operavano in regime di perfezionamento attivo, ma ritiene comunque che, in assenza di dazi, i volumi cinesi aumenterebbero significativamente e aggraverebbero la pressione sui prezzi dell’industria dell’Unione.

Rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio

La Commissione fonda il rischio di persistenza del dumping sulla forte capacità inutilizzata della RPC, stimata in misura molto superiore al consumo dell’Unione, sulle misure antidumping vigenti in altri mercati e sull’attrattiva del mercato dell’Unione per dimensioni e livelli di prezzo. Quanto al pregiudizio, l’abrogazione delle misure comporterebbe, secondo la Commissione, un aumento significativo delle importazioni cinesi a prezzi di dumping, con ulteriori effetti depressivi su prezzi, vendite, utilizzo degli impianti e redditività dell’industria dell’Unione.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione esamina l’interesse dell’Unione e conclude che il mantenimento delle misure è giustificato. L’industria unionale resterebbe altrimenti esposta a un ulteriore pregiudizio serio; importatori e utilizzatori non risultano, invece, colpiti in modo significativo, anche perché una parte rilevante delle importazioni avviene in regime di perfezionamento attivo e il prodotto incide mediamente per meno del 10 % sui costi di produzione degli utilizzatori.

Misure definitive, aliquote e formalità doganali

L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo. Le aliquote sono: 71,9 % per Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd.; 48,3 % per Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd.; 48,6 % per Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd.; 56,9 % per le società elencate nell’allegato I; 71,9 % per tutte le altre società. Per ottenere l’aliquota individuale è necessaria una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione standardizzata, datata e firmata, con identificazione del produttore e attestazione di completezza ed esattezza delle informazioni; in difetto, si applica l’aliquota residuale.

Nuovi produttori esportatori e interessi di mora

Il regolamento prevede una clausola di riesame per i nuovi produttori esportatori cinesi che dimostrino di non aver esportato durante il periodo dell’inchiesta originaria, di non essere collegati a soggetti sottoposti alle misure e di aver iniziato o assunto un impegno contrattuale irrevocabile di esportazione rilevante dopo tale periodo. È inoltre disciplinato il tasso di interesse di mora in caso di rimborso dei dazi, ancorato al tasso BCE sulle operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di 1 punto percentuale.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Conferma del dumping e del rischio di reiterazione

La Commissione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, conclude che durante il periodo dell’inchiesta di riesame (1° ottobre 2015 - 30 settembre 2016) le esportazioni cinesi sono continuate a essere effettuate a prezzi di dumping. Ritiene inoltre probabile la persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure, in ragione della notevole capacità inutilizzata nella RPC, della politica di prezzi verso altri mercati e dell’attrattiva del mercato dell’Unione.

Determinazione del prodotto interessato

Il prodotto interessato è costituito da tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, esclusi quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili. Sono indicati i codici NC e TARIC applicabili. La Commissione conferma che il prodotto fabbricato in RPC, nell’Unione e nel paese di riferimento è prodotto simile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Scelta dell’India come paese di riferimento

Per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la Commissione sceglie l’India come paese di riferimento, ritenendola più rappresentativa degli USA per concorrenza interna, comparabilità della gamma di prodotti e metodo di produzione. Le contestazioni relative a presunte distorsioni, all’assenza di verifica in loco e all’incompatibilità di alcuni tipi di prodotto sono respinte.

Calcolo del valore normale e del margine di dumping

Il valore normale è stato determinato, per i tipi di prodotto venduti in India, sulla base dei prezzi effettivi di vendita sul mercato interno in normali operazioni commerciali; per i tipi privi di corrispondente vendita, si è fatto ricorso al tipo più simile con applicazione di coefficienti basati sulle caratteristiche del prodotto. Il prezzo all’esportazione è stato determinato secondo l’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. Il confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione ha portato a margini di dumping per i produttori esportatori inclusi nel campione compresi tra il 25 % e il 35 % del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

Valutazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione

La Commissione accerta un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Pur essendovi stati segnali di ripresa nel 2013-2014, dal 2015 molti indicatori peggiorano: calo della produzione, delle vendite, dell’utilizzo degli impianti, dei prezzi, dell’occupazione e della redditività, fino allo 0,3 % nel PIR. Viene rilevata anche una forte pressione concorrenziale dovuta alle importazioni a basso prezzo dall’India e da altri paesi terzi.

Rischio di persistenza del pregiudizio

In caso di abrogazione delle misure, la Commissione ritiene probabile un forte aumento delle importazioni cinesi a prezzi di dumping, con ulteriore compressione dei prezzi dell’industria dell’Unione, perdita di quota di mercato, riduzione dell’utilizzo degli impianti e peggioramento della redditività. La conclusione si fonda sulla capacità inutilizzata della RPC, sulla presenza di misure antidumping in altri mercati e sull’attrattiva del mercato dell’Unione.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione conclude che non esistono validi motivi contrari al mantenimento delle misure. L’industria dell’Unione è ancora fragile e trarrebbe beneficio dalla prosecuzione della protezione; importatori e utilizzatori, secondo l’analisi svolta, non subirebbero effetti negativi significativi, anche perché gran parte delle importazioni avviene in regime di perfezionamento attivo e il prodotto rappresenta una quota contenuta dei loro costi.

Dazio antidumping definitivo e aliquote

L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni originarie della RPC. Sono previste aliquote individuali per tre società: 71,9 % per Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., 48,3 % per Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., 48,6 % per Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd.; per le società elencate nell’allegato I l’aliquota è 56,9 %; per tutte le altre società l’aliquota è 71,9 %.

Applicazione delle aliquote individuali e prova documentale

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile della persona giuridica emittente, con identificazione del produttore e conferma dell’esattezza e completezza delle informazioni. In mancanza della fattura richiesta, si applica l’aliquota residuale per tutte le altre società.

Interessi di mora in caso di rimborso

L’articolo 1, paragrafo 3, prevede che gli interessi di mora eventualmente dovuti in caso di rimborso siano calcolati al tasso applicato dalla BCE alle operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie C, in vigore il primo giorno del mese di scadenza del termine, maggiorato di 1 punto percentuale.

Nuovi produttori esportatori

L’articolo 1, paragrafo 4, consente alla Commissione di modificare l’allegato I e includere un nuovo produttore esportatore cinese che dimostri cumulativamente di non aver esportato il prodotto nel periodo dell’inchiesta originaria (1° luglio 2009 - 30 giugno 2010), di non essere collegato ad operatori soggetti alle misure e di aver effettivamente esportato o assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi rilevanti dopo la fine di tale periodo.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazi doganalidifesa commercialecommercio internazionale

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