Regolamento (UE) 2018/325
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/325 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2018/325 aggiorna l'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014, relativo alle misure restrittive contro la Repubblica centrafricana. La modifica recepisce l'aggiornamento delle informazioni su una persona soggetta a sanzioni disposto dal comitato del Consiglio di sicurezza ONU. L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è immediatamente obbligatorio in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento dell'elenco di una persona soggetta a misure restrittive nell'ambito delle sanzioni UE per la situazione nella Repubblica centrafricana.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile. Riguarda, in via specifica, le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 224/2014 nei confronti delle persone elencate nell'allegato I, sezione "A. Persone". Il regolamento interviene solo per modificare i dati identificativi e le informazioni relative a una persona già designata, sulla base dell'aggiornamento effettuato dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 16 febbraio 2018.
Aggiornamento delle misure restrittive per la Repubblica centrafricana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/325 interviene nell'ambito del sistema sanzionatorio dell'Unione relativo alla Repubblica centrafricana, di cui al regolamento (UE) n. 224/2014. L'atto ha natura meramente modificativa e si limita ad aggiornare le informazioni relative a una persona già inserita nell'elenco sanzionatorio, in coerenza con le determinazioni del comitato sanzioni delle Nazioni Unite.
Presupposto e finalità della modifica
Nei considerando si evidenzia che il 16 febbraio 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza ONU, istituito ai sensi della risoluzione 2127 (2013), ha aggiornato i dati relativi a una persona soggetta a misure restrittive. Il Consiglio ritiene quindi necessario adeguare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014, che contiene l'elenco delle persone sottoposte alle misure restrittive dell'Unione.
Modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014
L'articolo 1 dispone la sostituzione della voce relativa a François Yangouvonda BOZIZÉ nella sezione "A. Persone" dell'allegato I. La nuova voce riporta in modo aggiornato gli elementi identificativi rilevanti ai fini sanzionatori:
- alias: a) Bozizé Yangouvonda; b) Samuel Peter Mudde;
- titoli: a) ex capo di Stato della Repubblica centrafricana; b) professore;
- date di nascita: 14 ottobre 1946 e 16 dicembre 1948;
- luoghi di nascita: Mouila, Gabon, e Izo, Sud Sudan;
- cittadinanze: Repubblica centrafricana e Sud Sudan;
- passaporto n. D00002264, rilasciato l'11 giugno 2013, con indicazione che si tratta di un passaporto diplomatico rilasciato a nome di Samuel Peter Mudde e con scadenza originaria all'11 giugno 2017;
- numero di identificazione nazionale M4800002143743;
- indirizzo in Uganda;
- data della designazione ONU: 9 maggio 2014.
La voce include inoltre altre informazioni, tra cui il nome della madre e il collegamento all'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU, oltre alla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco fornita dal comitato sanzioni. Tale sintesi richiama il fatto che Bozizé è stato inserito nell'elenco ai sensi del punto 36 della risoluzione 2134 (2014) perché considerato persona che intraprende o sostiene atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana.
Effetti e contenuto sostanziale della designazione
L'allegato descrive anche le informazioni supplementari poste a base della designazione, secondo le quali Bozizé avrebbe incoraggiato l'attacco del 5 dicembre 2013 a Bangui e avrebbe continuato a favorire azioni di destabilizzazione. Sono richiamati, inoltre, il presunto sostegno alla formazione anti-balaka, il supporto finanziario e materiale ai miliziani, e il coinvolgimento di forze a lui leali in rappresaglie contro la popolazione musulmana della Repubblica centrafricana. Il quadro fattuale viene utilizzato unicamente per aggiornare la voce sanzionatoria già esistente.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di consueto per questo tipo di atto, il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda la sezione "A. Persone" e sostituisce la voce relativa a François Yangouvonda BOZIZÉ con dati identificativi aggiornati, alias, titoli, date e luoghi di nascita, cittadinanza, numero di passaporto, indirizzo, data di designazione ONU e ulteriori informazioni descrittive sui motivi della designazione.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Motivazione dell'aggiornamento
Nei considerando si precisa che il 16 febbraio 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito dalla risoluzione 2127 (2013), ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive; per questo l'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 deve essere modificato di conseguenza.
Contenuto della voce aggiornata
L'allegato riporta che François Yangouvonda BOZIZÉ, noto anche come Bozizé Yangouvonda e Samuel Peter Mudde, è indicato come ex capo di Stato della Repubblica centrafricana e professore; sono indicati le date di nascita del 14 ottobre 1946 e del 16 dicembre 1948, i luoghi di nascita Mouila (Gabon) e Izo (Sud Sudan), le cittadinanze centrafricana e sud sudanese, un passaporto diplomatico n. D00002264, l'indirizzo in Uganda e la data di designazione ONU del 9 maggio 2014. Viene richiamata la sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco ai sensi del punto 36 della risoluzione 2134 (2014), nonché un quadro fattuale sulle attività ritenute destabilizzanti.
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