L.R. Liguria 15/2021
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 2009, N. 40 (TESTO UNICO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SPORT)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria n. 15/2021 aggiorna il testo unico sullo sport: ridefinisce lo sport di cittadinanza, amplia il ruolo di Sport e Salute S.p.A. e dei soggetti sportivi, riforma contributi per impianti, manifestazioni, enti di promozione e talento sportivo, e istituisce per il solo esercizio 2021 il Fondo Dote Sport per famiglie in difficoltà. Prevede anche abrogazioni, norme transitorie e relazione valutativa biennale.
Modifiche al testo unico regionale ligure sullo sport e istituzione della Dote Sport 2021
Modifiche alla disciplina regionale ligure in materia di sport
La legge regionale Liguria 28 ottobre 2021, n. 15 interviene in modo organico sul testo unico regionale sullo sport, adeguandone definizioni, organi consultivi, contributi e strumenti di promozione. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Liguria e, per alcune misure, contiene limiti temporali espressi.
Aggiornamento dei principi, delle definizioni e dei soggetti istituzionali
Il provvedimento modifica le finalità generali della legge sullo sport, aggiornando il lessico in materia di disabilità e rafforzando il coordinamento con altri settori regionali, tra cui turismo, politiche sociali e pari opportunità. Viene inoltre valorizzato il ruolo di Sport e Salute S.p.A. accanto a CONI, CIP e altri soggetti sportivi.
Tra le definizioni regionali assume rilievo lo sport di cittadinanza, ora espressamente riconosciuto come profilo culturale della pratica sportiva e come sviluppo della cultura sportiva dei minori.
Sport di cittadinanza
La Regione qualifica lo sport di cittadinanza come attività sportiva, motoria e ricreativa non agonistica svolta in spazi aperti, anche senza impianti specificamente dedicati. Tale ambito è finalizzato a promuovere il valore culturale, educativo, sociale e formativo dello sport e a integrarlo con politiche socio-sanitarie, ambientali, urbanistiche e giovanili.
La legge riconosce la funzione sociale degli Enti di Promozione Sportiva e dell’associazionismo sportivo senza fini di lucro come strumento essenziale per l’affermazione di questo modello.
I Comuni devono ricognire e censire gli spazi destinati allo sport di cittadinanza e trasmettere i dati alla Regione, per l’inserimento nell’apposita sezione del censimento regionale degli impianti sportivi.
Programmazione regionale, censimenti e organi consultivi
La programmazione regionale viene aggiornata con una ricognizione e classificazione degli impianti sportivi secondo le classi tipologiche CONI, da aggiornare con cadenza biennale. Nel censimento rientrano anche gli spazi destinati allo sport di cittadinanza segnalati dai Comuni.
Il Comitato regionale dello sport vede ampliata la partecipazione istituzionale con l’inserimento del Segretario regionale di Sport e Salute S.p.A. e del Presidente del Collegio regionale dei maestri di sci. Cambia anche la composizione di alcuni membri designati e la durata dell’organo, che resta in carica per la durata della legislatura.
La Giunta regionale è chiamata a definire criteri e modalità attraverso propri provvedimenti per diversi interventi e, più in generale, per la concessione di contributi e benefici previsti dalla legge.
Contributi per impianti sportivi e attività correlate
La Regione può concedere contributi per:
- gestione di impianti sportivi pubblici da parte di soggetti privati;
- utilizzo di impianti sportivi scolastici da parte di privati in orario scolastico ed extrascolastico;
- promozione sportiva per le persone con disabilità;
- promozione dell’attività motoria per la terza età.
I contributi sono concessi in attuazione del Programma regionale, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta, entro i limiti delle disponibilità di bilancio.
Per gli interventi su impianti sportivi, la Regione concede contributi in conto capitale e in conto interessi per la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria e la messa a norma degli impianti, nonché per la manutenzione ordinaria e l’acquisto di attrezzature strettamente pertinenti. Possono beneficiarne comuni singoli o associati, enti parco, associazioni e società sportive dilettantistiche e organismi affiliati al CONI, al CIP o agli Enti di Promozione Sportiva, oltre a istituzioni scolastiche autonome, istituti parificati e università.
È prevista la possibilità di finanziare gli interventi anche tramite altre disposizioni regionali, nazionali o europee, anche in deroga ai criteri del Programma regionale. I soggetti interessati devono trasmettere entro il 31 ottobre di ogni anno un’indicazione di priorità degli interventi, senza che ciò comporti obbligo per la Regione. I beneficiari devono inoltre trasmettere la rendicontazione finale dell’intervento finanziato.
