Sentenza del 16/06/2016 n. 156 - Comm. Trib. Prov. Novara
Riscossione - Cartella di pagamento - Recupero d'imposta per mancato riconoscimento della validità della dichiarazione integrativa presentata non oltre il termine fissato per la dichiarazione dell'anno successivo - Illegittimità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il mancato riconoscimento di una dichiarazione integrativa con cui il contribuente aveva corretto un errore formale commesso nella dichiarazione originaria, consistente nell'omessa indicazione di un importo nell'apposita sezione del modello dichiarativo. L'Amministrazione aveva recuperato l'imposta mediante cartella di pagamento ritenendo invalida o tardiva la dichiarazione integrativa. Il contribuente ha contestato tale recupero, sostenendo che la dichiarazione integrativa fosse idonea a correggere l'errore e che la possibilità di emendare la dichiarazione potesse essere esercitata anche in sede contenziosa.
La decisione
La pretesa tributaria è stata ritenuta illegittima. Deve essere riconosciuta validità alla dichiarazione integrativa volta a correggere un errore formale della dichiarazione originaria, anche oltre il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998, introdotto dal d.P.R. n. 435/2001, quando la correzione incide sull'effettiva obbligazione tributaria. Il contribuente può emendare la dichiarazione non solo mediante una domanda di rimborso nei termini previsti dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, ma anche nel giudizio promosso per opporsi alla maggiore pretesa dell'Amministrazione finanziaria. La cartella fondata sul mancato riconoscimento della dichiarazione integrativa deve pertanto essere annullata o comunque disapplicata nella parte illegittima.
Norme richiamate
Art. 53 della Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il principio di capacità contributiva impone che il prelievo fiscale sia parametrato all'effettiva situazione economica del contribuente e consente di correggere errori dichiarativi che determinino un'imposta non dovuta o superiore a quella effettiva.
Art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni in danno del contribuente, da presentarsi non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
Il termine previsto per la dichiarazione integrativa disciplina l'esercizio ordinario della rettifica, ma non esclude necessariamente la possibilità di far valere l'errore in sede contenziosa per contrastare una maggiore pretesa tributaria non dovuta.
Art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Disciplina il rimborso delle somme versate in eccedenza.
La possibilità di correggere la dichiarazione non è limitata alla procedura di rimborso prevista dalla norma, potendo il contribuente far valere l'errore anche impugnando la pretesa fiscale.
Art. 2 del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435
Ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2002, l'art. 2 del d.P.R. n. 322/1998 introducendo il comma 8-bis.
La disposizione ha introdotto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente, senza impedire, secondo l'interpretazione richiamata, la correzione dell'errore in sede di opposizione a una maggiore pretesa tributaria.
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 3754/2014
La possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione allegando errori, di fatto o di diritto, incidenti nell'obbligazione tributaria, è esercitabile non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso, ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa tributaria.
Il contribuente può far valere errori dichiarativi sia attraverso gli strumenti amministrativi di rimborso o rettifica, sia nel processo tributario, purché l'errore incida sull'effettiva determinazione dell'imposta.
Massime di principio
- Una dichiarazione integrativa che corregge un errore formale può essere riconosciuta quando consente di determinare l'imposta secondo la reale capacità contributiva, anche se presentata oltre il termine ordinario previsto per la rettifica.
- Il superamento del termine per la dichiarazione integrativa non impedisce necessariamente al contribuente di contestare una maggiore pretesa fiscale in giudizio, soprattutto quando l'imposta richiesta non è sostanzialmente dovuta.
- La rettifica è ammissibile sia per errori di fatto sia per errori di diritto, purché siano dimostrati e abbiano un'incidenza concreta sull'obbligazione tributaria.
- In caso di cartella fondata sul mancato riconoscimento di un credito, di una deduzione, di una detrazione o di un importo correttamente spettante ma omesso per errore formale, il contribuente dovrebbe documentare l'errore e farlo valere tempestivamente mediante impugnazione dell'atto o richiesta di rimborso, a seconda della situazione.
- La possibilità di correggere la dichiarazione non esonera il contribuente dall'onere di provare l'esistenza del diritto fiscale fatto valere e la correttezza sostanziale dei dati rettificati.
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