Sentenza del 24/05/2019 n. 14196 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava le cartelle TIA relative agli anni 2008, 2009 e 2010, sostenendo che le superfici dei capannoni industriali dovessero essere integralmente esentate perché vi si producevano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, smaltiti autonomamente. Contestava inoltre il calcolo della tariffa sulle superfici dichiarate nel 1999 e lamentava la mancata valutazione dei formulari attestanti lo smaltimento dei rifiuti. In Cassazione denunciava violazioni di legge, omesso esame di fatti decisivi e violazione delle regole di valutazione della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi perché la società non aveva trascritto adeguatamente la documentazione e i formulari sui quali fondava le proprie censure, chiedeva in sostanza una nuova valutazione dei fatti e delle prove, e non aveva dimostrato in modo sufficiente né l'esistenza di sole aree produttive di rifiuti speciali non assimilabili né la quantità di rifiuti effettivamente avviata al recupero. Sono state confermate la tassazione delle superfici dichiarate e l'assenza di ulteriori esenzioni o riduzioni. La ricorrente è stata condannata a pagare alla resistente 4.100 euro, oltre accessori e spese forfettarie, nonché l'ulteriore contributo unificato raddoppiato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 6 e 49
La disciplina TIA distingue le superfici soggette a tariffa da quelle in cui si producono rifiuti speciali; tuttavia, la sola allegazione della produzione di rifiuti speciali non basta a ottenere l'esenzione senza una prova puntuale delle aree interessate e delle relative caratteristiche.
D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 64
La tassa sui rifiuti grava sull'occupazione o detenzione di locali e aree in cui il servizio è istituito, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio. L'esclusione di determinate superfici richiede la prova, a carico del contribuente, della produzione esclusiva di rifiuti speciali o dell'inidoneità alla produzione di rifiuti urbani.
Deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984
L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani può dipendere dalla loro composizione merceologica o dalla loro somiglianza ai materiali indicati dalla disciplina; l'elenco dei materiali non è necessariamente tassativo.
Delibera del Comune di Porcari 18 maggio 1988, n. 22
La delibera comunale ha assimilato determinate categorie di rifiuti speciali ai rifiuti urbani, rendendole rilevanti ai fini della tariffazione locale.
Art. 2729 c.c.
Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento su presunzioni semplici, purché gli indizi siano valutati complessivamente e presentino adeguata capacità rappresentativa.
Art. 116 c.p.c.
La violazione della norma è configurabile solo quando il giudice attribuisca alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o violi una specifica regola legale di valutazione; la semplice contestazione del modo in cui il giudice ha apprezzato le prove riguarda, invece, la motivazione.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
In Cassazione non è ammessa una rivalutazione generale dei fatti e delle prove. La violazione di legge deve riguardare l'interpretazione o applicazione della norma, mentre l'omesso esame deve concernere un fatto storico decisivo e controverso, non singoli elementi istruttori già considerati.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto integrale o inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione o l'esclusione dalla tassa o tariffa rifiuti su una parte dell'immobile, il contribuente deve delimitare con precisione le superfici interessate e dimostrare documentalmente che vi si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o che esse sono oggettivamente inidonee alla produzione di rifiuti urbani.
- La produzione di rifiuti speciali non esclude automaticamente la presenza di rifiuti urbani o assimilati nelle stesse attività o aree; in caso di promiscuità, di regola spetta una riduzione tariffaria proporzionata ai quantitativi effettivamente avviati al recupero, non l'esenzione integrale della superficie.
- L'onere della prova dello smaltimento o recupero dei rifiuti grava sul contribuente e deve essere assolto con formulari di identificazione completi, attestazioni di operatori autorizzati e documentazione coerente per tutti gli anni e quantitativi contestati.
- Le superfici dichiarate dal contribuente e non successivamente modificate restano il principale riferimento per la tariffazione; eventuali rettifiche devono essere formalizzate e, se respinte, tempestivamente impugnate.
- Nel giudizio di cassazione non si può chiedere una nuova valutazione delle prove. È necessario indicare una specifica violazione normativa o un fatto storico decisivo non esaminato, rispettando gli obblighi di specificità e di trascrizione della documentazione rilevante.
- La presenza di pochi formulari, riferiti solo ad alcuni periodi o quantitativi, può essere ritenuta insufficiente a dimostrare l'intero avvio al recupero e quindi a ottenere la riduzione tariffaria richiesta.
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