Regolamento (UE) 2018/327
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/327 della Commissione, del 5 marzo 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) come additivo per mangimi destinati a carpe (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) come additivo per mangimi destinati a carpe. L’autorizzazione è concessa a favore di Huvepharma NV sulla base del parere favorevole dell’EFSA, che ha escluso effetti negativi sulla salute animale, umana e sull’ambiente e ha riconosciuto l’efficacia dell’additivo nel migliorare il rendimento zootecnico. Il regolamento fissa la composizione minima, il tenore di impiego, le prescrizioni d’uso e la data di fine autorizzazione.
Autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) come additivo per mangimi destinati a carpe, per il titolare Huvepharma NV.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea per l’immissione sul mercato e l’uso del preparato enzimatico indicato, classificato come additivo zootecnico e gruppo funzionale "promotori della digestione". Riguarda specificamente i mangimi destinati alle carpe e stabilisce condizioni d’uso, composizione minima, dosaggio, indicazioni per l’uso e misure di protezione per gli utilizzatori. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; la fine del periodo di autorizzazione è fissata al 26 marzo 2028.
Autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi come additivo per mangimi destinati a carpe
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/327 della Commissione, adottato il 5 marzo 2018, autorizza l’impiego di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) come additivo per mangimi destinati a carpe. L’atto è adottato in applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e si fonda sul parere favorevole dell’EFSA, che ha escluso rischi per salute animale, salute umana e ambiente, riconoscendo anche l’efficacia del prodotto come promotore della digestione.
Base giuridica e presupposti scientifici
La Commissione richiama l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e osserva che la domanda di autorizzazione è stata presentata conformemente all’articolo 7 del medesimo regolamento, con la documentazione richiesta. Il considerando rilevante evidenzia inoltre che lo stesso preparato era già stato autorizzato per altre specie animali con precedenti regolamenti di esecuzione, circostanza che conferma la disponibilità di un precedente quadro autorizzativo per la sostanza in esame.
Esito della valutazione e condizioni di autorizzazione
L’EFSA, nel parere del 6 luglio 2017, ha concluso che l’additivo, alle condizioni d’uso proposte, non presenta effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. L’Autorità ha altresì ritenuto il preparato efficace per migliorare il rendimento zootecnico delle carpe e non ha indicato esigenze specifiche di monitoraggio post-immissione sul mercato. Sulla base di tale valutazione, la Commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Contenuto dell’allegato: identificazione, composizione e uso
L’allegato attribuisce all’additivo il numero di identificazione 4a1617 e indica come titolare dell’autorizzazione Huvepharma NV. Il preparato è descritto come avente un’attività minima di 6 000 EPU/g, in forma solida e liquida. La sostanza attiva è la medesima endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135).
Per la specie bersaglio, l’allegato prevede:
- carpe;
- tenore minimo di impiego pari a 1 050 EPU per kg di mangime completo con umidità al 12%.
Il metodo di analisi richiamato per la caratterizzazione dell’attività enzimatica è un metodo colorimetrico per la misurazione del colorante idrosolubile rilasciato dai substrati di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina.
Prescrizioni operative e tutela degli utilizzatori
L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per evitare i rischi a cui possono essere esposti gli utilizzatori.
Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, compresi:
- protezione dell’apparato respiratorio;
- protezione degli occhi;
- protezione della pelle.
Durata dell’autorizzazione ed efficacia nel tempo
L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 26 marzo 2028. Il regolamento, invece, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
Il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) è autorizzato come additivo per l’alimentazione animale nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione", alle condizioni indicate nell’allegato.
Presupposti dell’autorizzazione
La Commissione richiama la disciplina del regolamento (CE) n. 1831/2003 e constata che la domanda presentata a norma dell’articolo 7 è completa. Viene inoltre preso atto del parere EFSA del 6 luglio 2017, secondo cui l’additivo non ha effetti negativi su salute animale, salute umana o ambiente ed è efficace per migliorare il rendimento zootecnico delle carpe.
Condizioni tecniche e composizione
L’allegato identifica l’additivo con numero 4a1617 e titolare Huvepharma NV. La composizione prevede un preparato con attività minima di 6 000 EPU/g, in forma solida e liquida. La sostanza attiva è la stessa endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135).
Specie bersaglio e dosaggio
L’additivo è destinato alle carpe. Il tenore minimo indicato è 1 050 EPU per kg di mangime completo con umidità del 12%.
Indicazioni d’uso e sicurezza per gli utilizzatori
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti sufficientemente, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione di respirazione, occhi e pelle.
Durata dell’autorizzazione
Il periodo di autorizzazione termina il 26 marzo 2028.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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