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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/328

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/328 della Commissione, del 5 marzo 2018, relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione ADISSEO France SAS) (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0328

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’impiego del preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 come additivo zootecnico nei mangimi per polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova. L’autorizzazione si fonda sul parere favorevole dell’EFSA, che ha escluso effetti negativi sulla salute animale, umana e sull’ambiente e ha riconosciuto un effetto positivo sul rendimento zootecnico. L’atto disciplina inoltre la composizione, il metodo di analisi, il tenore minimo e alcune condizioni d’uso e di tutela degli utilizzatori.

Autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea, con riferimento specifico all’immissione sul mercato e all’uso del preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 come additivo zootecnico. L’autorizzazione riguarda i mangimi destinati a polli da ingrasso e a pollastre allevate per la produzione di uova, alle condizioni tecniche e di impiego indicate nell’allegato. Restano rilevanti le prescrizioni sull’uso in mangimi contenenti specifici coccidiostatici autorizzati e le misure di protezione degli utilizzatori. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/328 autorizza il preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 come additivo per mangimi, nell’ambito della disciplina del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. L’intervento regolatorio è giustificato dal parere favorevole dell’EFSA, che ha ritenuto soddisfatte le condizioni di autorizzazione e ha escluso rischi per salute animale, salute umana e ambiente alle condizioni d’uso proposte.

Base giuridica e iter valutativo

La Commissione richiama il sistema autorizzatorio del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina motivi e procedure per il rilascio dell’autorizzazione degli additivi per mangimi. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 ed era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3. La valutazione scientifica dell’EFSA, resa il 4 luglio 2017, ha inoltre confermato la validità del metodo di analisi esaminato dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento quadro.

Ambito soggettivo e oggettivo dell’autorizzazione

L’autorizzazione riguarda un additivo classificato come "additivo zootecnico" e appartenente al gruppo funzionale degli "stabilizzatori della flora intestinale". Il prodotto è destinato a due categorie di animali: polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova. L’allegato specifica che il prodotto è identificato con il numero 4b1829 e che il titolare dell’autorizzazione è Adisseo France SAS.

Caratteristiche dell’additivo e metodo di analisi

L’additivo consiste in un preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 in forma solida, contenente almeno 1 × 10^10 UFC/g di additivo. La sostanza attiva è costituita da spore vitali di Bacillus subtilis DSM 29784. Ai fini del controllo ufficiale e della verifica analitica, il regolamento indica il metodo di diffusione su piastra EN 15784 per il conteggio nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi, e la PFGE per l’identificazione del ceppo.

Condizioni di impiego nei mangimi

L’allegato stabilisce un tenore minimo pari a 1 × 10^8 UFC/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È inoltre espressamente consentito l’uso dell’additivo in mangimi contenenti determinati coccidiostatici autorizzati, elencati nell’allegato.

Sicurezza degli utilizzatori

Il regolamento dedica una specifica prescrizione alla tutela dei lavoratori e degli operatori del settore dei mangimi. Devono essere adottate procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti a un livello minimo con tali misure, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione respiratoria, cutanea e oculare.

Durata dell’autorizzazione ed efficacia

Nell’allegato è indicata la fine del periodo di autorizzazione al 26.3.2028. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, come tipico degli atti regolamentari dell’Unione.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

Il preparato di Bacillus subtilis DSM 29784, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", è autorizzato come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni indicate nell’allegato.

Ambito dell’autorizzazione e specie destinatarie

L’autorizzazione riguarda i mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova. Nell’allegato è indicata una concentrazione minima di 1 × 10^8 UFC/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%.

Caratteristiche del prodotto e metodi di controllo

L’additivo è descritto come un preparato solido di Bacillus subtilis DSM 29784 contenente almeno 1 × 10^10 UFC/g di additivo. Il conteggio nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi è effettuato con metodo di diffusione su piastra EN 15784; l’identificazione avviene mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).

Condizioni d’uso e cautele tecniche

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’uso è consentito nei mangimi contenenti specifici coccidiostatici autorizzati: monensin sodico, narasina/nicarbazina, salinomicina sodica, lasalocid A sodico, diclazuril, narasina, maduramicina ammonio, cloridrato di robenidina o decochinato.

Protezione degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per prevenire i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi.

Motivazione scientifica e base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare gli articoli 5, 7 e 9, paragrafo 2. L’EFSA, nel parere del 4 luglio 2017, ha concluso che il preparato non ha effetti negativi su salute animale, salute umana o ambiente e che può migliorare il rendimento zootecnico dei polli da ingrasso; tale conclusione è estesa alle pollastre allevate per la produzione di uova allo stesso dosaggio.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il periodo di autorizzazione è indicato nell’allegato come fino al 26.3.2028.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentarezootecnia

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