L.R. Liguria 21/2021
LEGGE DI STABILITÀ DELLA REGIONE LIGURIA PER L’ANNO FINANZIARIO 2022 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge di stabilità della Regione Liguria per il 2022 dispone il rifinanziamento di leggi regionali di spesa, misura il concorso degli enti del settore regionale allargato agli obiettivi di finanza regionale, istituisce un fondo per ridurre la pressione fiscale IRPEF nel solo anno d’imposta 2022 e introduce/esonera alcune tasse automobilistiche. Contiene anche abrogazioni e modifiche puntuali a norme previgenti.
Legge di stabilità Liguria 2022 e misure fiscali/finanziarie collegate
Legge di stabilità della Regione Liguria per il 2022
La legge disciplina le misure finanziarie e fiscali della Regione Liguria per l’anno 2022 e per il triennio 2022-2024, con effetti mirati sul bilancio regionale, sugli enti del settore regionale allargato e sulla tassa automobilistica regionale.
Disposizioni finanziarie e rifinanziamenti
Per il 2022 le eventuali risorse disponibili dalla gestione del bilancio regionale devono essere destinate in via prioritaria al raggiungimento degli obiettivi di indebitamento netto, riduzione del debito e investimenti, secondo il Documento di Economia e Finanza Regionale 2022-2024. Inoltre, per il triennio 2022-2024 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa indicate nell’Allegato 1, con esclusione delle spese obbligatorie e di quelle continuative secondo il principio contabile applicato alla programmazione di bilancio.
Concorso degli enti del settore regionale allargato
I soggetti la cui gestione è finanziata dal bilancio regionale concorrono agli obiettivi di finanza regionale nel triennio 2022-2024 mediante:
- per il 2022, la restituzione alla Regione degli utili dell’esercizio 2020 e degli utili portati a nuovo non destinati risultanti dal patrimonio netto dei bilanci 2020;
- per il 2023 e il 2024, la restituzione della quota di contributo di funzionamento non utilizzata nell’esercizio precedente. Per gli esercizi 2023-2024 il contributo di funzionamento può essere utilizzato solo per spese correnti dell’esercizio di riferimento. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve adottare gli atti attuativi necessari.
Fondo straordinario per la riduzione della pressione fiscale Covid-19
Per attenuare gli effetti economici della crisi da Covid-19 è istituito, per l’esercizio 2022, un fondo straordinario di 5 milioni di euro destinato alla riduzione della pressione fiscale. Per l’anno d’imposta 2022 spetta una detrazione dall’addizionale regionale IRPEF ai contribuenti con reddito imponibile non superiore a 28.000 euro e con almeno due figli fiscalmente a carico, pari a 40 euro per ciascun figlio. Se il figlio a carico è portatore di handicap ex legge n. 104/1992, la detrazione è di 45 euro per figlio ed è riconosciuta anche con un solo figlio a carico. Non nasce credito d’imposta se l’imposta dovuta è inferiore alla detrazione. Si applicano le regole dell’articolo 12 del TUIR per spettanza e ripartizione.
Esenzioni e agevolazioni sulla tassa automobilistica regionale
La legge introduce agevolazioni 2022 per veicoli nuovi immatricolati per la prima volta nel 2022:
- esenzione per l’annualità 2022 dei veicoli merci N3 sopra 12 tonnellate alimentati a GNL;
- esenzione per il primo periodo fisso e i quattro successivi per autovetture ibride o benzina-idrogeno/gasolio-elettriche;
- esenzione per il primo periodo fisso e le quattro annualità successive per veicoli M1 e N1 a doppia alimentazione benzina/GPL, benzina/metano, gasolio/GPL o gasolio/metano;
- per il 2022, esenzione per quattro annualità per veicoli M1 e N1 benzina o gasolio su cui venga installato e collaudato nel 2022 un impianto GPL o metano, con regole di decorrenza specifiche. Sono abrogate, dal 1° gennaio 2022, precedenti norme regionali analoghe, con salvezza degli effetti fino alla scadenza delle esenzioni già maturate. Dal 1° gennaio 2023 gli importi della tassa per veicoli euro 0 ed euro 1 sono aumentati del 10% sui pagamenti relativi a periodi fissi successivi.
Gratuità degli incarichi nel settore regionale allargato
Gli incarichi svolti da personale dipendente degli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti di tale settore sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese sostenute.
Modifiche puntuali e regime transitorio
La legge interviene anche su precedenti discipline di bilancio e di stabilità regionali, eliminando un riferimento temporale ormai scaduto in una norma del 2017 e consentendo che eventuali risorse non utilizzate nel 2021 di un fondo di rotazione possano essere impiegate per le stesse finalità negli esercizi 2022 e 2023. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2022.
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