Manifestazioni sportive e progetti di promozione
La Regione sostiene e promuove manifestazioni sportive di rilievo internazionale, di particolare interesse o di carattere storico per l’immagine regionale, nonché manifestazioni di rilevanza regionale o sovraregionale che interessino il territorio ligure.
Possono presentare istanze:
- comuni singoli o associati ed enti parco;
- istituzioni scolastiche e università;
- CONI, CIP, Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate, Associazioni Benemerite del CONI e del CIP, Enti di Promozione Sportiva;
- società e associazioni sportive dilettantistiche;
- gruppi sportivi senza scopo di lucro e comitati organizzatori.
La Regione può stipulare accordi di programma, anche con sostegno finanziario, per manifestazioni di particolare eccezionalità e rilevanza nazionale o internazionale, se coinvolgono almeno un’amministrazione comunale e uno dei soggetti sportivi indicati.
Le domande di contributo per le manifestazioni sportive devono essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno per l’anno successivo. I progetti relativi agli accordi di programma vanno di norma presentati agli enti coinvolti entro 60 giorni prima dell’evento.
La mancata realizzazione delle manifestazioni finanziate comporta la revoca del contributo.
Enti di Promozione Sportiva e talento sportivo
La Regione può concedere contributi agli Enti di Promozione Sportiva per il funzionamento delle strutture regionali e per progetti che promuovano il valore sociale, educativo e formativo della pratica sportiva.
Viene inoltre disciplinata la tutela del talento sportivo: la Regione riconosce giovani atleti regionali di accertato talento, con età non superiore a 23 anni, non professionisti, residenti in Liguria e tesserati per società sportive liguri da almeno due anni consecutivi. Il limite di età non si applica agli atleti con disabilità.
La Regione può concedere contributi alle società sportive presso cui tali atleti sono tesserati, secondo bandi della Giunta e parametri tecnici approvati sulla base della proposta del Comitato regionale dello Sport. Le graduatorie sono trasmesse a CONI e CIP e le società beneficiarie devono apporre il logo della Regione Liguria sugli indumenti sportivi degli atleti ammessi a contributo.
Dote Sport 2021 e copertura finanziaria
Per il solo esercizio 2021 viene istituito il “Fondo Dote Sport”, destinato a buoni a rimborso totale o parziale delle quote di iscrizione pagate da famiglie in particolare disagio economico per l’attività sportiva dei figli minori residenti in Liguria, presso associazioni e società sportive con sede legale nella Regione.
La misura prevede che almeno il 10% delle risorse sia riservato ai minori con disabilità. Il beneficio spetta se almeno uno dei genitori o il tutore è residente in Liguria e non è cumulabile con altre misure per le stesse finalità; in caso di cumulo indebito, il contributo è revocato.
La dotazione è pari a 595.000 euro, finanziata mediante utilizzo di avanzo di amministrazione e apposita allocazione nel bilancio regionale 2021-2023. La Giunta disciplina requisiti, criteri, importi, assegnazione e modalità di presentazione delle domande tramite bandi.
Rapporti con il CONI, il CIP, Sport e Salute S.p.A. e il sistema scolastico
La legge estende la possibilità di convenzioni regionali anche con Sport e Salute S.p.A. e con altri istituti di credito, oltre a CONI e CIP. Le convenzioni possono riguardare anche progetti specifici, compresa l’attività della Scuola regionale dello sport.
In materia scolastica, la Regione può promuovere specifici progetti che coinvolgano la popolazione scolastica regionale e manifestazioni sportive collegate, anche a livello nazionale. Viene inoltre aggiornato il riferimento alle scienze motorie e sportive.
Regime procedurale, controlli e valutazione
La Giunta regionale disciplina con deliberazione i criteri e le modalità di concessione di contributi e altri benefici, nonché i casi di non cumulabilità, riduzione e revoca e ogni altra disposizione attuativa necessaria.
La legge introduce una clausola valutativa sulla Dote Sport: il Consiglio regionale controlla l’attuazione della misura e ne valuta i risultati; la Giunta deve presentare una relazione biennale con dati su contributi concessi, distribuzione territoriale, profilo reddituale dei beneficiari, domande non finanziate, tipologie di sport, azioni informative e criticità. In prima applicazione, la relazione va presentata entro due anni dall’entrata in vigore della legge.
Norme transitorie e abrogazioni
In prima applicazione, il Programma regionale di promozione sportiva deve essere approvato entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Le nuove disposizioni sulle manifestazioni sportive si applicano solo dalla data di approvazione del Programma.
La legge abroga varie disposizioni del testo unico sullo sport, sostituendole con una disciplina più aggiornata e coordinata. Rimane fermo che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari salvo la specifica copertura prevista per la Dote Sport 2021.
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